La norma dà poche indicazioni: il giudice, sentite le parti, decide omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio: ciò rimanda senza dubbio ai procedimenti camerali, come naturalmente deriva dall'esigenza necessaria del contraddittorio e dall'assenza di formalità.
Il G.d. adito può compiere un'attività istruttoria deformalizzata, potendo assumere informazioni da parte di terzi, sentire il comitato dei creditori ed, eventualmente, compiere delle verifiche (la facoltà di convocare il curatore o il c.d.c. e chiedere loro informazioni si ricollega al più generale art. 123, comma 1, lett. c).
La legittimazione a proporre il reclamo spetta al debitore, ma è estesa anche ad ogni altro interessato; naturalmente, l'eventualità più frequente riguarderà il reclamo proposto dallo stesso curatore.
Il termine per proporre reclamo è di 8 giorni e decorre, per gli atti commissivi, dalla conoscenza dell'atto; la conoscenza decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento o dal compimento della pubblicità relativa all'atto stesso o, nel caso di autorizzazione del comitato di contenuto procedimentale, dell'atto cui lo stesso si collega.