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Articolo 204 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Formazione ed esecutivitą dello stato passivo

Dispositivo dell'art. 204 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

  1. a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
  2. b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
  3. c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto(1).

5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore può intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 34, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 204, comma 4; (con l'art. 34, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 204, comma 5.

Spiegazione dell'art. 204 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il giudice delegato, tramite un decreto motivato, può accogliere, respingere o dichiarare inammissibile la domanda presentata in base all'articolo 201 (resta fermo che la dichiarazione di inammissibilità non impedisce la futura ripresentazione della domanda).

Oltre ai casi previsti dalla legge, sono accettati come passività con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli menzionati nell'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata presentazione del titolo è dovuta a un fatto non imputabile al creditore, purché il titolo sia presentato entro il termine stabilito dal giudice;
c) i crediti stabiliti da una sentenza emessa dal giudice ordinario o speciale, non ancora passata in giudicato, pronunciata prima dell'apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può avviare o continuare il procedimento di impugnazione.

Se le procedure non possono essere completate in un'unica udienza, il giudice le rinviata a non più di otto giorni.

Una volta esaminate tutte le domande, il giudice delegato elabora lo stato passivo e lo rende esecutivo tramite un decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni prese dal tribunale in seguito ai procedimenti di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accettati e al diritto di partecipazione alla distribuzione quando il debitore ha concesso un'ipoteca a garanzia di debiti di terzi, produce effetti solo ai fini della partecipazione al concorso.

Per un inquadramento della disposizione v. anche l'articolo successivo.

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