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Articolo 530 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita

Dispositivo dell'art. 530 Codice di procedura civile

Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione(1) fissa l'udienza per l'audizione delle parti (2).

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle (3).

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita [534, 535; disp. att. 162].

Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525 (4), e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525.

Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. (8)

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto(5). Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall’articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente (6).

Fuori dell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo(7).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(2) L'udienza fissata dal giudice per l'audizione delle parti rappresenta un momento della procedimento esecutivo assai rilevante per i creditori, ovvero segna il momento preclusivo per l'intervento tempestivo e costituisce, inoltre, il termine ultimo entro il quale, a pena di decadenza, devono essere proposte le opposizioni agli atti esecutivi.
(3) La decadenza a cui si riferisce la norma non può sanare le nullità insanabili o quelle rilevabili d'ufficio né le nullità del procedimento di vendita.
(4) Il comma in analisi si riferisce alla piccola espropriazione mobiliare che, a seguito della riforma del 2005, può aversi quando si procede per un credito che non superi i ventimila euro. Si tratta di una procedura caratterizzata da una maggiore semplicità e speditezza rispetto alle disposizioni generali (v. 525).
(5) Gli ultimi due commi sono stati introdotti dal Decreto Legge 29.12.2009 n° 193, convertito nella Legge 22.02.2010 n° 24.
(6) Comma aggiunto dall'art. 4 D. L. 29 dicembre 2009, n. 193, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 22 febbraio 2010, n. 24, con decorrenza dal 27 febbraio 2010, è stato così modificato dall'art. 13, D.L. 27 giugno 2015, n. 83 con decorrenza dal 27 giugno 2015 ed applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, convertito dalla L. 06 agosto 2015, n. 132, con decorrenza dal 21agosto 2015.
(7) Comma aggiunto dall'art. 13 D. L. 27 giugno 2015, n. 83 con applicazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 06 agosto 2015, n. 132 con decorrenza dal 21 agosto 2015.
(8) Comma 6 così sostituito ex art. 48 comma 1, D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114, con applicazione alle vendite disposte a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

Spiegazione dell'art. 530 Codice di procedura civile

A seguito dell'istanza il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti (non vi sono termini particolari per la fissazione dell'udienza).
Ai sensi del secondo comma dell’art. 485 del c.p.c., la cancelleria deve comunicare alle parti il decreto di fissazione dell'udienza, con biglietto di cancelleria nei domicili eletti o nelle residenze dichiarate.

Tale udienza assume particolare rilevanza per i creditori, in quanto segna il momento preclusivo per l'intervento tempestivo e costituisce il termine ultimo entro il quale, a pena di decadenza, devono essere fatte valere le opposizioni agli atti esecutivi (essendo in questa sede il giudice dell'esecuzione chiamato anche alla c.d. attività di cognizione esecutiva), a meno che non siano precedentemente decaduti dal diritto di proporle.

Durante lo svolgimento di essa le parti possono fare osservazioni riguardanti l'assegnazione, il tempo e le modalità della vendita.
È opinione comune in dottrina che le parti possano comparire all'udienza senza doversi avvalere del patrocinio di un difensore, senza onere di una costituzione formale ai sensi degli artt. 165 e 166 c.p.c.

Come si è accennato, una delle funzioni a cui assolve l'udienza prevista dalla norma in esame è quella di consentire al giudice di svolgere la c.d. attività di cognizione esecutiva.
Infatti, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, il giudice dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita in favore delle parti comparse. Qualora, invece, insorgano opposizioni, sulle stesse il giudice decide con sentenza, mentre dispone con ordinanza la vendita o l’assegnazione.
Dal tenore letterale della norma se ne è dedotto che la mancata comparizione all'udienza non è considerata come dissenso, bensì come tacito assenso alla conclusione dell'accordo.

Va segnalato, peraltro, che il giudice dell'esecuzione, qualora non possa provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita (sia perché nessuna parte è comparsa, sia per non essere stata fornita la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso ai creditori iscritti prescritta dall' art. 498 del c.p.c.), deve provvedere alla fissazione di una nuova udienza.

Va a questo proposito precisato che è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito o di revoca della stessa del giudice dell’esecuzione, in quanto tale ordinanza sarà appellabile qualora se ne riconosca natura decisoria, mentre sarà opponibile ex art. 617 del c.p.c. qualora se ne riconosca natura ordinatoria.

In vista del completamento del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari, il comma 8 dell'art. 4, D.L. 193 del 2009, convertito in L. 24/2010, ha sancito che il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534 bis c.p.c., nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
Lo stesso giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità degli avvisi in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

A seguito della riforma operata dalla Legge n. 114/2014, di conversione del D.l. n. 90/2014 (contenente Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) è stato riscritto il comma 6 della disposizione in esame, prevedendosi adesso che le vendite di cose mobili pignorate, ai fini di una più celere procedura, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche.
L’utilizzo di tali modalità si deve intendere come la regola, a cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga che tali modalità possano risultare pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

Tuttavia, quanto precede vale solo per le vendite che, ai sensi dell’art. 532 del c.p.c., si svolgono senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati.

Occorre precisare che l'articolo in commento non è applicabile qualora oggetto dell'espropriazione siano beni deteriorabili.
In questo caso, infatti, il giudice, accogliendo l'istanza di vendita immediata formulata ad opera del creditore procedente, senza rispetto del termine dilatorio di dieci giorni, può disporre con decreto, senza previa audizione delle parti, la vendita forzata.

Massime relative all'art. 530 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 937/2012

In base al combinato disposto degli artt. 530, ultimo comma, e 525, terzo comma, c.p.c. (nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) applicabile "ratione temporis", in caso di pignoramento di beni, o di deposito di somme da parte del debitore, al fine di evitare il pignoramento, di valore non superiore al limite di euro 5.164,57, stabilito dallo stesso art. 525 c.p.c., la vendita o l'assegnazione, in assenza di creditori intervenienti, possono essere disposti con decreto, senza che venga fissata apposita udienza per l'audizione delle parti, a norma del primo comma del citato art. 530 c.p.c..

Cass. civ. n. 13824/2010

La regola contenuta nell'art. 2929 c.c., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).

Cass. civ. n. 7166/1997

Il provvedimento di assegnazione di una somma depositata su un libretto di risparmio — da considerare titolo di credito, e perciò assegnabile ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c. — ha una rilevanza esclusivamente interna al procedimento esecutivo, si che contro di esso non sono ammessi i rimedi propri del processo di cognizione, né in particolare alcune delle impugnazioni proprie di detto processo, tra cui il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 1164/1996

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di un provvedimento di assegnazione disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 529 c.p.c., non avendo il carattere della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., bensì è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), ove all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.

Cass. civ. n. 3130/1987

Nel processo di espropriazione forzata - che si articola in una pluralità di fasi, ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo rispetto al quale gli atti precedenti della medesima fase hanno funzione preparatoria - la fase della vendita, che inizia dopo l'ordinanza che stabilisce le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione, comprende quali atti preparatori le forme della pubblicità legale e di quella aggiuntiva disposta dal giudice dell'esecuzione, la cui mancanza od irregolarità vizia di nullità lo stesso atto esecutivo di vendita, con la conseguenza che in tale ipotesi non è applicabile la norma di cui all'art. 2929 c.c. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente) e la nullità è opponibile all'aggiudicatario.

Cass. civ. n. 2880/1979

Non è impugnabile col ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, il provvedimento con cui il pretore, nella espropriazione forzata mobiliare, a seguito di istanza del creditore pignorante, dichiarata l'urgenza, ai sensi degli artt. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, fissa nel periodo feriale l'udienza per la determinazione della data e delle modalità della vendita, in quanto tale provvedimento non ha natura decisoria, ma solo ordinatoria delle attività processuali, né ha carattere definitivo, essendo esperibile nei suoi confronti il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 3901/1977

Il provvedimento di assegnazione dei beni espropriati, emesso ai sensi dell'art. 530 c.p.c. è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 dello stesso codice e contro la sentenza emessa a conclusione del relativo procedimento, dichiarata non impugnabile dall'art. 618 c.p.c., è ammissibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

Cass. civ. n. 548/1973

La mancata espressa menzione delle istanze di vendita, nella ordinanza con la quale questa viene autorizzata, non vale a porre nel nulla le dette istanze, essendo la loro esistenza ed efficacia condizionate soltanto dai requisiti intrinseci di esse, e non anche da espliciti riconoscimenti del giudice dell'esecuzione. Pertanto, in nessun caso la indicata omissione può equipararsi a mancanza dell'impulso necessario per impedire la cessazione dell'efficacia del pignoramento, così come al mancato riferimento espresso alla pluralità dei pignoramenti non corrisponde la perdita dell'autonomo effetto proprio di ciascuno di essi.

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