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Articolo 585 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Versamento del prezzo

Dispositivo dell'art. 585 Codice di procedura civile

L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576(1), e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento(2).

Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca il giudice dell'esecuzione può limitare, con un suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231(3).

Note

(1) Il pagamento del prezzo di aggiudicazione rappresenta un presupposto necessario affinché si possa perfezionare l'acquisto della proprietà dell'immobile espropriato in capo all'aggiudicatario. Infatti, solo in seguito al versamento del prezzo il giudice pronuncerà il decreto di trasferimento del bene. Il versamento del prezzo rappresenta un obbligo per l'aggiudicatario, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui, previa autorizzazione del giudice, l'aggiudicatario, d'accordo con il creditore ipotecario, abbia assunto il debito verso questi.
(2) Se l'aggiudicatario non effettua in versamento del prezzo entro il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione, quest'ultimo dovrà dichiarare, con decreto, la decadenza dell'aggiudicatario (si cfr. 587).
(3) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 585 Codice di procedura civile

Il perfezionamento del trasferimento della proprietà dei beni si realizza nel momento in cui l'aggiudicatario versa il prezzo e consegna al cancelliere il documento che prova l'avvenuto versamento.
Il termine per il versamento del prezzo dell'aggiudicazione dell'immobile, fissato nel provvedimento che ha disposto la vendita, può farsi decorrere solo dall'aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse rendersi inadempiente, il giudice dell’esecuzione lo dichiarerà decaduto dalla procedura con decreto.

A fronte dell'espressa sanzione comminata dal successivo art. 587 del c.p.c. per il mancato versamento del prezzo, nulla dice il legislatore in merito all'eventuale mancato rispetto delle modalità stabilite per il pagamento, o alla mancata consegna al cancelliere del documento che lo provi: la lettura combinata delle due norme dovrebbe indurre a ritenere che la sanzione della decadenza consegua anche all'inosservanza di tali disposizioni.

Se aggiudicatario dell'immobile è un creditore ipotecario ovvero se l’aggiudicatario si assume il debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con decreto, il versamento dell'aggiudicatario alla sola copertura del prezzo occorrente per le spese e alla soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.

E’ anche concesso all’aggiudicatario di reperire il prezzo per l'acquisto mediante la conclusione di un contratto di finanziamento, il quale preveda, da un lato, il versamento della somma erogata direttamente alla procedura esecutiva, e dall'altro la costituzione di ipoteca sull'immobile oggetto di vendita.

Trattasi di ipotesi introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, a seguito del quale è stato riformato il terzo comma della norma in esame, imponendo che tale atto venga indicato nel decreto di trasferimento e che quest'ultimo non possa essere trascritto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa.

Con la Riforma Cartabia è stato introdotto un ulteriore comma a questa norma, in forza del quale è stata estesa agli aggiudicatari di beni immobili oggetto di espropriazione forzata l’applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Vengono così estesi all’aggiudicatario gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dal suddetto art. 22, quali, ad esempio, tutti quegli obblighi funzionali ad identificare il cliente ovvero il titolare effettivo della procedura, accertare l’eventuale esistenza e legittimità del potere di rappresentanza in capo al soggetto agente, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione.

Obiettivo di questa ulteriore previsione è chiaramente quello di prevenire il compimento di operazioni illecite, le quali possano oltretutto trovare la loro fonte in operazioni compiute nell’ambito di una vendita giudiziaria.
Va evidenziato che il legislatore ha ritenuto meno opportuno porre compiti di controllo o di verifica delle informazioni acquisite a carico del professionista, mentre si è ritenuta più adeguata la soluzione di onerare l’aggiudicatario di provvedere a tali dichiarazioni sotto la propria responsabilità, civile e penale.

Massime relative all'art. 585 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11171/2015

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.

Cass. civ. n. 17460/2007

In tema di esecuzione forzata immobiliare, il mancato versamento del prezzo determina non l'inesistenza del decreto di trasferimento ex art. 586 c.c. bensì la nullità assoluta dello stesso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto atto del procedimento esecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione che assolve una funzione cosiddetta espropriativa di conversione in denaro dell'immobile pignorato, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 585 Codice di procedura civile

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G. M. chiede
venerdì 17/11/2023
“In una procedura esecutiva immobiliare, ad aggiudicazione avvenuta nel mese di luglio a favore di Tizio, il professionista delegato comunica il giorno stesso le modalità di esecuzione del saldo prezzo con indicazione dell'Iban del conto della procedura, con riserva di specificare ulteriori disposizioni in caso di istanza ex art. 41 TUB dal creditore fondiario (il creditore procedente è un istituto di credito). Nel mese di agosto viene presentata istanza dal creditore e contestualmente autorizzata dal G.E.. Il delegato alla vendita trasmette la nuova comunicazione all'aggiudicatario, con specifica del nuovo Iban del creditore fondiario, in prossimità dei 120 giorni di calendario dalla data di aggiudicazione. Rilevato che a tale data non è ancora pervenuto il saldo del prezzo al conto della procedura, si può ritenere che il termine per il saldo del prezzo possa essere soggetto alla sospensione feriale? Quali conseguenze si possono verificare anche riguardo agli obblighi del professionista delegato? Grazie per l'attenzione, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 27/11/2023
L’art. 585 c.p.c stabilisce che l’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine indicato nell’ordinanza di vendita che ai sensi dell’art. 569 del c.p.c. non può essere superiore a 120 giorni.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che tale termine ha natura sostanziale e non processuale poiché attiene all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria assunta dall’aggiudicatario e quindi sulla sua situazione giuridica sostanziale e non sulle sue facoltà processuali (Cass. civ. n. 18421/2022).
Il termine quindi non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell’art. 1 L. 742/1969.

Ne consegue che in caso di mancato pagamento, il delegato alla vendita dovrà rimettere il fascicolo al Giudice dell’esecuzione che ai sensi dell’art. 587 del c.p.c. emetterà decreto di decadenza dell’aggiudicatario e perdita della cauzione e fisserà un nuovo incanto.

Dan chiede
mercoledì 22/12/2010

“In presenza di decreto di trasferimento, il nuovo proprietario assume la piena proprietà in data corrispondente al decreto stesso o in quella in cui esso viene registrato in cancelleria? Ad es.: decreto tras. datato 10/10/2009, registrazione cancelleria 30/10/2009.”

Consulenza legale i 23/12/2010

Il decreto di trasferimento, sottoscritto dal giudice dell'esecuzione, è completo formalmente dal momento del deposito in cancelleria e della contestuale sottoscrizione da parte del cancelliere, il che viene attestato mediante l’apposizione del timbro di depositato in cancelleria e l’indicazione della data, contestuale a quella dell’annotamento del medesimo presso il Repertorio della cancelleria.

Il trasferimento del diritto di proprietà avviene quindi nella data indicata nel timbro di deposito in cancelleria: se si tratta di un fabbricato, dal giorno del deposito decorre il termine di 48 ore per comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’avvenuto trasferimento dell’immobile.