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Articolo 25 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Poteri del giudice delegato

Dispositivo dell'art. 25 Legge fallimentare

(1) Il giudice delegato (2) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

  1. 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio (3);
  2. 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione (4) [87 bis];
  3. 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura (5);
  4. 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico (6) conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
  5. 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
  6. 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi (7) [31]. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori (8) nominati dal medesimo curatore;
  7. 7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
  8. 8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V (9) [92 ss.].

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti (3).

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato (10).

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il giudice delegato è un organo monocratico preposto a funzioni di controllo e sorveglianza della procedura fallimentare.
(3) Il giudice delegato rimane indipendente rispetto ai giudizi contenziosi sorti nella procedura, non potendo far parte del collegio né in qualità di relatore, né con altra funzione.
(4) Il g.d. può emettere i c.d. decreti di acquisizione (relativi a beni del fallito non compresi nell'inventario, ad esempio perché si scopre erano detenuti da un terzo) solo se il terzo non rivendichi propri diritti sui beni da acquisire alla procedura: egli non ha il potere di decidere sull'eventuale controversia proposta.
(5) La riforma del 2006 ha introdotto la possibilità per il g.d. di convocare anche il curatore, solo, però, per esigenze di celerità e correttezza della procedura.
(6) La norma sottointende che la nomina, invece, compete al curatore.
(7) L'autorizzazione del g.d. è condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore.
(8) Il decreto correttivo del 2007 ha giustamente sostituito la parola "avvocati" con "difensori" (ad es., innanzi alla Commissione tributaria il difensore non è necessariamente un avvocato).
(9) Prima della riforma del 2006-07 il g.d. procedeva a un mero esame preliminare dei crediti e dei diritti reali vantati da terzi verso il fallito, ora, invece, gli compete un vero e proprio potere di accertamento, indispensabile nella fase successiva di approvazione dello stato passivo.
(10) Si tratta di provvedimenti che il g.d. può sempre revocare fino a che non siano stati eseguiti, senza però pregiudicare eventuali diritti acquisiti dai terzi.

Ratio Legis

La norma delinea le funzioni del giudice delegato, figura di garanzia e sorveglianza della procedura: maggiori poteri operativi sono oggi conferiti al curatore.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 2 modifica l’art. 25, primo comma, n. 6). La modifica è finalizzata a ricomprendere nell’ambito di applicazione della disposizione non solo agli avvocati, ma a tutti i difensori del fallimento. Essa si giustifica in quanto, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, possono assumere la veste di difensori anche professionisti diversi dagli avvocati.

Massime relative all'art. 25 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1342/2011

In tema di liquidazione del compenso al notaio, delegato dal giudice delegato alle operazioni di vendita all'incanto di beni fallimentari, trovano applicazione le norme di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia n. 313 del 1999 (emesso in attuazione della legge n. 302 del 1998), senza possibilità di disapplicazione delle stesse se in contrasto, come nella specie, con le tariffe recepite in un prontuario compilato da un comitato interregionale notarile; infatti la disapplicazione del regolamento è legittima qualora questo sia in contrasto con una fonte di diritto sovraordinata e non pure quando l'atto normativo ad esso poziore consista nella delibera di un organo professionale, privo di vincolatività al di fuori di un recepimento consensuale.

Cass. civ. n. 2004/2008

In tema di provvedimento con cui il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25 n. 7 legge fall., nel testo vigente anteriormente al D.L.vo n. 5 del 2006), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una mera dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio, spettando al giudice che ha provveduto alla nomina ogni accertamento della prestazione svolta dall'incaricato oltre che della relativa entità e dei risultati; ne consegue l'insindacabilità, rispetto al predetto parere, sia del decreto del giudice delegato, sia, a maggior ragione, del provvedimento del tribunale fallimentare, adito dall'incaricato in sede di reclamo ex art. 26 legge fall.

Cass. civ. n. 15671/2007

In tema di liquidazione del compenso al professionista legale incaricato da parte degli organi della procedura fallimentare, sussistono la competenza esclusiva del giudice delegato, tenuto ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall. a provvedere sull'istanza in ogni caso ed anche se vi sia insufficienza di attivo ed il diritto soggettivo del creditore alla determinazione del suo credito, certo e liquido, pur se esigibile solo al momento in cui vi sia disponibilità dell'attivo, ove ricorrano le diverse condizioni per il decreto di prelevamento dello stesso giudice delegato ex art. 111 primo comma legge fall.; non si applica invero al caso di specie la disciplina endoconcorsuale dell'accertamento del passivo, pur riservata anche dall'art. 111 bis introdotto dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 in sede di riforma fallimentare ai crediti prededucibili, in quanto il predetto credito, benchè di massa, risulta essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, emesso ex art. 26 legge fall., che aveva rigettato il reclamo interposto dal professionista avverso il decreto di non luogo a provvedere adottato dal giudice delegato, ravvisando in capo al ricorrente l'interesse ad agire per la liquidazione del suo credito, in quanto titolare del diritto soggettivo all'accertamento di un credito certo e liquido, dunque ricorribile ex art. 111 Cost., in questo modo solamente potendo tale creditore verificare, nel prosieguo della procedura, la persistenza eventuale delle condizioni di incapienza del proprio credito giustificative di un differimento del pagamento o di una graduazione in sede di riparto).

Cass. civ. n. 10095/2007

La disposizione di cui agli artt. 2 ter secondo e terzo comma della legge n. 575 del 1965, contenente disposizioni contro la mafia relative al sequestro e alla confisca dei beni delle persone sottoposte a misure di prevenzione, deve essere interpretata nel senso che essa ha per oggetto il diritto di proprietà sui beni oggetto della misura di prevenzione e, se si tratta di sequestro di quote societarie, la titolarità dei diritti dei singoli soci colpiti dalla misura stessa. Per contro, la funzione svolta dal decreto del giudice delegato del fallimento di cui all'art. 25 legge fall., è quella di provvedere alla conservazione del patrimonio sociale, essendo volto ad acquisire e conservare alla procedura concorsuale le sopravvenienze attive in favore del fallito o del coniuge o di altri soggetti che ne contestino la spettanza al fallimento e non a disporre l'acquisizione di beni sui quali un terzo vanti un diritto incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. Ne consegue che tra le due norme, svolgenti funzione diversa, non può sorgere conflitto che comporti l'accertamento della prevalenza dell'una disciplina sull'altra. (Nella specie, la sentenza, confermata dalla S.C., aveva dichiarato che l'oggetto della procedura di prevenzione era diverso da quello del fallimento, perché quest'ultimo aveva colpito il complesso dei beni della società, mentre il sequestro e la confisca avevano riguardato solo le quote della società appartenenti ai soci, di talché il patrimonio della società non era stato assoggettato a misura di prevenzione e l'amministratore giudiziario non era legittimato a trattenerlo).

Cass. civ. n. 6010/2003

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 L. fall., nella parte in cui prevede, in caso di reclamo contro il decreto del giudice delegato, la partecipazione al collegio di detto giudice, essendo la questione già stata scrutinata dalla Corte costituzionale, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 363 del 1998, né sussistendo ragioni per un nuovo invio degli atti alla Consulta, neppure alla luce della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, di modifica del testo dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 1309/2003

L'avvocato che abbia assistito il fallimento in sede giudiziale e che intenda conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali in sede fallimentare, deve farne richiesta al giudice delegato che provvede con decreto ai sensi dell'art. 25, n. 7 della legge fallimentare, disponendo il pagamento in prededuzione dalla massa. Se il credito non gli viene riconosciuto in tutto o in parte, oltre al reclamo al tribunale fallimentare, può servirsi dei normali mezzi riconosciutigli dall'ordinamento.

Cass. civ. n. 70/2001

In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), i motivi d'incompatibilità rilevano, sul piano dei rimedi processuali, come motivi di ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento, a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte. La partecipazione del giudice delegato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare che decide su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, ancorché di natura giurisdizionale, trovando la sua ragione nel principio di concentrazione processuale presso gli organi del fallimento di ogni controversia e nella particolare posizione del giudice delegato, il quale è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, non implica violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, n. 4, c.p.c. Né sono riferibili al processo civile le considerazioni relative alle incompatibilità del giudice nel quadro dell'art. 34 c.p.p., attese le profonde differenze strutturali e funzionali tra il modello penale e quello civile; e ciò ancor più con riguardo alle peculiarità della disciplina fallimentare, ispirata al principio della concentrazione processuale presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con collegamenti ed interferenze inevitabili, che non sono rilevanti agli effetti della legittimazione del giudice, per la prevalente esigenza di portare allo stesso grado giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità.

Cass. civ. n. 15074/2000

L'autorizzazione ad agire in giudizio, prevista dall'art. 25 L. fall. ad integrazione della legittimazione ad agire del curatore, non trova uno dei suoi presupposti nell'esistenza di mezzi finanziari sufficienti a fare fronte alle eventuali obbligazioni conseguente all'attività autorizzata. Essa, infatti, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice delegato, anche a garanzia di non esporre la massa ed i terzi alle conseguenze di azioni avventate.

Cass. civ. n. 8022/1992

Il compenso dell'ausiliario della procedura fallimentare, che abbia esercitato sia funzioni di coadiutore, va determinato, in relazione alle prime, sulla base dei criteri di liquidazione del compenso al curatore (mentre, per le funzioni di mera collaborazione, vanno utilizzati i criteri di liquidazione relativi ai consulenti). Peraltro, ai fini del quantum, non possono essere applicate sic et simpliciter le percentuali previste per il curatore, le quali si riferiscono al complesso dell'attività da questo prestata per l'intera procedura concorsuale, ma deve tenersi conto dell'attività effettivamente svolta dal delegato, dell'importanza della procedura e del tempo impiegato, restando consentito per i singoli atti liquidare compensi al di sotto del limite minimo previsto per il curatore.

Cass. civ. n. 2270/1984

La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 n. 2 della legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito, o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento (salva la possibilità degli interessati di esperire l'opposizione all'esecuzione di tali decreti, aventi natura di atti di giurisdizione esecutiva), ma non anche di disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente che si pretendano dovute al fallimento (nella specie, saldo attivo di conto corrente, che la banca depositaria disconosceva come dovuto per effetto di compensazione con un credito verso il fallito). In tale seconda ipotesi, pertanto, il decreto del giudice delegato, così come il provvedimento reso dal tribunale in esito a reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso detto provvedimento del tribunale, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici.

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Consulenze legali
relative all'articolo 25 Legge fallimentare

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F. P. chiede
sabato 11/02/2023 - Lombardia
“Buongiorno Brocardi,
chiedo gentilmente se possibile fare una seconda Istanza al Giudice Delegato di un Fallimento.
Ho chiesto nel 2020 un allegato di un libro giornale di una società fallita. Il Giudice delegato ha sentito il parere del Curatore che ha dato il diniego perchè sono un terzo e non centro niente con il fallimento.
Però il Curatore fallimentare ha allegato la pagina del libro giornale alla Istanza ma l'ha segretata quindi non posso accedere alla richiesta.
Questo documento è importante perchè ha origine di una trascrizione sul libro giornale di una fattura che è stata presentata Falsa in un Decreto Ingiuntivo a mio carico.
Grazie”
Consulenza legale i 16/02/2023
Appare certamente possibile presentare una nuova istanza al Giudice Delegato ai fini dell’esibizione del documento in questione, allegando alla richiesta il decreto ingiuntivo notificato e giustificando così l’interesse all’esibizione documentale.
A differenza della prima istanza presentata nel 2020, infatti, ad oggi Lei vanta un interesse concreto ed attuale all’esibizione.

Si fa presente, tuttavia, che se la fattura è stata posta a fondamento del decreto ingiuntivo che Le è stato notificato, ai fini dell'emissione del decreto stesso essa dovrà essere accompagnata dall'estratto dei registri contabili autenticato da un Notaio.
In primo luogo, pertanto, Lei dovrà accedere al fascicolo del procedimento monitorio all’uopo creato presso l’autorità giudiziaria competente, mediante apposita istanza di visibilità presentata per il tramite di un legale, così da poter prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti ad esso allegati, compresi la fattura in questione e l'estratto autenticato.
Ciò in tempo utile per l’opposizione, da proporsi entro il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 del c.p.c..

Nell'eventualità in cui non la documentazione così ricavata non dovesse essere ancora sufficiente e l'istanza avanzata al Giudice Delegato dovesse essere rigettata, potrà comunque tentare di procedere all'opposizione al decreto ingiuntivo e proporre nel procedimento così instaurato un'istanza di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 del c.p.c., chiedendo al Giudice competente per l'opposizione di ordinare al Curatore Fallimentare di esibire la documentazione in questione.

D. A. Z. chiede
mercoledì 03/08/2022 - Puglia
“Sono stato curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di XXX, per l’azienda Alfa SRL dal 14/10/1994 al 16/12/2016, data in cui mi è stato revocato l’incarico.
Preciso che nell’anno 2015 il Tribunale di XXX è stato soppresso, conseguentemente aggregato al Tribunale di YYY che ne ha recepito tutti gli atti e le procedure.
Il Giudice Delegato del Tribunale Fallimentare di YYY, in data 02/08/2018 mi ha revocato, con provvedimento a sola propria firma (non adottato in Camera di Consiglio), i proventi e le spese liquidatemi dal Tribunale di XXX, nel corso degli anni, tutti con decreti in Camera di Consiglio; revoca disposta senza acquisire il Parere del Comitato dei Creditori e perdippiù non informa Collegiale dell’Ufficio Fallimentare del Tribunale di YYY.
A parere dello scrivente, nella procedura utilizzata per la revoca dei compensi vi sono più violazioni alle disposizioni in materia di legge fallimentare.
Chiedo, pertanto, se tale atto di revoca sia legittimo, tenendo presente il Tribunale, nel corso degli anni in cui ero in carica, non ha mai adottato alcun provvedimento monitorio nei confronti del sottoscritto.
Chiedo mi vengano indicate le eventuali disposizioni di legge violate, inoltre chiedo mi vengano indicate le Autorità eventualmente competenti a cui potermi rivolgere.”
Consulenza legale i 08/09/2022
In primo luogo va evidenziato che alla procedura di cui al quesito si applica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonostante l’entrata in vigore in data 15.07.2022 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa); ciò in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’art. 390 del codice della crisi d'impresa.

Venendo al merito della questione, l’art. 26 della l. fall. dispone che contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, possa essere proposto reclamo, mediante ricorso, rispettivamente al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale.
In ogni caso, a prescindere dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il provvedimento del giudice delegato che ci è stato messo a disposizione, veniva emesso in data 17.07.2018, pertanto, non sarebbe più impugnabile.

Si rappresenta, tuttavia, che il provvedimento in questione non dispone in sé la revoca dei compensi, ma ne presuppone la necessità; ciò che dispone, invece, è l’autorizzazione al nuovo curatore nominato a presentare richiesta di restituzione e risarcimento del danno, anche a mezzo di legale.
Tale potere rientra in quelli ad esso riconosciuti dall’art. 25 della l. fall..
Sarà, poi, il curatore a dover agire in giudizio per il tramite di un legale nominato e con autonomo e separato giudizio di merito per la richiesta di restituzione e risarcimento del danno.
Salvo che non sussistano ulteriori provvedimenti del Tribunale Fallimentare competente, si ritiene che il merito della questione della restituzione dei compensi verrà valutata, accertata ed eventualmente dichiarata nell’apposito giudizio che il nuovo curatore è stato autorizzato ad intraprendere.