Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo (1), e la parte istante (2) (3) deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
Note
(1)
In relazione alla norma in esame si segnala la mancanza di unanimità di veduta in dottrina, poiché secondo una prima tesi, l'esecuzione per consegna che ha ad oggetto un bene pignorato deve sempre arrestarsi e il creditore procedente potrà far valere le sue ragioni con l'opposizione di cui all'art. 619 del c.p.c.. Secondo altra tesi invece, l'esecuzione potrebbe proseguire se non pregiudica i diritti dei creditori in quanto avrebbe la funzione di prevenire il conflitto tra la responsabilità patrimoniale del debitore e la consegna. Questo di norma accade nel caso in cui il pignoramento sia stato attuato presso il terzo detentore dei beni di proprietà dell'esecutato e questi abbia chiesto al primo la riconsegna dei beni pignorati, ipotesi in cui la consegna non provoca la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del debitore esecutato.
(2)
L'articolo in esame si applica nel caso in cui la parte istante sia un terzo che invochi l'invalidità del pignoramento avente ad oggetto cose di sua appartenenza anziché del debitore esecutato. In tal caso, il terzo ha l'onere di provare l'anteriorità del titolo, in base al quale egli pretende la consegna dei beni, e quindi la sua opponibilità al pignoramento.
(3)
In merito all'applicabilità della norma in esame alle ipotesi di sequestro, conservativo o giudiziario, in dottrina si riscontrano due tesi. Secondo la prima il sequestro, di qualsiasi tipologia, non sarebbe di ostacolo alla consegna in nessun caso. Secondo un'altra tesi invece, la procedura esecutiva dovrebbe arrestarsi in presenza di una misura conservativa.