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Articolo 41 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 41 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.

5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Spiegazione dell'art. 41 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Benché il legislatore abbia inteso dettare delle regole comuni per l'accesso a qualsiasi procedura disciplinata dal Codice, la disciplina degli aspetti processuali continua ad essere differenziata in base al tipo di strumento prescelto.
La norma si occupa di scandire il procedimento che segue il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, attingendo in gran parte al disposto dell'art. 15 l.f., rispetto al quale vengono introdotte alcune novità dirette a conferire celerità ed efficienza alla procedura.
Nello specifico, si stabilisce che, in seguito al deposito del ricorso, il Tribunale è tenuto a convocare con decreto le parti entro i 45 giorni successivi e non prima che siano trascorsi 15 giorni dalla notificazione del ricorso. Tuttavia, se vi è urgenza, tali termini possono essere abbreviati da parte del presidente del Tribunale o dal giudice relatore delegato da quest'ultimo (il giudice relatore, ai sensi dell'ultimo comma, può essere incaricato dal tribunale anche dell'istruttoria pre-fallimentare). Il presidente del Tribunale o dal giudice relatore potranno in questo caso disporre la pubblicazione in qualsiasi forma del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso, purché idonea a renderli conoscibili.

Nel decreto di fissazione dell'udienza, inoltre, il Tribunale deve indicare il termine ultimo (non oltre i 7 giorni prima dell'udienza, salvo abbreviazioni) per il deposito di memorie difensive. Nello stesso termine deve costituirsi il debitore, il quale deve necessariamente depositare anche i bilancirelativi agli ultimi tre esercizi (se imprenditore) o le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti (se soggetto non tenuto alla redazione del bilancio).

Entro la data in cui la causa viene rimessa al collegio per la decisione possono inoltre intervenire nel procedimento, divenendo parte del giudizio, i creditori, il PM, i membri dell'organo di controllo (se il debitore è una società) e l'autorità tenuta alla vigilanza sull'impresa (tutti i soggetti legittimati a presentare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale).

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