Qualora l'
ufficiale giudiziario, recatosi sui luoghi dell’esecuzione, trovi un
pignoramento già iniziato e non ancora terminato da altro ufficiale, deve continuare le operazioni insieme a quest'ultimo, e verrà redatto un unico
processo verbale.
L’ipotesi prevista da questa norma differisce da quella prevista dal primo comma dell’
art. 493 del c.p.c., ossia di più creditori che colpiscono con il pignoramento il medesimo bene (c.d. pignoramento spontaneo), e trova applicazione soltanto nel caso di espropriazione mobiliare diretta, con esclusione della espropriazione mobiliare presso terzi e della espropriazione immobiliare.
Corretto si ritiene quanto rilevato da parte della dottrina, secondo cui l'unicità del processo verbale non determina anche unicità del pignoramento, in quanto si verrebbero a realizzare tanti vincoli quanti sono i titoli che i vari ufficiali hanno azionato per pignorare gli stessi beni dello stesso
debitore.
Da ciò, peraltro, se ne fa discendere che:
- ogni
creditore, ciascuno indipendentemente dagli altri concorrenti, può provocare gli ulteriori atti del processo esecutivo;
- l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta nei confronti di uno dei creditori per inesistenza del
titolo esecutivo, non travolge l'
azione esecutiva dell'altro creditore (o le azioni degli altri creditori);
- ciascun creditore può rinunciare al proprio pignoramento ed intervenire nel procedimento esecutivo concorrente.
Perché si possa configurare l’ipotesi prevista da questa norma occorre che il pignoramento già iniziato colpisca gli stessi beni che l'ufficiale giudiziario vorrebbe a sua volta pignorare, anche se esistono altri beni pignorabili.
Nel verbale che il primo ufficiale giudiziario redige devono essere indicati:
a) gli estremi del titolo esecutivo e del
precetto azionato dal secondo ufficiale;
b) qualunque altra verbalizzazione richiesta dal secondo ufficiale giudiziario.
Sarà l'ufficiale procedente a provvedere al suo deposito nella
cancelleria del tribunale del luogo dell'esecuzione.
Potrebbe verificarsi l'ipotesi in cui siano presenti nel medesimo luogo l'ufficiale giudiziario e l'ufficiale del concessionario della riscossione.
In questo caso la surroga del concessionario nei confronti della procedura esecutiva ordinaria si formalizza con la verbalizzazione da parte dell'ufficiale giudiziario della contestualità del pignoramento esattoriale.
Non si ritiene che sia possibile, infatti, un pignoramento congiunto effettuato dall'ufficiale giudiziario e dall'ufficiale della riscossione con un unico processo verbale ai sensi della norma in esame.