Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 523 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Unione di pignoramenti

Dispositivo dell'art. 523 Codice di procedura civile

L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale (1)(2).

Note

(1) L'ipotesi disciplinata dalla norma in esame deve essere tenuta distinta da quella prevista dall'art. 493, che prevede un unico pignoramento posto in essere da più creditori. Diversamente, l'articolo 523 c.p.c. disciplina il caso di due distinti pignoramenti che sono collegati solo dal fatto che un ufficiale giudiziario, trovando un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni con lui.
(2) Il fatto di considerare che la norma de quo si riferisca due pignoramenti eseguiti contemporaneamente comporta che pur essendo unico il verbale, la nullità di uno dei due pignoramenti non travolge anche l'altro.

Ratio Legis

La norma in analisi trova applicazione solo nel caso dell'espropriazione mobiliare. La sua portata è oggetto di disputa dottrinale in quanto una dottrina minoritaria la disposizione esaminata regolerebbe l'ipotesi di un unico pignoramento effettuato da due ufficiali giudiziari, mentre secondo l'opinione prevalente la disposizione si riferirebbe a due distinti pignoramenti eseguiti in maniera contemporanea.

Spiegazione dell'art. 523 Codice di procedura civile

Qualora l'ufficiale giudiziario, recatosi sui luoghi dell’esecuzione, trovi un pignoramento già iniziato e non ancora terminato da altro ufficiale, deve continuare le operazioni insieme a quest'ultimo, e verrà redatto un unico processo verbale.

L’ipotesi prevista da questa norma differisce da quella prevista dal primo comma dell’art. 493 del c.p.c., ossia di più creditori che colpiscono con il pignoramento il medesimo bene (c.d. pignoramento spontaneo), e trova applicazione soltanto nel caso di espropriazione mobiliare diretta, con esclusione della espropriazione mobiliare presso terzi e della espropriazione immobiliare.

Corretto si ritiene quanto rilevato da parte della dottrina, secondo cui l'unicità del processo verbale non determina anche unicità del pignoramento, in quanto si verrebbero a realizzare tanti vincoli quanti sono i titoli che i vari ufficiali hanno azionato per pignorare gli stessi beni dello stesso debitore.

Da ciò, peraltro, se ne fa discendere che:
- ogni creditore, ciascuno indipendentemente dagli altri concorrenti, può provocare gli ulteriori atti del processo esecutivo;
- l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta nei confronti di uno dei creditori per inesistenza del titolo esecutivo, non travolge l'azione esecutiva dell'altro creditore (o le azioni degli altri creditori);
- ciascun creditore può rinunciare al proprio pignoramento ed intervenire nel procedimento esecutivo concorrente.

Perché si possa configurare l’ipotesi prevista da questa norma occorre che il pignoramento già iniziato colpisca gli stessi beni che l'ufficiale giudiziario vorrebbe a sua volta pignorare, anche se esistono altri beni pignorabili.

Nel verbale che il primo ufficiale giudiziario redige devono essere indicati:
a) gli estremi del titolo esecutivo e del precetto azionato dal secondo ufficiale;
b) qualunque altra verbalizzazione richiesta dal secondo ufficiale giudiziario.

Sarà l'ufficiale procedente a provvedere al suo deposito nella cancelleria del tribunale del luogo dell'esecuzione.

Potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui siano presenti nel medesimo luogo l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale del concessionario della riscossione.
In questo caso la surroga del concessionario nei confronti della procedura esecutiva ordinaria si formalizza con la verbalizzazione da parte dell'ufficiale giudiziario della contestualità del pignoramento esattoriale.
Non si ritiene che sia possibile, infatti, un pignoramento congiunto effettuato dall'ufficiale giudiziario e dall'ufficiale della riscossione con un unico processo verbale ai sensi della norma in esame.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!