Quando il debitore non adempie spontaneamente, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata: cioè, un tipo di processo con cui sottrarre coattivamente al debitore determinati beni del suo patrimonio per soddisfare il creditore.
La forma più comune di esecuzione forzata è quella per espropriazione. In generale, l’atto, con cui l’espropriazione forzata ha inizio, è il pignoramento dei beni del debitore. Però, c’è un dubbio: è possibile pignorare le carte prepagate come la Postepay?
Di regola, il codice di procedura civile (art. 479 del c.p.c.) prevede che, prima del pignoramento, il creditore debba notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto:
Nel caso di mancato adempimento del debitore nel termine stabilito, il creditore può procedere all’esecuzione forzata in base al titolo in suo possesso.
Come detto, il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata.
Allora, le carte prepagate possono essere sottoposte ad espropriazione forzata?
L’espropriazione forzata può essere immobiliare o mobiliare, a seconda che abbia ad oggetto beni immobili oppure beni mobili o denaro. A sua volta, l’espropriazione mobiliare può essere presso il debitore o presso terzi. Si parla di “espropriazione presso terzi” quando il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore nei confronti di terzi (ad esempio, lo stipendio da parte del datore) o beni mobili in possesso del terzo.
Il codice (art. 492 del c.p.c.) precisa che, di norma, il pignoramento consiste in un’ingiunzione, che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni assoggettati all’espropriazione. In sintesi, il debitore non può disporre dei beni pignorati: cioè, non potrà cederli in alcun modo.
Dunque, la carta prepagata può essere pignorata? L’argomento è importante se si pensa che, tra le carte prepagate, rientra anche la Postepay: ossia, la carta prepagata di Poste italiane.
La risposta è sì. La Postepay può essere assoggettata a pignoramento. Chiaramente, il pignoramento non avrà ad oggetto la carta fisica (quando presente), ma la somma presente sul sistema virtuale.
Ovviamente, è necessario che la carta prepagata sia intestata al debitore. Infatti, la Postepay non è una carta anonima. Si tratta di una carta intestata: il numero di carta è associato al documento di identità del soggetto che la richiede.
A tal riguardo, si ricordi che le Postepay sono controllate dall’anagrafe tributaria: cioè, la banca dati che raccoglie le informazioni relative alle condizioni finanziarie dei contribuenti.
Peraltro, a condizione che la carta sia intestata al debitore, è possibile pignorare la Postepay, a prescindere dal fatto che abbia o meno coordinate IBAN: cioè, non è necessario che alla carta sia correlato un conto. Non occorre questo elemento poiché, sebbene alla carta non sia collegato un IBAN, l’istituto di credito (nel nostro caso, Poste Italiane) ha comunque la disponibilità delle somme ricaricate sulla carta prepagata.
Pertanto, quanto detto vale sia per la Postepay standard, sia per quella Evolution: la differenza tra le due tipologie di carte emesse da Poste Italiane è che la Postepay Evolution è provvista di IBAN, mentre quella standard ne è priva.
In conclusione, se il debitore inadempiente ha una Postepay (di qualsiasi tipologia, standard oppure Evolution), corre il pericolo di vedersela pignorata.
La forma più comune di esecuzione forzata è quella per espropriazione. In generale, l’atto, con cui l’espropriazione forzata ha inizio, è il pignoramento dei beni del debitore. Però, c’è un dubbio: è possibile pignorare le carte prepagate come la Postepay?
Di regola, il codice di procedura civile (art. 479 del c.p.c.) prevede che, prima del pignoramento, il creditore debba notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto:
- ai sensi del codice (art. 474 del c.p.c.), il titolo esecutivo è l’atto da cui risulta un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, in base al quale si può avviare l’esecuzione forzata (ad esempio, una sentenza o un decreto ingiuntivo non opposto);
- ancora, il codice (art. 480 del c.p.c.) stabilisce che il precetto è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un certo termine (non minore di 10 giorni), con l’avvertimento che si procederà all'esecuzione forzata in caso di mancato adempimento.
Nel caso di mancato adempimento del debitore nel termine stabilito, il creditore può procedere all’esecuzione forzata in base al titolo in suo possesso.
Come detto, il pignoramento è l’atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata.
Allora, le carte prepagate possono essere sottoposte ad espropriazione forzata?
L’espropriazione forzata può essere immobiliare o mobiliare, a seconda che abbia ad oggetto beni immobili oppure beni mobili o denaro. A sua volta, l’espropriazione mobiliare può essere presso il debitore o presso terzi. Si parla di “espropriazione presso terzi” quando il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore nei confronti di terzi (ad esempio, lo stipendio da parte del datore) o beni mobili in possesso del terzo.
Il codice (art. 492 del c.p.c.) precisa che, di norma, il pignoramento consiste in un’ingiunzione, che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre i beni assoggettati all’espropriazione. In sintesi, il debitore non può disporre dei beni pignorati: cioè, non potrà cederli in alcun modo.
Dunque, la carta prepagata può essere pignorata? L’argomento è importante se si pensa che, tra le carte prepagate, rientra anche la Postepay: ossia, la carta prepagata di Poste italiane.
La risposta è sì. La Postepay può essere assoggettata a pignoramento. Chiaramente, il pignoramento non avrà ad oggetto la carta fisica (quando presente), ma la somma presente sul sistema virtuale.
Ovviamente, è necessario che la carta prepagata sia intestata al debitore. Infatti, la Postepay non è una carta anonima. Si tratta di una carta intestata: il numero di carta è associato al documento di identità del soggetto che la richiede.
A tal riguardo, si ricordi che le Postepay sono controllate dall’anagrafe tributaria: cioè, la banca dati che raccoglie le informazioni relative alle condizioni finanziarie dei contribuenti.
Peraltro, a condizione che la carta sia intestata al debitore, è possibile pignorare la Postepay, a prescindere dal fatto che abbia o meno coordinate IBAN: cioè, non è necessario che alla carta sia correlato un conto. Non occorre questo elemento poiché, sebbene alla carta non sia collegato un IBAN, l’istituto di credito (nel nostro caso, Poste Italiane) ha comunque la disponibilità delle somme ricaricate sulla carta prepagata.
Pertanto, quanto detto vale sia per la Postepay standard, sia per quella Evolution: la differenza tra le due tipologie di carte emesse da Poste Italiane è che la Postepay Evolution è provvista di IBAN, mentre quella standard ne è priva.
In conclusione, se il debitore inadempiente ha una Postepay (di qualsiasi tipologia, standard oppure Evolution), corre il pericolo di vedersela pignorata.