In particolare, è opportuno ricordare che il decreto ingiuntivo, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, è un provvedimento che il creditore può chiedere al giudice di emanare, al fine di recuperare un determinato credito.
Con tale provvedimento, il giudice ordina al debitore di provvedere al saldo di quanto dovuto nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica, decorsi i quali il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata.
Nello stesso termine di 40 giorni, inoltre, è data la possibilità al debitore di presentare “opposizione al decreto ingiuntivo”, facendo valere le proprie ragioni (ad esempio, dando prova di aver adempiuto o delle ragioni per cui non ha adempiuto).
Decorsi i 40 giorni, senza che si sia provveduto a pagare, né a presentare opposizione, il creditore potrà del tutto legittimamente procedere, ad esempio, al pignoramento dei nostri beni.
Occorre, tuttavia, chiedersi, se, in caso di crediti condominiali, il condominio possa procedere subito a richiedere il decreto ingiuntivo o se lo stesso debba prima “avvisarci”, inviandoci una lettera con cui ci avverte che, se non paghiamo entro un certo termine, ricorrerà al giudice per il recupero del credito (si parla, in questo caso di “lettera di messa in mora” o di “diffida stragiudiziale”).
La Cassazione, con la sentenza 9181/2013 ha affrontato proprio questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni in proposito.
Nel caso specifico due condomini erano stati raggiunti da decreto ingiuntivo in quanto inadempienti nel pagamento delle spese condominiali già approvate e scadute. Proponevano opposizione al giudice di pace sostenendo che l'amministratore non avrebbe potuto procedere subito con il decreto ingiuntivo poiché il regolamento condominiale stabiliva l'obbligo di inviare prima una diffida scritta.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione dei condomini morosi e confermava il decreto.
I condomini ricorrevano quindi in Cassazione, la quale confermava la decisione del giudice di pace. I giudice della Suprema Corte dichiarano nell'occasione che la norma regolamentare (che tale rimane anche se contenuta in un regolamento di natura contrattuale) che prevede l'obbligo, per l'amministratore, di contestare formalmente la morosità prima di iniziare la procedura monitoria, non vieta all'amministratore di agire in via moratoria senza la previa messa in mora; piuttosto, si limita a fissare una regola di condotta, dalla cui violazione potrebbe, al più, discendere una responsabilità da inesatto adempimento nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore ai singoli condomini.
Attenzione dunque, perché se siamo in ritardo con il pagamento delle spese condominiali non potremo legittimamente opporci al decreto ingiuntivo che ci sia stato notificato dal solerte amministratore, anche se questo non è stato preceduto da un’apposita comunicazione, pur essendo tale comunicazione prevista e stabilita nel regolamento condominiale.