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Articolo 122 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Poteri del tribunale concorsuale

Dispositivo dell'art. 122 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:

  1. a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
  2. b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
  3. c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

Spiegazione dell'art. 122 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale «è investito dell'intera procedura».
L'autorità giudiziaria deve provvedere alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato.

Il Tribunale può sentire, in ogni tempo, in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. Si tratta di un potere di audizione strumentale al migliore esercizio dei poteri attribuiti all'organo collegiale, quali la revoca e la sostituzione degli organi, e quindi funzionale a garantire il contraddittorio fra i diversi soggetti controinteressati all'adozione del provvedimento di competenza collegiale, e quindi la comunicazione fra questi e l'organo decidente.

L'autorità giudiziaria decide le controversie relative alla procedura stessa, che non siano di competenza del giudice delegato, e i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti sono pronunciati con decreto motivato, salvo diversa previsione da parte della legge.

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