L’
istanza per la sospensione del
processo esecutivo deve essere presentata al giudice dell’esecuzione competente, sia mediante
ricorso che verbalmente in
udienza.
Competente è il giudice dinanzi al quale è stata presentata l’opposizione all’esecuzione già iniziata oppure l’
opposizione di terzo.
L'esplicita attribuzione al giudice dell'opposizione al
precetto del potere di sospendere l'
efficacia esecutiva del titolo ex
art. 615 del c.p.c. deve intendersi limitata alla fase che precede l'inizio del processo esecutivo.
Per quanto concerne la regolamentazione delle attività di accertamento dell’esistenza dei presupposti per la concessione del
provvedimento di sospensione, si debbono richiamare le disposizioni contenute nell'
art. 669 sexies del c.p.c., le quali, pertanto debbono ritenersi prevalenti sia rispetto all'art. 625 che al terzo comma dell'
art. 738 del c.p.c..
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dispone in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile a norma dell'
art. 617 del c.p.c., sia nel caso in cui venga correttamente pronunciato con ordinanza, ai sensi dell'
art. 624 del c.p.c., sia nel caso in cui il giudice si limiti a disporre il provvedimento con decreto, omettendo erroneamente di fissare l'udienza di
comparizione delle parti (in questo secondo caso il provvedimento assume natura formale e sostanziale di
ordinanza).
In entrambi i casi il provvedimento deve essere motivato in ordine alla sussistenza o meno dei "
gravi motivi".
Si discute se la pronuncia di sospensione dell'esecuzione produca effetti solo nei confronti del creditore contro il quale è stata proposta l'opposizione o si possa estendere anche agli altri
creditori intervenuti, muniti di
titolo esecutivo.
Secondo parte della dottrina questi ultimi, potendo proseguire l'
azione esecutiva, non subiscono le conseguenze dell'intervenuta sospensione, salvo il caso in cui il motivo dell'opposizione sia comune a tutti i creditori.
Secondo altra parte della dottrina, invece, qualora l'eventuale accoglimento dell'opposizione sia in grado di travolgere l'esecuzione anche nei confronti dei creditori intervenuti, il provvedimento di sospensione arresterà lo svolgimento del processo esecutivo anche per questi ultimi.
Si ritiene preferibile questa seconda tesi, argomentando dalla circostanza che l'intervento, al contrario del pignoramento successivo, determina un vincolo di stretta dipendenza tra la posizione del
creditore procedente e quella degli intervenuti, anche se muniti di titolo esecutivo.