A seguito dell'istanza il
giudice dell'esecuzione fissa con
decreto l'udienza per l'audizione delle parti (non vi sono termini particolari per la fissazione dell'udienza).
Ai sensi del secondo comma dell’
art. 485 del c.p.c., la
cancelleria deve comunicare alle parti il decreto di fissazione dell'udienza, con
biglietto di cancelleria nei domicili eletti o nelle residenze dichiarate.
Tale udienza assume particolare rilevanza per i creditori, in quanto segna il momento preclusivo per l'intervento tempestivo e costituisce il termine ultimo entro il quale, a pena di
decadenza, devono essere fatte valere le
opposizioni agli atti esecutivi (essendo in questa sede il giudice dell'esecuzione chiamato anche alla c.d. attività di cognizione esecutiva), a meno che non siano precedentemente decaduti dal diritto di proporle.
Durante lo svolgimento di essa le parti possono fare osservazioni riguardanti l'assegnazione, il tempo e le modalità della vendita.
È opinione comune in dottrina che le parti possano comparire all'udienza senza doversi avvalere del patrocinio di un
difensore, senza onere di una costituzione formale ai sensi degli
artt. 165 e 166 c.p.c.
Come si è accennato, una delle funzioni a cui assolve l'udienza prevista dalla norma in esame è quella di consentire al giudice di svolgere la c.d. attività di cognizione esecutiva.
Infatti, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, il giudice dispone con
ordinanza l'assegnazione o la vendita in favore delle parti comparse. Qualora, invece, insorgano opposizioni, sulle stesse il giudice decide con
sentenza, mentre dispone con ordinanza la vendita o l’assegnazione.
Dal tenore letterale della norma se ne è dedotto che la mancata
comparizione all'udienza non è considerata come dissenso, bensì come tacito assenso alla conclusione dell'accordo.
Va segnalato, peraltro, che il giudice dell'esecuzione, qualora non possa provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita (sia perché nessuna parte è comparsa, sia per non essere stata fornita la prova dell'avvenuta
notificazione dell'avviso ai creditori iscritti prescritta dall'
art. 498 del c.p.c.), deve provvedere alla fissazione di una nuova udienza.
Va a questo proposito precisato che è da ritenere inammissibile il
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito o di revoca della stessa del giudice dell’esecuzione, in quanto tale ordinanza sarà appellabile qualora se ne riconosca natura decisoria, mentre sarà opponibile ex
art. 617 del c.p.c. qualora se ne riconosca natura ordinatoria.
In vista del completamento del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari, il comma 8 dell'art. 4, D.L. 193 del 2009, convertito in L. 24/2010, ha sancito che il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534 bis c.p.c., nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
Lo stesso giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità degli avvisi in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
A seguito della riforma operata dalla Legge n. 114/2014, di conversione del D.l. n. 90/2014 (contenente
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) è stato riscritto il comma 6 della disposizione in esame, prevedendosi adesso che le vendite di cose mobili pignorate, ai fini di una più celere procedura, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche.
L’utilizzo di tali modalità si deve intendere come la regola, a cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga che tali modalità possano risultare pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.
Tuttavia, quanto precede vale solo per le vendite che, ai sensi dell’
art. 532 del c.p.c., si svolgono senza incanto o tramite
commissionario dei beni pignorati.
Occorre precisare che l'articolo in commento non è applicabile qualora oggetto dell'espropriazione siano beni deteriorabili.
In questo caso, infatti, il giudice, accogliendo l'istanza di vendita immediata formulata ad opera del
creditore procedente, senza rispetto del termine dilatorio di dieci giorni, può disporre con decreto, senza previa audizione delle parti, la
vendita forzata.