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Articolo 2693 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Dispositivo dell'art. 2693 Codice Civile

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [671 c.p.c.] per gli effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento [518 c.p.c.] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916(1).

Note

(1) Gli atti di disposizione, anche anteriormente conclusi ma trascritti in un momento successivo, non producono dunque effetti nei confronti del creditore procedente: la trascrizione in questo caso ha chiaramente mera efficacia dichiarativa, al fine di dirimere eventuali conflitti insorti tra più aventi causa (v. 2644).

Ratio Legis

Lo scopo palese della norma risulta quello di evitare che il debitore, successivamente alla trascrizione, compia atti di alienazione o di disposizione del bene sottoposto ad esecuzione, in tal modo rendendola di fatto vana.

Spiegazione dell'art. 2693 Codice Civile

Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Potrebbe apparire strano che, mentre per gli articoli 2906 e 2913 del codice civile, il sequestro conservativo e il pignoramento determinano, senz'altro, per sé stessi, l'inefficacia delle successive alienazioni del debitore, in danno del creditore instante, tale inefficacia sia, nel cric di mobili soggetti a trascrizione, stabilita solo a partire dalla trascrizione del provvedimento che ordina il sequestro conservativo o dell’atto di pignoramento.

Ma deve osservarsi che se, da un lato, si è voluto condizionare la validità, nei confronti dei terzi, dei trasferimenti di quei mobili alla trascrizione, dall'altro lato, le stesse ragioni di sicurezza dei rapporti riferibili alla particolare natura e importanza dei mobili stessi, esigevano che anche la indisponibilitá, questi, per titolo di sequestro conservativo o di pignoramento, fosse condizionata alla formalità della trascrizione implicante la presunzione legale di conoscenza da parte dei terzi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2693 Codice Civile

Cass. civ. n. 2733/1977

La trascrizione del sequestro-pignoramento di autoveicoli - che, pur non essendo menzionata dall'art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, deve essere eseguita a norma degli artt. 2693 e 2694 c.c. - ha anch'essa, come la trascrizione del pignoramento immobiliare, una duplice funzione: la funzione di pubblica notizia diretta ai creditori del debitore esecutato sì da rendere possibile a costoro la conoscenza dell'eseguito sequestro-pignoramento e, quindi, il loro intervento nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta; la funzione, poi, di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi e costitutivi di diritti sull'autoveicolo pignorato che siano compiuti dal debitore in favore di terzi dopo la trascrizione. Nel pignoramento di beni immobili, odi beni mobili iscritti in pubblici registri, la funzione della trascrizione del pignoramento di rendere inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione, gli atti traslativi o costitutivi di diritti sui beni pignorati successivamente alla trascrizione medesima si esplica solo rispetto agli atti negoziali compiuti dal debitore esecutato in favore di terzi, ed è limitata in questo ambito. Quella funzione non sussiste - e perciò l'inefficacia non si verifica - quando il trasferimento o la costituzione di diritti sono effetto di atti di imperio trascritti, si tratti di atti amministrativi o di provvedimenti giudiziari, anche se viziati. Pertanto, nell'ipotesi in cui, coesistendo due pignoramenti su uno stesso bene immobile o mobile registrato, il primo pignoramento sia stato trascritto, mentre non lo sia stato il secondo, i due processi esecutivi si svolgono separatamente e la vendita del bene pignorato nel primo processo, una volta trascritta, è efficace nei confronti del creditore secondo pignorante e dei creditori intervenuti nell'altro processo esecutivo, che non può continuare a svolgersi per essere venuto a mancare l'oggetto dell'espropriazione. Tali soggetti possono solo proporre tempestiva opposizione ex art. 617 c.p.c., contro l'ordinanza di vendita nulla a causa della mancata trascrizione del pignoramento, che ha loro impedito di acquistare la posizione di creditori intervenuti nel primo processo esecutivo, ma, anche in tal caso, la nullità dell'ordinanza che dispone la vendita non ha effetto, a norma dell'art. 2929 c.c., riguardo all'acquirente, salvo il caso di collusione di costui con il creditore procedente.

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