Il
presidente del Tribunale, adito ex
art. 48 del c.c., fissa con
decreto l’
udienza per la
comparizione, davanti a se stesso o ad un giudice da lui designato, del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso ai sensi dell'
art. 722 del c.p.c..
La comparizione di tali soggetti ha come finalità quella di accertare giudizialmente i presupposti per la dichiarazione d'
assenza, non tanto quella di consentire l'instaurazione del
contraddittorio tra soggetti portatori di contrapposti interessi.
Peraltro, il compito del presidente nel verificare la regolarità della comparizione dei soggetti indicati nel ricorso ex art. 722 viene reso ancor più agevole dalla disposizione di cui all'
art. 190 delle disp. att. c.p.c., con cui si pone a carico del ricorrente l'onere di allegare, tra gli altri, i documenti comprovanti lo stato di famiglia della persone scomparsa.
Nel decreto viene fissato un termine entro cui dovrà essere notificato, a cura del ricorrente, a tutti i soggetti indicati nel ricorso; inoltre lo stesso decreto viene comunicato, a cura della
cancelleria, al P.M., al fine di consentirne la necessaria partecipazione al procedimento.
Il presidente del Tribunale può altresì disporre la
pubblicazione del decreto in uno o più giornali (si tratta di esercitare un
potere discrezionale, il cui fondamento può rinvenirsi nell’esigenza di tutelare i terzi portatori di interessi sostanziali connessi al procedimento).