Il perfezionamento del trasferimento della
proprietà dei beni si realizza nel momento in cui l'
aggiudicatario versa il prezzo e consegna al
cancelliere il documento che prova l'avvenuto versamento.
Il termine per il versamento del prezzo dell'
aggiudicazione dell'immobile, fissato nel provvedimento che ha disposto la vendita, può farsi decorrere solo dall'aggiudicazione definitiva.
Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse rendersi inadempiente, il giudice dell’esecuzione lo dichiarerà decaduto dalla procedura con decreto.
A fronte dell'espressa sanzione comminata dal successivo
art. 587 del c.p.c. per il mancato versamento del prezzo, nulla dice il legislatore in merito all'eventuale mancato rispetto delle modalità stabilite per il pagamento, o alla mancata consegna al cancelliere del documento che lo provi: la lettura combinata delle due norme dovrebbe indurre a ritenere che la sanzione della decadenza consegua anche all'inosservanza di tali disposizioni.
Se aggiudicatario dell'immobile è un
creditore ipotecario ovvero se l’aggiudicatario si assume il debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con decreto, il versamento dell'aggiudicatario alla sola copertura del prezzo occorrente per le spese e alla soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
E’ anche concesso all’aggiudicatario di reperire il prezzo per l'acquisto mediante la conclusione di un contratto di finanziamento, il quale preveda, da un lato, il versamento della somma erogata direttamente alla procedura esecutiva, e dall'altro la costituzione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita.
Trattasi di ipotesi introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, a seguito del quale è stato riformato il terzo comma della norma in esame, imponendo che tale atto venga indicato nel decreto di trasferimento e che quest'ultimo non possa essere trascritto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa.
Con la Riforma Cartabia è stato introdotto un ulteriore comma a questa norma, in forza del quale è stata estesa agli aggiudicatari di
beni immobili oggetto di
espropriazione forzata l’applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, recante “
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
Vengono così estesi all’aggiudicatario gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal suddetto art. 22, quali, ad esempio, tutti quegli obblighi funzionali ad identificare il cliente ovvero il titolare effettivo della procedura, accertare l’eventuale esistenza e legittimità del
potere di rappresentanza in capo al soggetto agente, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione.
Obiettivo di questa ulteriore previsione è chiaramente quello di prevenire il compimento di operazioni illecite, le quali possano oltretutto trovare la loro fonte in operazioni compiute nell’ambito di una vendita giudiziaria.
Va evidenziato che il legislatore ha ritenuto meno opportuno porre compiti di controllo o di verifica delle informazioni acquisite a carico del professionista, mentre si è ritenuta più adeguata la soluzione di onerare l’aggiudicatario di provvedere a tali dichiarazioni sotto la propria responsabilità, civile e penale.