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Articolo 357 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Funzionamento dell'albo

Dispositivo dell'art. 357 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020(1), sono stabilite, in particolare:

  1. a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
  2. b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2(2);
  3. c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Note

(1) Data modificata con l'art. 8, comma 4 del D. L. 30 dicembre 2019, n. 162.
(2) Lettera modificata dall'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

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