1. Entro cinque(1) giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio [127], provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [419 4](1).
Note
(1)
Nel caso di violazione del termine non sono previste sanzioni di carattere processuale, solo eventuali sanzioni disciplinari in presenza di comprovata negligenza del giudice.