Il
terzo è obbligato ad indicare tutti i
pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui, essendo responsabile degli eventuali danni derivati agli altri
creditori pignoranti dal non essere chiamati.
Nel caso in cui altri pignoramenti abbiano luogo dopo che il terzo abbia, comunque, fatto la sua dichiarazione, egli potrà semplicemente richiamare la dichiarazione precedente ed i pignoramenti ai quali si riferiva.
La norma fa in sostanza l'ipotesi che nell'intervallo tra la
notifica dell'atto di pignoramento contenente la citazione del terzo e l'udienza di comparizione, sia sopravvenuto un nuovo pignoramento a carico di lui; in questo caso il terzo, facendo la sua dichiarazione riguardo al primo, deve indicare anche il nuovo pignoramento sopravvenuto nel frattempo.
Poiché in realtà ogni pignoramento reca la sua citazione per un diverso giorno, si dovrebbe ritenere che l'udienza fissata per prima venga procrastinata, in modo da rendere una dichiarazione unica, e unificare i pignoramenti.
Il secondo comma, invece, prende in considerazione l’ipotesi che il nuovo pignoramento presso il terzo abbia luogo dopo che egli abbia reso la propria dichiarazione. In questo caso il terzo può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e il pignoramento al quale si riferisce e, pur non potendosi far luogo a unione di pignoramenti, l'espropriazione prosegue in un unico processo.
Il rinvio al secondo e terzo comma dell'
art. 524 del c.p.c. deve ritenersi impreciso, in quanto nel pignoramento presso terzi non v'è un'udienza di
vendita, né un'istanza di vendita, ma solo l'udienza di comparizione del debitore e del terzo per la dichiarazione; pertanto, è con riferimento a tale udienza che andrà valutata la tempestività o la tardività del pignoramento in corso, rispetto ad uno precedente.
Secondo altra tesi, invece, questa parte della norma ha una sua particolare importanza, in quanto consente di desumere
a contrario che il terzo deve dichiarare i pignoramenti eseguiti presso di lui, ancor prima dell'udienza fissata per la dichiarazione ex
art. 547 del c.p.c. e quindi di determinare la pendenza del processo espropriativo già prima di tale udienza.