A seguito del pignoramento, ai sensi dell’art. art. 521 del c.p.c. codice di procedura civile, il Giudice dell’Esecuzione provvederà a nominare un custode, che assumerà i poteri di gestione e amministrazione della cosa pignorata.
Ebbene, in caso di pignoramento immobiliare, il proprietario che non sia stato nominato custode del bene stesso, può procedere alla locazione del medesimo? E, in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione, può agire in giudizio per pretendere il pagamento di quanto dovuto dal locatario?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13216 del 27 giugno 2016, ha fornito una risposta a questi interrogativi, dando alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale, con sentenza che trovava conferma in grado di appello, aveva rigettato un’opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto ad un soggetto il pagamento di un’ingente somma, a titolo di canoni di locazione, relativi al periodo successivo al pignoramento dell’immobile.
La Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere il ricorso, in quanto fondato.
In proposito, la Cassazione ricorda come “il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà), ma spetta al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivato dall’investitura del giudice”.
In altri termini, la Cassazione ha precisato che, dopo il pignoramento, l’eventuale azione volta ad ottenere il pagamento dei canoni di locazioni relativi ad un immobile pignorato, non spetta più al proprietario dell’immobile stesso, bensì al custode, nominato dal Giudice dell’Esecuzione.
Infatti, precisa la Corte, ai sensi dell’art. 2912 codice civile, dopo il pignoramento, il proprietario dell’immobile perde il diritto di gestire e amministrare il bene (a meno che non ne sia nominato custode), così come perde il diritto di far propri i relativi frutti civili (canoni di locazione). Di conseguenza, egli non può nemmeno esercitare le azioni relative all’immobile medesimo.
In tal senso, peraltro, si era già pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13587 del 21 giugno 2011, con la quale la medesima aveva chiarito come “dopo il pignoramento, il locatore-proprietario e debitore, perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni (…) sia per ogni altra azione”.
In sostanza, dunque, se è stato stipulato un contratto di locazione ma l’immobile viene successivamente pignorato, le eventuali azioni volte ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione, non potranno più essere esercitate dal proprietario dell’immobile in quanto tale, ma solo dal custode dell’immobile stesso (che potrà essere anche lo stesso proprietario), il quale ha il possesso del bene, in quanto ausiliario del Giudice dell’Esecuzione.
Tale principio, peraltro, osserva la Cassazione, si giustifica in quanto il bene pignorato viene sottratto al proprietario “per tutelare le ragioni creditorie del terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l’interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate”.
Sulla base di quanto esposto, quindi, la Corte di Cassazione procede all’annullamento della sentenza resa nel secondo grado di giudizio, rinviando la decisione alla Corte d’Appello, affinché la medesima decida nuovamente sulla questione, in base ai principi di diritto enunciati.