Che cosa significa "Pignoramento"?
È l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata su istanza del creditore. La sua funzione è quella di vincolare i beni del debitore da assoggettare all'esecuzione, sottraendoli alla sua disponibilità rendendo inefficaci, nei confronti del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti, gli atti di disposizione (di per sé perfettamente validi) compiuti dal debitore relativamente ai beni pignorati (c.d. inefficacia relativa) in epoca successiva al pignoramento. Gli atti di disposizione anteriori al pignoramento sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei conduttori intervenuti se: a) nel caso di immobili, le alienazioni sono state trascritte successivamente al pignoramento; b) nel caso di mobili, non è stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa; c) nel caso di cessione di crediti, non sono state notificate dal debitore ceduto anteriormente al pignoramento; d) nel caso di universalità di mobili, le alienazioni non abbiano data certa anteriore al pignoramento. Se per una qualunque ragione, la procedura esecutiva si arresta, l'atto di disposizione, di per sé perfettamente valido, riacquista la sua piena efficacia. Il pignoramento perde efficacia se dal suo compimento trascorrono novanta giorni senza che venga richiesta l'assegnazione o la vendita del bene.