Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 (1), l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602] (2).
Salva l'ipotesi prevista nell'articolo 502 (1), l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento [492, 513, 518, 543, 555, 602] (2).
Cass. civ. n. 61/2014
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità.Cass. civ. n. 1687/2012
In tema di esecuzione forzata, l'atto di pignoramento immobiliare, a norma del combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c., deve essere sottoscritto dal creditore pignorante, se esso sta in giudizio personalmente, o dal suo difensore munito di procura, la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore, al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.Cass. civ. n. 24646/2011
Il provvedimento di fermo amministrativo di un bene mobile registrato, regolato dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è misura preordinata all'espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell'Amministrazione. Ne consegue che, nel silenzio della legge ed in conformità ai principi generali in materia di esecuzione forzata (artt. 491 e segg. cod. proc. civ.), non c'è alcun limite oggettivo alla realizzazione del credito dell'Amministrazione, sicché il concessionario non è obbligato ad aggredire unicamente il bene a mezzo del quale, in ipotesi, è stata commessa l'infrazione, ma può colpire qualsiasi bene mobile registrato appartenente al debitore-contravventore. (Fattispecie in tema di preavviso di fermo amministrativo conseguente a sanzione per violazione del codice della strada). (Rigetta, Trib. Milano, 29/04/2010).Cass. civ. n. 8298/2011
L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 24/02/2005).Cass. civ. n. 5529/2011
Il pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di compensazione fra il debitore ed il terzo pignorato, di cui all'art. 2917 cod. civ.). (Rigetta, Trib. Modena, 17/01/2006).Cass. civ. n. 20836/2006
L'articolo 95 c.p.c. nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632 ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo).Cass. civ. n. 5910/2006
Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto dell'art. 170 disp. att. c.p.c. e art. 125 c.p.c.) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (art. 83 c.p.c.), deriva che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto. (Rigetta, Trib. Ancona, 16 Novembre 2001).Cass. civ. n. 3998/2006
Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.Cass. civ. n. 711/2006
La procura conferita al difensore per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo abilita il medesimo a proseguire la sua attività per la realizzazione coattiva del credito e, quindi, a sottoscrivere il precetto ed a rappresentare la parte anche nel conseguente processo esecutivo.Cass. civ. n. 4595/1976
Il pignoramento sui beni mobili del debitore, pur essendo atto di esecuzione, non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone un ius postulandi. Di conseguenza, il creditore istante ben può proporre la richiesta di pignoramento mobiliare sia personalmente, sia per mezzo di rappresentante ad negotia e sia anche per mezzo di difensore con mandato ad litem, non costituendo tale domanda un'attività necessariamente del procuratore.Cass. civ. n. 1949/200
Il pignoramento presso terzi si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art.543 cod. proc. civ. - che rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento - ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito, in questi due modi soltanto potendo avvenire l'esatta e concreta specificazione di quali cose o somme il terzo sia debitore o si trovi in possesso e del momento in cui ne deve il pagamento o la consegna; ne consegue che, in caso di pignoramento a carico di ente pubblico (nella specie, Amministrazione provinciale) eseguito sulle somme giacenti presso il suo tesoriere, il vincolo d'impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali (come il pagamento di retribuzioni del personale, rate di mutui o altro) richiede che l'efficacia esecutiva della delibera dell'ente pubblico (conseguente allo scadere del termine successivo alla pubblicazione, ex art.47 della legge n.142 del 1990) intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo.
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