Cass. civ. n. 5508/2021
Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.
Cass. civ. n. 6082/2015
In tema di surrogazione nell'ipoteca, il creditore surrogante che spieghi intervento nel processo esecutivo dopo la vendita del bene e l'emissione del decreto di trasferimento, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., atteso che, per effetto della vendita forzata, la garanzia reale si trasferisce sul prezzo e la surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo.
Cass. civ. n. 7217/2009
In tema di iscrizione di ipoteca e di successiva annotazione della surrogazione, qualora l'adempimento dell'obbligazione sia avvenuto con surrogazione per volontà del debitore, è legittima la sottoscrizione della nota di iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore surrogato, potendo essere il richiedente persona diversa dal creditore, ed essendo il richiedente successore nella medesima posizione del creditore originario; l'iscrizione deve peraltro avvenire a favore del creditore originario, quale risultante dal titolo costitutivo presentato, mentre l'annotazione della vicenda surrogatoria a margine dell'iscrizione ipotecaria non può che essere successiva, potendo la trasmissione dell'ipoteca verificarsi solo dopo la sua accensione, che consegue all'iscrizione costitutiva.
Cass. civ. n. 16669/2008
In tema di pagamento, effettuato dal terzo, del credito vantato dal creditore ipotecario del fallimento, la surroga
ex lege del
solvens nel diritto di credito implica la trasmissione, in suo favore, dell'ipoteca spettante all'originario creditore e, ai fini dell'ammissione al passivo, altresì il riconoscimento del diritto di privilegio ad essa correlato, purché vi sia stata, oltre all'istanza di ammissione al passivo, l'annotazione della surrogazione
ex art. 2843 c.c., anche se in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art. 45 legge fall. pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, secondo comma. legge fall. Poiché il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo, e non configura un atto pregiudizievole per i creditori.
Cass. civ. n. 3173/2008
In tema di pagamento effettuato dal terzo, dopo il fallimento del debitore, la surrogazione ex lege del solvens nel diritto di credito e, di conseguenza, la trasmissione, in favore di quest'ultimo dell'ipoteca spettante all'originario creditore, non escludono che, ai fini dell'ammissione al passivo, il terzo, ai fini del soddisfacimento con fruizione della prelazione propria dell'ipoteca trasferibile in virtù della surrogazione, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento; ne consegue che, in difetto, il credito va ammesso al passivo in via chirografaria.
Cass. civ. n. 17644/2007
In tema di negozi dispositivi dell'ipoteca (presi in considerazione dal primo comma dell'art. 2843 c.c.) l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell'iscrizione ipotecaria, ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile. della fattispecie del trasferimento, con l'effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (che già opera in ragione del negozio), ma altresì nella prelazione nei confronti dei creditori concorrenti, per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo; tuttavia, la regola di efficacia è diversa, avuto riguardo alla distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione, non applicandosi anche l'art. 2916 c.c. ma esclusivamente l'art. 2843 c.c., in base al quale viene imposta l'annotazione ai fini identificativi del soggetto cessionario del credito e della garanzia, senza alcuna valenza costitutiva della garanzia in sé, che già è presente ed iscritta; con la conseguenza che tale trasmissione, non determinando alcun pregiudizio per i creditori, è efficace nei confronti di questi ultimi; né sussistono elementi di identità di fattispecie tali da affermare una applicazione, al di fuori della disciplina concorsuale, della più rigorosa norma di cui all'art. 45 legge fall., che non opera distinzioni in seno alle formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, comprensive dunque non solo di quelle iscrizionali dell'ipoteca, se posteriori al fallimento, ma anche di quelle di annotazione del vincolo in favore di nuovo soggetto.
Cass. civ. n. 18188/2004
L'annotazione nei registri immobiliari dei negozi dispositivi del grado di ipoteca (al pari degli altri atti dispositivi presi in considerazione, con elencazione non tassativa, dal primo comma dell'art. 2843 c.c.) ha carattere necessario e, quindi, costitutivo del nuovo rapporto ipotecario; essa rappresenta, pertanto, un elemento integrativo indispensabile della fattispecie della postergazione, il cui compimento in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale. Conseguentemente, deve escludersi che l'efficacia dell'annotazione possa retroagire ad un momento anteriore all'esecuzione della pubblicità (ad esempio, al momento della proposizione della relativa istanza al Conservatore dei registri immobiliari), vale a dire ad un momento in cui il negozio dispositivo del grado di ipoteca, per non essere stato annotato, non ha ancora giuridica efficacia.
Cass. civ. n. 3618/1997
In tema di mutuo condizionato in un'operazione di credito edilizio, la mancata annotazione dell'avvenuta erogazione successiva all'iscrizione ipotecaria e nei limiti di essa non muta gli effetti e l'estensione dell'iscrizione ipotecaria originaria, né assume rilievo condizionante sospensivo rispetto all'originaria iscrizione. Quest'ultima, in quanto sin dall'origine pienamente costitutiva della funzione di garanzia e volta a dare grado e copertura garantistica immediata al credito futuro (purché nell'ambito quantitativo dell'avvenuta iscrizione) rimane pienamente opponibile ai terzi acquirenti dell'immobile gravato, mentre l'effetto della mancata annotazione è quello di onerare il creditore (la cui entità attuale del credito non risulti dall'annotazione) della prova dell'esistenza e dell'entità del credito stesso, nonché della sua riferibilità al titolo ed al rapporto in base al quale l'iscrizione avvenne.
Cass. civ. n. 5420/1992
L'art. 2843 c.c. attribuisce all'annotazione del trasferimento dell'ipoteca lo stesso valore costitutivo che, relativamente al suo sorgere, è proprio dell'iscrizione, configurando in tal guisa un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, il cui compimento in data anteriore al fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 7674/1991
Il grado delle ipoteche, come fissato dall'ordine cronologico con cui vengono iscritte presso la conservatoria dei RRII, può essere mutato solo mediante negozi giuridici bilaterali, con i quali le parti addivengono alla postergazione (art. 2843 c.c.), non anche, pertanto, in forza di mera dichiarazione unilaterale di una parte.