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Articolo 216 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Modalitą della liquidazione

Dispositivo dell'art. 216 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicita, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene(1).

3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili(2).

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza(2).

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.

7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche(2).

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita(1).

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2(3).

Note

(1) I commi 2, 6 e 9 sono stati modificati dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
Successivamente, i commi 2 e 9 sono stati modificati dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(3) Comma aggiunto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Spiegazione dell'art. 216 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In base al comma 1 della norma in commento, i beni ottenuti nelle more della liquidazione giudiziale devono essere sottoposto alla valutazione di professionisti designati dal curatore, conformemente all'art. 129, comma 2 c.c.i., previa autorizzazione del comitato dei creditori.

La stima di valutazione dovrà essere presentata mediante mezzi telematici; il mancato rispetto di siffatti obblighi costituisce giusta causa di revoca dell'incarico di curatore.
I modelli digitali dei rapporti di valutazione saranno poi resi pubblici sul portale delle vendite pubbliche.

La valutazione dei beni immobili include le informazioni richieste per le perizie relative alle esecuzioni forzate individuali. Le perizie devono essere condotte in modo analitico.

Inoltre, la valutazione può essere omessa per i beni di scarso valore; scelta che rientra dunque nella discrezionalità (non arbitrio) del curatore.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso dell'esperto, esso deve essere calcolato sulla base del prezzo ottenuto dalla vendita; prima della vendita non possono essere corrisposti acconti superiori al 50% del compenso calcolato in base al valore della valutazione.

Il comma 2 riguarda le modalità della liquidazione, le quali non si realizzano in autonomia dal curatore, successivamente all’approvazione del piano, ma sono incluse in un’ordinanza da parte del g.d., che indica i tempi e le modalità della vendita.
Il secondo periodo del comma 2 specifica che il curatore deve realizzare almeno tre esperimenti di vendita all’anno per i beni immobili; lo scopo della previsione è naturalmente acceleratorio.
La fruttuosità della vendita è incentivata dall’opportunità, dopo il terzo esperimento andato deserto, di ribassare il prezzo di vendita “fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento”.

Il giudice delegato ordinerà la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi muniti di titolo non opponibile al curatore.

Sempre il comma 2 prevede l’onere, in capo al debitore, di notificare il compimento delle operazioni di vendita ai creditori ipotecari e privilegiati. La spiegazione risiede nella necessità di coinvolgere i prelatizi in una procedura della quale hanno già avuto notizia al pari degli altri, e nell’opportunità di chiedere l’assegnazione del bene.
Secondo il comma 3, sono utilizzabili in ambito concorsuale le norme del codice di procedura civile solo in quanto compatibili.

Quanto alle modalità telematiche, e quindi l'utilizzo del portale che costituisce il fulcro delle vendite endoconcorsuali, possono essere evitate solo nei casi in cui si rivelino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
Le forme di pubblicità complementare sono utilizzabili in quanto “idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati” ed è previsto che esse debbano “effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita”; il termine può essere ridotto nei casi di assoluta urgenza.

Le offerte devono essere poste in essere entro il termine previsto dall’ordinanza di vendita, a pena di inefficacia; possono essere inferiori di non oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza in parola.

Il comma 8 prevede la possibilità di rateizzare il prezzo di vendita.

Il curatore deve adempiere l'onere informativo sugli esiti della vendita, dovendo cioè informare gli altri organi concorsuali nel termine di 5 giorni dal trasferimento di ciascun bene “mediante deposito nel fascicolo informatico”.

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