Secondo quanto disposto dall’
art. 2891 del c.c., sia i
creditori iscritti che i fideiussori hanno facoltà di richiedere l'espropriazione dei beni entro il termine di quaranta giorni dalla
notificazione della dichiarazione di liberazione.
Legittimati attivi sono tutti i creditori che hanno iscritto
ipoteca sul bene oggetto del procedimento di liberazione.
In particolare, entro il termine di quaranta giorni la
parte istante deve provvedere a notificare la richiesta di espropriazione al
terzo acquirente nel
domicilio eletto nella dichiarazione di liberazione e al precedente proprietario che ha concesso l'ipoteca.
Entro lo stesso termine l'istante deve presentare, a pena di nullità e nel rispetto delle condizioni di cui all’
art. 2891 del c.c., ricorso al
presidente del tribunale del luogo in cui sono situati gli immobili, contenente tra l’altro la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato.
Il presidente del tribunale procede con decreto alla designazione del giudice per l'espropriazione nonchè alla fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti ex
art. 569 del c.p.c. (tra queste devono essere compresi anche i creditori diretti del terzo acquirente che hanno diritto a soddisfarsi sul prezzo che residua dopo il soddisfacimento dei creditori iscritti).
Una volta designato, il giudice verifica all'udienza la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di espropriazione ex
art. 2891 del c.c.; qualora dovesse essere rilevata l’omissione di alcune delle condizioni del ricorso prescritte dalla legge, ciò determina la nullità del ricorso, con la conseguenza che il procedimento di liberazione prosegue con il deposito del prezzo indicato dal terzo acquirente nell'istanza di liberazione.
Successivamente il giudice dispone con decreto la vendita all'incanto secondo le norme di cui agli artt.
567 e ss. c.p.c.; da tale momento l'eventuale desistenza del creditore istante non impedisce l'espropriazione, a meno che non vi rinunzino tutti i creditori iscritti.
La parte istante ovvero, in sua mancanza, gli altri creditori iscritti, deve, entro il termine di sessanta giorni dal ricorso, provvedere al deposito dei documenti prescritti dal comma 2 dell’
art. 567 del c.p.c.; in mancanza, il giudice, su istanza del terzo acquirente, pronuncia
ordinanza di
inefficacia della richiesta di espropriazione e si riapre il procedimento di liberazione.
L'espropriazione si svolge all'incanto e si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Il mancato versamento del prezzo da parte del creditore istante o di altro creditore
aggiudicatario determina l'inefficacia del procedimento di espropriazione, mentre rimane valida la dichiarazione di liberazione.
Il terzo acquirente può aggiudicarsi il bene all'incanto e ha diritto al rimborso contro l'alienante per quanto eccede il prezzo di vendita (così
art. 2897 del c.c.; in questo caso il decreto di trasferimento viene annotato a margine della
trascrizione dell'atto di acquisto.
Come si desume dal quarto comma della norma in esame, legittimato passivo dell'espropriazione che s'inserisce nel procedimento di liberazione è il terzo acquirente.
Circa le modalità di distribuzione del prezzo ricavato, malgrado l’assenza di espressa indicazione al riguardo, devono qui intendersi richiamate le disposizioni di cui agli artt.
596 e ss. c.p.c.; pertanto, il prezzo ricavato deve essere distribuito ai
creditori privilegiati, ipotecari e ai creditori dell'acquirente. ('acquirente ha in ogni caso diritto di essere collocato nella graduazione con
privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione).
In sede di distribuzione, il terzo acquirente può contestare l'esistenza e l'ammontare dei crediti ipotecari; in caso di contestazioni sorte sulla distribuzione del prezzo, si dovrà procedere ad un
giudizio di cognizione ex
art. 512 del c.p.c..
Circa gli effetti sostanziali che l'aggiudicazione produce nei confronti del terzo acquirente, occorre fare riferimento agli artt.
2896 e
2897 c.c.
Contro il decreto che ordina la vendita dell'immobile, parte della dottrina ha ritenuto ammissibile l'
impugnazione in sede contenziosa, mentre altra tesi ne afferma la reclamabilità al presidente della corte d'
appello secondo le forme dei
procedimenti in camera di consiglio.