L'
interessato è l'
imprenditore o gli
amministratori se si tratta di società. Deve sussistere un interesse specifico all'iscrizione, derivante dal fatto che il soggetto ha un obbligo specifico a richiederla. Anche il termine "richiedente" si riferisce all'interessato.
È stato considerato legittimato a richiedere l'iscrizione della sua nomina l'amministratore, anche nell'ipotesi in cui lo
statuto non gli attribuisca il potere di
rappresentanza della società.
Le principali modalità da seguire per l'iscrizione sono le seguenti:
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l'atto da iscrivere deve essere depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non autenticata presso un notaio. Negli altri casi va depositato in copia autentica;
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l'iscrizione deve essere eseguita senza indugio entro il termine di 10 giorni dalla protocollazione della domanda, se la domanda è presentata su supporto informatico, il termine è dimezzato;
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il provvedimento di rifiuto va comunicato al richiedente mediante raccomandata entro 8 giorni dall'adozione;
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il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso contro il rifiuto è comunicato d'ufficio dalla cancelleria entro 2 giorni dal deposito. Il decreto che accoglie il ricorso può essere comunicato in qualsiasi momento.
L'iscrizione e l'accettazione del deposito di un atto nel registro delle imprese non si riducono ad una mera operazione materiale, ma implicano un vero atto amministrativo di accoglimento o di rigetto della domanda.
I
fatti oggetto di pubblicità possono distinguersi in:
a) meri fatti;
b)
atti negoziali e non negoziali.