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Articolo 643 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione del decreto

Dispositivo dell'art. 643 Codice di procedura civile

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria [disp. att. 35].

Il ricorso e il decreto sono notificati per copiaautentica (1)(2) a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 43 3].

La notificazione (3) determina la pendenza della lite (4).

Note

(1) Il creditore ricorrente che ha ottenuto il decreto deve chiedere il rilascio della copia autentica per la notifica al debitore. Gli originali del ricorso e del decreto restano invece depositati in cancelleria.
(2) Il decreto ingiuntivo deve essere notificato rispettando le regole dettate per la notifica dell'atto di citazione, pertanto il decreto viene notificato alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137, poiché non è stato instaurato il contraddittorio né risulta operante l'art. 479. Gli eventuali vizi della notificazione si fanno valere con l'opposizione anche se, in tal modo, si sanano con efficacia ex tunc. Nel caso in cui l'opposizione sia proposta tardivamente trova applicazione il principio dell'assorbimento della nullità nei motivi di gravame, permettendo all'intimato di chiedere, anche tardivamente al giudice, l'inefficacia del decreto per irregolarità della notificazione (650).
(3) Si precisa che nel caso in cui il debitore muoia prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto è affetto da nullità perché emesso contro un soggetto inesistente. Diversamente,se il debitore muore dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notificazione, il decreto dovrà essere notificato ai suoi eredi nell'ultimo domicilio del defunto.
(4) Il momento in cui avviene la notifica del ricorso e del pedissequo decreto determina la pendenza della lite, prevista nell'ottica di un'eventuale opposizione al decreto.

Spiegazione dell'art. 643 Codice di procedura civile

Chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo deve chiedere alla cancelleria del giudice che lo ha emesso il rilascio di una copia autentica per la notifica; infatti, sia l’originale del ricorso che del decreto rimangono depositati in cancelleria.
Ricorso e decreto (quest’ultimo redatto in calce al primo) costituiscono un atto unico inscindibile anche nella sostanza, in quanto la motivazione del decreto è contenuta nello stesso ricorso.

Secondo quanto disposto al secondo comma, la notifica del decreto ingiuntivo al debitore si effettua nel rispetto delle regole fissate dal codice agli artt. 137 e ss.; occorre, tuttavia, precisare che tale notifica va effettuata alla parte personalmente ex art. 137 del c.p.c., e ciò sia perché non esiste il contraddittorio sia perché, secondo quanto disposto dall’art. 654 del c.p.c., non opera l’art. 479 del c.p.c..

Eventuali vizi della notificazione potranno farsi valere mediante lo strumento dell’opposizione; inoltre, secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, essi devono intendersi sanati con effetto ex tunc, a seguito della costituzione del destinatario dell’atto (ciò, ovviamente, non vale per quei vizi che incidono sulla stessa esistenza della notificazione).
Una particolare regola in tema di notificazione vale per il caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso nei confronti di una amministrazione dello Stato: la notifica dovrà essere effettuata presso la competente avvocatura per effetto del combinato disposto di cui all’art. 144 del c.p.c. e del R.D. n. 1611/1933.

L’eventuale invalidità della notifica ne rende ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 del c.p.c., ciò che conferma l’applicabilità del principio dell’assorbimento della nullità nei motivi di gravame, permettendo all’intimato di chiedere al giudice, anche tardivamente, l’inefficacia del decreto per irregolarità della sua notificazione.

La pendenza della lite, che il terzo comma della norma ricollega alla notificazione del decreto, viene stabilita in previsione di una opposizione al decreto ed è riferibile ad eventi come l’interruzione della prescrizione.
In relazione ad altri effetti, infatti, si ritiene che si verifichi una sorta di pendenza già con il deposito del ricorso (es. per la proposizione di altro ricorso a contenuto identico), risultando irrilevante che il contraddittorio si attui solo in un momento successivo (in giurisprudenza si sostiene che la competenza del giudice deve essere determinata con riferimento alla data del deposito del ricorso).

E’ stato così risolto il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in favore della tesi più recente che, tra l'altro, mette in evidenza come la pretesa di attribuire al momento di notifica del ricorso e del decreto una rilevanza generale si ponga in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali che, in molteplici occasioni, hanno attribuito rilevanza anche al momento della proposizione della domanda di ingiunzione mediante deposito del ricorso (come ad es., per determinare il valore della causa, per accertare la competenza del giudice adito, in caso di successive modifiche legislative e per individuare il momento di maturazione degli interessi anatocistici, ex art. 1283 del c.c..

Occorre infine precisare che, a decorrere dal 30.06.2014, nel procedimento di ingiunzione il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

Massime relative all'art. 643 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14473/2019

La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.

Cass. civ. n. 4529/2019

La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.

Cass. civ. n. 25716/2018

A seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Cass. civ. n. 25713/2014

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 8011/2009

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che, benché l'opponente avesse dedotto l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, si verteva in realtà in un caso di nullità della stessa, sicché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni a norma dell'art. 650 c.p.c. e non con l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 13001/2006

L'opposizione a decreto ingiuntivo nullo perché emesso nei confronti di società estinta per incorporazione, proposta dalla società incorporante, subentrata per successione a titolo universale nei rapporti ad essa relativi, ha, in considerazione dell'identità di ratio la stessa efficacia sanante della costituzione in giudizio della società risultante dalla fusione quanto alla nullità, per inesistenza del soggetto, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., in relazione al precedente art. 163 stesso codice, della citazione per il giudizio di primo o secondo grado notificata alla società incorporata posteriormente alla fusione stessa.

Cass. civ. n. 2319/2006

In tema di procedimenti monitori che iniziano con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente, la pendenza della lite va determinata con riferimento alla notifica del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, così come disposto dall'articolo 643 c.p.c., norma speciale e non soggetta a deroghe in base a principi di carattere generale. Pertanto, al fine di determinare l'eventuale spostamento di competenza per continenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo e di una controversia introdotta con rito ordinario, si deve fare riferimento alla data di instaurazione della lite secondo il criterio sopra indicato, ferma restando la competenza funzionale inderogabile del giudice che ha pronunciato il decreto a dichiararne la nullità.

Cass. civ. n. 10495/2004

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione (come ogniqualvolta essa viene effettuata in luogo o a mani di persona privi di alcun tipo di relazione con l'ingiunto), da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo quello invece dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

Cass. civ. n. 5628/1999

In relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 643 c.p.c., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l'assenza nell'autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non coincide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l'autenticazione di copie, prescrive, fra l'altro, l'indicazione della data del rilascio dell'autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell'atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.

Cass. civ. n. 1059/1999

Alla stregua dell'art. 643, terzo comma, c.p.c., la pendenza della lite, nei procedimenti di ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti dello stesso codice di rito, è determinata dalla notificazione all'intimato del ricorso introduttivo e del decreto che lo accoglie. Ne consegue che, in caso di omissione di tale notificazione ascrivibile esclusivamente a fatto del difensore, non è ravvisabile l'inizio di un giudizio, e, pertanto, non è operativa la norma dell'art. 3 del D.M. n. 392 del 1990, relativa alle tariffe forensi.

Cass. civ. n. 9872/1997

Se un decreto ingiuntivo è notificato nelle mani dell'amministratore di una società ingiunta, ma presso la sede legale di altra società (art. 145 c.p.c.), il cui rappresentante legale è il medesimo soggetto per entrambe, la notifica non è inesistente, perché tale qualifica non dipende dal luogo ove egli è presente, e perciò, da un lato, sussiste l'interesse e la legittimazione dell'ingiunta ad opporsi; dall'altro l'opposizione svolta, equivalente a tutti gli effetti alla costituzione in giudizio, sana il vizio della notifica (art. 156, terzo comma c.p.c.).

Cass. civ. n. 1038/1995

Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall'art. 644 c.p.c., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità — come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall'art. 140 c.p.c., anziché con quelle di cui all'art. 139 c.p.c. — tale vizio spiega rilievo solo al fine dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 c.p.c., se ed in quanto abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell'opposizione stessa, ordinaria o tardiva.

Cass. civ. n. 4751/1994

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo dipendente dalla incompetenza funzionale dell'ufficiale giudiziario che l'ha eseguita può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dalla opposizione al decreto ma non dalla opposizione al precetto intimato in base al decreto ingiuntivo irregolarmente notificato e non opposto.

Cass. civ. n. 3486/1991

È nulla (e non inesistente) la notificazione del decreto ingiuntivo eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito della copia dell'atto da notificare nella casa comunale dell'ultima residenza del destinatario, non accompagnata dall'affissione di altra copia nell'Albo dell'Ufficio giudiziario competente. Detta nullità, qualora abbia inciso sulla tempestiva conoscenza dell'atto da parte del soggetto intimato, può essere fatta valere esclusivamente con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. nel termine massimo di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, e non mediante l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su quel decreto, né tanto meno con una actio nullitatis del procedimento esecutivo.

Cass. civ. n. 3341/1987

Ai fini dell'applicazione dell'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso, il trasferimento di tale diritto deve avvenire nel corso del processo, cioè dopo il compimento dell'atto costitutivo di questo, coincidente con la notifica della citazione, che ne determina la pendenza. Detta norma, pertanto, trova applicazione anche nel caso di procedimento d'ingiunzione, allorquando il trasferimento del diritto controverso avvenga dopo la notifica del decreto ingiuntivo la quale, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., determina il prodursi di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale proposta in via ordinaria e, quindi, l'esistenza di una lite nella pienezza dei suoi effetti, a nulla rilevando che l'instaurazione del contraddittorio sia puramente eventuale, cioè dipenda dalla proposizione dell'opposizione.

Cass. civ. n. 2166/1980

La notificazione è inesistente solo quando sia avvenuta in un luogo e nei confronti di persone assolutamente estranei al destinatario dell'atto, mentre è nulla, e perciò suscettibile di sanatoria la notificazione eseguita in un luogo che abbia riferimento col destinatario, anche se con inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia dell'atto deve essere consegnata. Ne consegue che, qualora la notificazione del decreto ingiuntivo sia nulla, non ne deriva l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo, che trova genesi solo nell'ipotesi di notifica inesistente, bensì è ammissibile l'opposizione tardiva se l'intimato provi di non averne avuto conoscenza a causa della nullità, poiché diversamente, nonostante la nullità della notificazione, la opposizione deve essere proposta nel termine di cui all'art. 641 c.p.c.

Cass. civ. n. 5304/1978

Nel procedimento per ingiunzione, la litispendenza sorge, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., nel momento della notificazione del decreto ingiuntivo. Tuttavia, a seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge, ai sensi dell'art. 645, con l'osservanza delle norme del procedimento ordinario (anche se i termini di comparizione sono ridotti alla metà), onde per la costituzione in giudizio valgono le forme di cui all'art. 165 c.p.c., riferite alla citazione in opposizione. Da ciò consegue che, se l'opposto muore dopo la notificazione dell'opposizione e prima della costituzione dell'udienza davanti al giudice istruttore, il processo rimane interrotto ipso iure dal momento della morte, ai sensi dell'art. 299 c.p.c.

Cass. civ. n. 1774/1975

Quando la notificazione di un decreto ingiuntivo sia inesistente, e non semplicemente invalida, ben può essere proposta opposizione all'esecuzione, anche se non sia stata fatta opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.; e va qualificata inesistente la notificazione effettuata in luogo ed a persona non riferibile in alcun modo all'atto notificato, come nel caso in cui si usino le forme dell'art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), pur conoscendosi il domicilio del destinatario.

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