La vicenda è quella di una bambina in tenera età, affidata con
decreto del
Tribunale ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, e con la previsione che il padre potesse vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo con la madre, a fine settimana alterni (dunque ogni quindici giorni). Veniva altresì stabilito a carico del padre un contributo mensile per il
mantenimento della figlia.
Il padre proponeva
reclamo ex art.
739 del c.p.c. dinanzi alla
Corte d'Appello, la quale riduceva l’importo dell’assegno mensile, confermando però, per il resto, le modalità della frequentazione paterna.
L’uomo, allora, ricorreva in Cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello, deducendo, tra l’altro, la presunta lesione del diritto alla bigenitorialità per violazione dell’art.
337 ter del c.c.
In particolare, il ricorrente lamentava la mancata previsione, da parte del provvedimento impugnato, di
tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso di sé e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, in modo tale da consentire non solo rapporti assidui e stabili ma anche l’esercizio della comune
responsabilità genitoriale.
Sempre secondo il padre, la tenera età della figlia non avrebbe costituito una circostanza ostativa all’incremento dei tempi di frequentazione.
La Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, ha ricordato il proprio orientamento secondo cui, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità.
Tale principio deve intendersi quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione”.
In proposito, la Suprema Corte richiama anche i principi enunciati dalla Corte di Strasburgo, la quale ha invitato più volte gli Stati membri ad adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli.
Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado. In particolare, rileva l’ordinanza in commento, la Corte di merito non avrebbe fornito alcuna specifica
motivazione per la disposta esclusione della frequentazione infrasettimanale con il padre.
Inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto in minima considerazione il comportamento della madre, volto ad escludere il padre, nonostante si trattasse di condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità; né i giudici di appello avrebbero evidenziato eventuali ragioni di indegnità o di incapacità del padre di prendersi cura della figlia.
Anzi, rileva la Cassazione, riguardo alla posizione del genitore collocatario, “tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana”.
La Cassazione, pertanto, ha accolto l'impugnazione, rinviando per l’ulteriore corso alla Corte d’Appello competente.