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Articolo 141 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

Dispositivo dell'art. 141 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

Ratio Legis

L'articolo rappresenta una novità sotto il profilo della previsione di una norma autonoma, dedicata specificamente al reclamo avverso gli atti del comitato dei creditori, pur costituendo una conferma del contenuto normativo di quanto previsto dall'art. 36 l.fall. prev., che disciplinava in modo unitario il reclamo avverso gli atti del curatore e del c.d.c.

Spiegazione dell'art. 141 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma dà poche indicazioni: il giudice, sentite le parti, decide omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio: ciò rimanda senza dubbio ai procedimenti camerali, come naturalmente deriva dall'esigenza necessaria del contraddittorio e dall'assenza di formalità.
Il G.d. adito può compiere un'attività istruttoria deformalizzata, potendo assumere informazioni da parte di terzi, sentire il comitato dei creditori ed, eventualmente, compiere delle verifiche (la facoltà di convocare il curatore o il c.d.c. e chiedere loro informazioni si ricollega al più generale art. 123, comma 1, lett. c).

La legittimazione a proporre il reclamo spetta al debitore, ma è estesa anche ad ogni altro interessato; naturalmente, l'eventualità più frequente riguarderà il reclamo proposto dallo stesso curatore.

Il termine per proporre reclamo è di 8 giorni e decorre, per gli atti commissivi, dalla conoscenza dell'atto; la conoscenza decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento o dal compimento della pubblicità relativa all'atto stesso o, nel caso di autorizzazione del comitato di contenuto procedimentale, dell'atto cui lo stesso si collega.

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