Il Ministero del Turismo ha ufficialmente prorogato al 1° gennaio 2025 la scadenza - prima fissata al 2 novembre 2024 - per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture ricettive con affitti brevi.
La
proroga, annunciata il 22 ottobre 2024, offre un ulteriore margine di tempo per conformarsi a questa normativa che, per molti, rappresentava un ostacolo complicato da superare in tempi così ristretti. A partire dal 2 gennaio 2025, le strutture che non avranno ancora ottenuto il codice saranno soggette a sanzioni.
Normalmente, i gestori delle strutture ricettive hanno 30 giorni di tempo, dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale, per completare la richiesta del CIN. Tuttavia, se questi 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, si avrà comunque tempo fino a quella data per mettersi in regola.
Il Ministero ha anche aggiornato le FAQ (domande frequenti) sul suo sito ufficiale, fornendo chiarimenti su come procedere e su chi è obbligato a richiedere il CIN.
Chi deve richiedere il CIN
Il CIN è obbligatorio per diversi soggetti, a seconda delle tipologie di affitto o gestione di strutture. Nello specifico, devono richiederlo:
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gestori di strutture alberghiere ed extralberghiere, regolamentate dalle normative regionali o provinciali, comprese le Regioni a statuto speciale come Trento e Bolzano;
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proprietari di immobili destinati alla locazione turistica;
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locatori che affittano per brevi periodi, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, successivamente convertito nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Le case religiose di ospitalità non a scopo di lucro non devono richiedere il codice se offrono ospitalità gratuita. Le donazioni volontarie da parte degli ospiti non incidono sulla natura gratuita del servizio. Gli agriturismi, invece, sono tenuti a ottenere il CIN, anche se le normative regionali non li menzionano esplicitamente.
Differenza tra CIN e codici identificativi locali
Va precisato che il CIN non sostituisce i codici identificativi previsti dalle normative regionali o provinciali. Quindi, se una struttura è già obbligata a esporre un codice locale, dovrà comunque richiedere anche il CIN. Entrambi i codici dovranno essere visibili agli ospiti e utilizzati nelle comunicazioni ufficiali.
Nei casi in cui la normativa locale non preveda un codice identificativo specifico, il CIN sarà sufficiente. Tuttavia, se una struttura ricettiva non ha ancora ottenuto il codice regionale o provinciale, dovrà necessariamente richiederlo prima di poter accedere al CIN.
Come richiedere il CIN
Per ottenere il CIN, i gestori devono accedere alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (Bdsr) attraverso una piattaforma digitale. L'accesso avviene tramite le credenziali SPID o CIE. Una volta entrati, il sistema permette di verificare i dati della struttura e avviare la richiesta del CIN.
Nel caso in cui la struttura non risulti associata al codice fiscale del richiedente, è possibile segnalare il problema utilizzando il modulo "Segnala Struttura mancante", presente nella piattaforma.
Dopo la presentazione della richiesta, la
Regione o la
Provincia competente ha
30 giorni per effettuare le necessarie verifiche sui dati inseriti.
Gli esiti della verifica possono essere di tre tipi:
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esito positivo: il CIN viene rilasciato e notificato al richiedente;
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esito negativo: la richiesta viene respinta e non sarà possibile ottenere il CIN;
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esito nullo: il CIN viene rilasciato con lo stato "non verificato", ma può comunque essere utilizzato per pubblicare annunci e per l’esposizione del codice fino a quando la Regione non completerà le verifiche.
Obblighi di esposizione e comunicazione del CIN
Una volta ottenuto, il CIN deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva o dell’appartamento. L’esposizione deve avvenire in modo visibile e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o urbanistici.
Inoltre, il CIN deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato online, sia su piattaforme di affitti brevi, sia su portali di intermediazione immobiliare. Anche le agenzie immobiliari e i portali di intermediazione online sono obbligati a inserire il CIN negli annunci delle strutture.
Sanzioni e conseguenze per il mancato adeguamento
Dal 2 gennaio 2025,
chi non avrà ottenuto o esposto correttamente il CIN sarà soggetto a sanzioni amministrative. L’importo di queste sanzioni può variare a seconda della gravità dell'infrazione e del mancato rispetto delle normative.
Oltre all’obbligo di richiedere il CIN, i gestori devono
rispettare anche altri adempimenti previsti dalle leggi in materia di
sicurezza pubblica. Tra questi, il più importante è l'
art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931), che regola gli obblighi di comunicazione degli alloggiati alle autorità. Le sanzioni sono previste anche per il mancato rispetto delle normative regionali o provinciali in materia di turismo e sicurezza.
Requisiti di sicurezza per le strutture ricettive
Le strutture destinate ad affitti brevi o locazioni turistiche devono rispettare alcuni requisiti di sicurezza stabiliti dall'art. 13-ter del Decreto-Legge n. 145/2023. Questi requisiti riguardano la sicurezza degli impianti e degli spazi e includono:
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rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio, per prevenire rischi di avvelenamento o fughe di gas;
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estintori portatili, che devono essere conformi alle normative vigenti e posizionati in aree ben visibili e facilmente accessibili.
Le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale devono anche garantire la conformità degli impianti alle normative di sicurezza sia nazionali che regionali. Tuttavia, anche le strutture non imprenditoriali devono dotarsi di rilevatori di gas e monossido di carbonio e di estintori. Sono esentati da questi obblighi solo i Bed & Breakfast e gli affittacamere privi di impianti a gas.
Gli
estintori devono essere installati in punti strategici, come vicino agli ingressi o nelle aree a maggior rischio, e devono essere presenti
almeno uno ogni 200 metri quadrati di superficie o per ogni piano dell’edificio.