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Articolo 625 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 625 Codice di procedura civile

Sull'istanza (1) per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente (2), il giudice della esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza (3).

Note

(1) L'istanza deve essere presentata al giudice dell'esecuzione competente e può alternativamente rivestire la forma del ricorso oppure essere presentata verbalmente all'udienza. Per giudice competente si intende il giudice di fronte al quale è stata presentata l'opposizione all'esecuzione già iniziata (615 2) oppure l'opposizione di terzo (619 2).
(2) In dottrina e in giurisprudenza si riconosce unanimemente che il procedimento di cui alla norma in esame trovi applicazione anche nell'ipotesi di cui all'art. 615 relativa all'opposizione al precetto.
(3) Unico rimedio per contrastare l'ordinanza con cui il giudice G.E. concede o nega la sospensione dell'esecuzione è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del c.p.c.). Infatti non essendo un provvedimento di natura decisoria si escludono sia il ricorso per Cassazione (art. 111 Cost.) sia il regolamento di competenza (art. 42 del c.p.c.).

Ratio Legis

Il giudice dell'esecuzione, in seguito ad istanza, fissa con decreto, un'udienza nella quale, realizzatosi il contraddittorio fra le parti, emette il provvedimento di accoglimento o rigetto della sospensione, avente la forma dell'ordinanza. Qualora si delinei una situazione di emergenza, il giudice dell'esecuzione decide la sospensione con decreto, fissando comunque una udienza nella quale si realizza il contraddittorio fra le parti e, successivamente, con ordinanza viene confermata, revocata o modificata la precedente dichiarazione di sospensione.

Spiegazione dell'art. 625 Codice di procedura civile

L’istanza per la sospensione del processo esecutivo deve essere presentata al giudice dell’esecuzione competente, sia mediante ricorso che verbalmente in udienza.
Competente è il giudice dinanzi al quale è stata presentata l’opposizione all’esecuzione già iniziata oppure l’opposizione di terzo.

L'esplicita attribuzione al giudice dell'opposizione al precetto del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 del c.p.c. deve intendersi limitata alla fase che precede l'inizio del processo esecutivo.
Per quanto concerne la regolamentazione delle attività di accertamento dell’esistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento di sospensione, si debbono richiamare le disposizioni contenute nell' art. 669 sexies del c.p.c., le quali, pertanto debbono ritenersi prevalenti sia rispetto all'art. 625 che al terzo comma dell'art. 738 del c.p.c..

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile a norma dell'art. 617 del c.p.c., sia nel caso in cui venga correttamente pronunciato con ordinanza, ai sensi dell'art. 624 del c.p.c., sia nel caso in cui il giudice si limiti a disporre il provvedimento con decreto, omettendo erroneamente di fissare l'udienza di comparizione delle parti (in questo secondo caso il provvedimento assume natura formale e sostanziale di ordinanza).
In entrambi i casi il provvedimento deve essere motivato in ordine alla sussistenza o meno dei "gravi motivi".

Si discute se la pronuncia di sospensione dell'esecuzione produca effetti solo nei confronti del creditore contro il quale è stata proposta l'opposizione o si possa estendere anche agli altri creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo.
Secondo parte della dottrina questi ultimi, potendo proseguire l'azione esecutiva, non subiscono le conseguenze dell'intervenuta sospensione, salvo il caso in cui il motivo dell'opposizione sia comune a tutti i creditori.

Secondo altra parte della dottrina, invece, qualora l'eventuale accoglimento dell'opposizione sia in grado di travolgere l'esecuzione anche nei confronti dei creditori intervenuti, il provvedimento di sospensione arresterà lo svolgimento del processo esecutivo anche per questi ultimi.

Si ritiene preferibile questa seconda tesi, argomentando dalla circostanza che l'intervento, al contrario del pignoramento successivo, determina un vincolo di stretta dipendenza tra la posizione del creditore procedente e quella degli intervenuti, anche se muniti di titolo esecutivo.

Massime relative all'art. 625 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2042/2010

In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, il decreto emesso in via di urgenza, ai sensi dell'art. 625, secondo comma, c.p.c., esaurisce la sua funzione con l'emanazione della successiva ordinanza pronunciata nel contraddittorio delle parti, i cui effetti è volto ad assicurare; conseguentemente, quando la suddetta ordinanza è emanata, viene meno l'interesse all'impugnazione del decreto suddetto.

Cass. civ. n. 14813/2003

Nell'ipotesi in cui con il medesimo atto sia stata proposta opposizione a precetto e istanza di sospensione, il creditore si sia costituito all'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione e al suo procuratore costituito sia stato comunicato sia il provvedimento di rigetto dell'istanza che la fissazione dell'udienza di discussione della causa di opposizione, il contraddittorio deve ritenersi regolarmente costituito essendosi il creditore opposto già costituito nell'ambito della vicenda processuale in corso e non essendo perciò necessario procedere alla notificazione nei suoi confronti del ricorso di opposizione a precetto e del decreto di fissazione d'udienza.

Cass. civ. n. 6665/1997

Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione accordi la sospensione della stessa nei casi urgenti ha la esclusiva funzione di assicurare gli effetti del provvedimento che sarà adottato, nel contraddittorio delle parti, con successiva ordinanza, per effetto della quale il decreto suddetto (contro il quale non sia stata già proposta opposizione) cessa di essere opponibile, per aver esaurito i suoi effetti, essendo la eventuale sospensione del processo da ricollegarsi al provvedimento ordinatorio temporalmente susseguente. Ne consegue che la nullità del predetto decreto non rappresenta il riflesso d'una situazione invalidante propria del processo come tale (e, quindi, idonea ad inficiare ogni atto successivo, sino alla sua definitiva rimozione), integrando, al contrario, gli estremi di una fattispecie di invalidità ad esso limitata, con la conseguenza che, non proposta specifica opposizione avverso tale decreto, la relativa nullità non può ritenersi comunicata all'ordinanza contro cui, proprio per quel motivo, l'opposizione sia stata erroneamente proposta.

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