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Articolo 473 bis 38 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento

Dispositivo dell'art. 473 bis 38 Codice di procedura civile

(1)Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

A seguito del ricorso il giudice, sentiti i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il curatore e il curatore speciale, se nominati, e il pubblico ministero, tenta la conciliazione delle parti e in difetto pronuncia ordinanza con cui determina le modalità dell'attuazione e adotta i provvedimenti opportuni, avendo riguardo all'interesse superiore del minore.

Se nel corso dell'attuazione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte e gli ausiliari incaricati possono chiedere al giudice, anche verbalmente, che adotti i necessari provvedimenti temporanei.

Il giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore. L'intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze.

Nel caso in cui sussista pericolo attuale e concreto, desunto da circostanze specifiche e oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice determina le modalità di attuazione con decreto motivato, senza la preventiva convocazione delle parti. Con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti davanti a sé nei quindici giorni successivi, e all'udienza provvede con ordinanza.

Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi del presente articolo e' possibile proporre opposizione nelle forme dell'articolo 473 bis 12.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 38 Codice di procedura civile

Con la norma in esame il legislatore si è prefisso di porre in qualche modo rimedio alle criticità che possono sorgere in sede di attuazione ed esecuzione dei provvedimenti sull’affidamento della prole, nonché in caso di controversie relative alla responsabilità genitoriale.
Analizzando dettagliatamente ciò che qui viene disposto, va innanzitutto osservato che il primo ed il secondo comma si occupano di individuare il giudice competente a risolvere le predette difficoltà esecutive, operando una distinzione a seconda che sia stato già incardinato o meno un procedimento.
Più precisamene, se vi è già un procedimento in corso, sarà il giudice di quel medesimo procedimento competente a dirimere le eventuali controversie, decidendo in composizione monocratica.

Qualora, al contrario, non vi sia un procedimento pendente, competente, sempre in veste monocratica, sarà il giudice che ha emesso il provvedimento; per la particolare ipotesi in cui il minore si sia nel frattempo trasferito, la competenza viene attribuita al giudice del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Viene anche preso in considerazione il caso in cui tra le stesse parti venga instaurato un nuovo e successivo giudizio avente ad oggetto la titolarità o l’esercizio della responsabilità genitoriale, disponendosi che, in prima battuta, competente è il giudice che ha precedentemente emesso il provvedimento da attuare.
Questi, infatti, adotta d’ufficio, senza indugio (o meglio in un termine massimo di 15 giorni), i provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti verso il minore, trasmettendo poi gli atti al giudice del nuovo procedimento, a cui ovviamente verrà trasferita la controversia pendente (viene così realizzata una concentrazione di competenze in capo al giudice del merito).

Per quanto concerne il procedimento dinanzi al giudice del merito, occorre ricordare che con l’atto introduttivo al giudizio ex art. 473 bis 12 del c.p.c. è prevista l’allegazione di un piano genitoriale, nel quale vanno indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (in tal modo il giudice può avere conoscenza della concreta vita del minore, disancorando l’attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento da schemi rigidi e predefiniti).
A seguito della presentazione del ricorso, il giudice deve instaurare il contraddittorio con e tra:
genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il PM, il curatore ed il curatore speciale (questi ultimi se nominati).
La presenza dei genitori si giustifica, oltre che per una corretta realizzazione del contradditorio, anche al fine di poter raggiungere un accordo sulle modalità di esecuzione dei provvedimenti.
Non è previsto l’ascolto del minore a cui si fa riferimento all’art. 473 bis 4 del c.p.c., norma che contempla il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, né è previsto in questo fase l’intervento di altra figura professionale, quale un mediatore o uno psicologo.
Il giudice tenterà preliminarmente la conciliazione tra le parti, cercando di far si che le stesse, anche in fase esecutiva, possano risolvere le divergenze sorte, collaborando fattivamente all’adempimento dei provvedimenti.
Qualora la conciliazione non dovesse riuscire, il giudice emette d’ufficio con ordinanza i provvedimenti che ritiene opportuno nell’interesse superiore del minore.
Se nel corso del tempo dovessero sorgere difficoltà improcrastinabili nell’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, ciascuna delle parti può chiedere al giudice, senza alcuna formalità ed anche verbalmente, che vengano adottati i provvedimenti ritenuti necessari affinchè ne avvenga la compiuta attuazione (tutti i provvedimenti hanno natura temporanea).

L’utilizzo della forza pubblica costituisce una extrema ratio al fine di dare attuazione ai provvedimenti, potendo farsi ricorso ad essa soltanto se assolutamente indispensabile e garantendo sempre la tutela della salute psicofisica del minore.
Sotto quest’ultimo profilo l’intervento della forza pubblica, oltre a doversi espletare sotto la vigilanza del giudice, potrà essere coadiuvato da personale socio sanitario.

Infine, viene presa in considerazione l’ipotesi di pericolo attuale e concreto di sottrazione di minore oppure della sussistenza di condotte pregiudizievoli nell’attuazione dei provvedimenti emessi a favore del minore.
In tali casi il giudice può con decreto motivato ed inaudita altera parte determinare le modalità di attuazione dei provvedimenti sull’affidamento; con lo stesso decreto dispone la comparizione delle parti dinanzi a sé entro il termine di 15 giorni e, in udienza, potrà con ordinanza confermare, modificare o revocare il precedente decreto.

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