Oggetto del fondo possono essere unicamente beni immobili, beni mobili registrati o titoli di credito (con esclusione, quindi, dei beni mobili che non siano iscritti in pubblici registri).
In tema di fondo patrimoniale, l’art. 170 del c.c. stabilisce, poi, che, sui beni facenti parte del fondo stesso, l’esecuzione forzata non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Con la sentenza n. 23163 del 2014 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di aggredibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, chiarendo come gli stessi possano essere pignorati dalla banca che non si veda pagare le rate di un mutuo o le spese processuali del giudizio che sia stato instaurato a seguito del mancato pagamento dello stesso, e ciò anche nell’ipotesi in cui la banca non vi abbia iscritto ipoteca o questa sia successiva.
In particolare, il Collegio ha precisato come “tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può aver luogo l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 170 c.c., vanno compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfaziomento delle esigenze familiari”, compresi, dunque, “anche i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale”.
Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, dal momento che, già con la precedente sentenza n. 15886 del 2014, la Corte aveva avuto modo di chiarire come la nozione di “bisogni della famiglia”, debba intendersi in senso estensivo e non restrittivo, “vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia” e in modo tale da ricomprendersi “anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo e del tenore della vita familiare, dovendosi escludere solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.
La ratio di tale orientamento giurisprudenziale, si fonda sulla circostanza che il fondo patrimoniale è uno strumento volto a tutelare il debitore nella sola ipotesi in cui egli abbia contratto dei debiti per scopi che nulla avevano a che vedere con la necessità di soddisfare esigenze di vita famigliare, quali possono essere, ad esempio l’acquisto di beni idonei a togliersi un semplice sfizio (automobile sportiva, moto da corsa, etc.).
Sulla base di queste considerazioni, quindi, è chiaro che, qualora il mutuo sia stato contratto al fine di soddisfare i “bisogni della famiglia”, quale può essere, ad esempio, l’acquisto della casa da destinare a residenza famigliare, risulta del tutto indifferente il fatto che sia stato costituito un fondo patrimoniale, con la conseguenza che l’istituto di credito potrà, del tutto legittimamente, procedere al pignoramento dell’immobile, anche se inserito all'interno del fondo stesso.
Allo stesso modo il creditore potrà pignorare i beni del fondo patrimoniale al fine di ottenere il pagamento delle spese legali relative ai giudizi che siano stati instaurati in relazione ai debiti stessi.