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Articolo 260 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Versamenti dei soci a responsabilitą limitata

Dispositivo dell'art. 260 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.

Spiegazione dell'art. 260 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nel caso delle società di capitali, non essendovi una responsabilità patrimoniale sussidiaria dei soci, si pone più che mai l'esigenza di re-integrare il patrimonio sociale, nell'ottica della massimizzazione dell'attivo da distribuire ai creditori. A questo proposito, la norma agevola il recupero delle somme ancora dovute a titolo di conferimento da parte dei soci e degli ex-soci, autorizzando il giudice delegato ad ingiungerne il pagamento tramite decreto, anche nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine per l'adempimento.

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