La norma prevede che il
giudice, su istanza del
ricorrente, possa ingiungere al
debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando l’
esecuzione provvisoria del
decreto.
Lo stesso giudice non ha alcun potere di valutazione discrezionale, in quanto, ove il
credito risulti fondato su uno dei titoli indicati dalla norma, è tenuto a concedere la
provvisoria esecuzione.
E’ discusso se l’elencazione qui contenuta abbia carattere tassativo o meno; infatti, mentre la dottrina dominante è orientata nel senso della tassatività (ritenendo tale soluzione più coerente con l'impossibilità per il giudice adito di verificare l'eventuale ricorrenza di profili che renderebbero inopportuna l'esecutività immediata), in giurisprudenza si registrano orientamenti di segno opposto.
In particolare, è stato talvolta affermato che la norma può trovare applicazione anche con riferimento ad atti non espressamente menzionati, purchè questi abbiano caratteristiche sostanziali analoghe o perfino identiche a quelle dei titoli qui elencati, i quali finiscono per assumere carattere meramente esemplificativo.
Devono ritenersi non idonei a legittimare la provvisoria esecuzione quei titoli che risultino privi di taluno dei requisiti di validità prescritti dalla legge.
Un esempio può riguardare il caso del
decreto ingiuntivo fondato su
titolo di credito: se il giudice dovesse rilevare la
prescrizione dell’azione cartolare, il medesimo dovrà concedere il decreto ingiuntivo (in quanto il titolo di credito, nonostante l’azione cartolare sia prescritta, costituisce pur sempre una
promessa di pagamento ex artt.
1987 e ss. c.c.), ma potrà non autorizzare l’
esecuzione provvisoria.
Occorre, tuttavia, dare atto del fatto che, secondo una tesi più rigorosa, l’
eccezione di prescrizione, anche nei procedimenti sommari a
contraddittorio differito e meramente eventuale, è in ogni caso riservata alla parte.
Il termine “
cambiale”» qui utilizzato è certamente generico ed in esso devono farsi rientrare sia la cambiale propriamente intesa (la c.d. “tratta”, in cui il debitore incarica un terzo di provvedere al pagamento), sia il “vaglia o pagherò cambiario” (in cui è lo stesso debitore che si impegna direttamente a pagare), fattispecie equiparabili rispettivamente alle due tipologie di assegno espressamente richiamate dalla disposizione, ossia l’
assegno bancario e quello circolare.
Per quanto concerne la nozione di “
atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato”, deve intendersi come tale soltanto quello il cui oggetto immediato e diretto sia costituito dalla solenne attestazione di un rapporto obbligatorio, e non un qualunque atto dal quale possa evincersi la sussistenza di fatti idonei a generare il preteso credito.
Così possono farsi rientrare nella categoria in esame i contratti conclusi per
atto pubblico, i testamenti pubblici, i verbali delle assemblee straordinarie delle
società di capitali e le dichiarazioni negoziali (come una
ricognizione di debito o una
promessa di pagamento) manifestate dinanzi al pubblico ufficiale, mentre certamente non vi possono essere ricondotte le scritture private in cui il
pubblico ufficiale si sia limitato ad autenticare la
sottoscrizione delle parti.
Sia il codice civile che la legislazione speciale prevedono altre fattispecie di provvisoria esecutività obbligatoria, in particolare con riferimento ai crediti delle amministrazioni condominiali documentati dallo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (cfr.
art. 63 delle disp. att. c.c.), ai crediti contributivi previdenziali ed assistenziali (art. 1, D.L. 2.12.1985, n. 688, convertito con L. 31.1.1986, n. 11) ed ai crediti vantati dal subfornitore (L. 18.6.1998, n. 192).
Un’ulteriore ipotesi di concessione della provvisoria esecuzione è stata introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, relativa al caso in cui la parte invitata a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non risponda all’invito entro 30 gg. o rifiuti lo stesso.
Il predetto art. 4 richiama espressamente il primo comma dell’art. 642, il che induce a ritenere che il giudice, in tale ipotesi, sia tenuto a dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nonostante l’art. 3 del d.l. sopra citato disponga che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda nei procedimenti per ingiunzione.
Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui la provvisoria esecuzione venga richiesta adducendo il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; in questo caso la sua concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice e per questo si parla di provvisoria esecutività facoltativa (un esempio può essere dato dal debitore che versa in stato di dissesto).
Oltre al caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma anche al fine di evitare opposizioni meramente dilatorie, sempre il secondo comma dispone che la provvisoria esecuzione può essere concessa, in alternativa, ove il ricorrente produca documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.
In questo caso, ovviamente, sarà rimesso alla prudente valutazione dei giudice l’accertamento della veridicità della sottoscrizione, anche mediante richiesta di esibizione di scritture di comparazione, dalle quali risulti la firma riferibile all’ingiunto.
Per quanto concerne l’espressione “
comprovante il diritto fatto valere”, la formulazione richiama il concetto di “prova scritta” di cui al comma 1, n. 1 dell’
art. 633 del c.p.c..
Tale novità, introdotta dalla Legge 28.12.2005 n. 263, si pone in contrasto quella tesi, sostenuta da parte della dottrina, secondo cui un diritto documentato da
scrittura privata può giustificare la concessione del decreto ingiuntivo ma non la sua provvisoria esecutività, argomentando dal fatto che il grado di certezza del diritto vantato è sicuramente minore rispetto a quello riscontrabile negli atti di cui al comma 1 della norma in esame.
L’ultima parte del secondo comma attribuisce al giudice il potere di imporre al ricorrente una
cauzione (ovviamente per apprestare all'ingiunto una forma di
garanzia per la fruttuosità di una futura eventuale
azione di ripetizione e/o di risarcimento), la quale dovrà essere versata prima dell'inizio dell'esecuzione ovvero prima dell'
iscrizione ipotecaria, dandone prova all'
ufficiale giudiziario o al Conservatore.
Per quanto concerne le modalità di prestazione di tale cauzione, occorre fare riferimento a quanto disposto dall’
art. 86 delle disp. att. c.p.c..
L’ultimo comma, infine, dispone che, in tutti i casi in cui il giudice concede l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, il medesimo può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine dilatorio di 10 gg. che il precetto deve ordinariamente contenere ex
art. 482 del c.p.c..
Tale dispensa può essere data con decreto e comporta per il creditore la prerogativa di procedere immediatamente al
pignoramento, non esonerandolo, tuttavia, dall’osservanza delle regole proprie dell’esecuzione.
Ciò significa che il creditore, prima di dar corso all’esecuzione, è comunque tenuto a notificare il precetto, anche se non deve attendere il termine ad adempiere di cui al predetto art. 482 c.p.c. per il successivo pignoramento.
Si tratta, in sostanza, dello stesso potere normalmente attribuito dal medesimo art. 482 al
presidente del tribunale competente per l'esecuzione, che in tal modo viene devoluto, per ovvie ragioni di economia processuale e di opportunità cronologica, in via concorrente, ma non esclusiva, allo stesso
giudice competente per la fase monitoria.
L’efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo, disposta in presenza dei presupposti previsti dalla norma in esame, potrà essere definitivamente rimossa solo con la pronuncia della sentenza che decide il futuro eventuale giudizio di opposizione (
medio tempore l' art. 649 sembra consentirne solo la sospensione, con la temporanea salvezza degli
atti esecutivi compiuti fino a quel momento).