Ad esempio, con riferimento alla posizione degli eredi, questi ultimi hanno un interesse specifico a conoscere anticipatamente la posizione debitoria del de cuius. Solo in questo modo gli stessi potranno decidere se accettare o meno l’eredità oppure se accettarla con beneficio d’inventario.
Al fine quindi di ottenere tali informazioni, il soggetto interessato potrebbe ricorrere sia ad alcune procedure previste dalla legge (che però richiedono la sussistenza di un interesse giuridico qualificato, che giustifichi l’accesso a tali informazioni), sia richiederle direttamente al soggetto interessato, qualificando, quale condizione per la conclusione dell’affare, l’effettiva conoscenza della situazione debitoria della controparte.
Al di fuori di queste ipotesi però il nostro ordinamento prevede delle ulteriori modalità attraverso le quali il privato, in procinto di concludere un affare, possa ottenere informazioni più chiare e dettagliate sulla situazione debitoria della controparte.
Un primo strumento messo a disposizione dei privati è il registro protesti. Il Ministero dell’Industria, con il d.l. n. 316/2000, ha istituito questo registro per offrire maggior tutela a tutti coloro che abbiano la necessità di entrare in rapporti economici e/o finanziari con altri soggetti.
Trattasi di un database nel quale sono presenti tutti coloro che sono stati protestati per pagamenti insoluti (perché ad es. non hanno adempiuto al pagamento di assegni, cambiali o vaglia cambiari), per i quali quindi sia stato emesso un atto per la riscossione, che prende il nome di protesto. La finalità di tale registro non è affatto quella di condannare i protestati, ma piuttosto tutelare i creditori e prevenire situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche e difficili da gestire.
La consultazione del registro protesti è aperta a tutti i cittadini, i quali potranno consultarlo o recandosi fisicamente presso uno degli Uffici Protesti della Camera di Commercio oppure direttamente sul sito web dedicato, richiedendo l’emissione di una visura sul soggetto con cui si vuole entrare in affari.
Lo svolgimento di tale accertamento ha un costo che ammonta a 21€, pari a 16€ per la marca da bollo e 5€ per l’emissione del certificato. A tale somma vanno aggiunti i diritti di segreteria, il cui ammontare è pari a 2€.
Un ulteriore strumento previsto per avere un quadro più chiaro sulla situazione debitoria altrui è la visura catastale. Mediante la stessa un privato può avere contezza della situazione patrimoniale di un altro soggetto e in particolare dei beni immobili di cui il soggetto è - o è stato - proprietario.
In questo modo, il richiedente potrà verificare se gli stessi immobili siano gravati da pignoramenti o se siano oggetto di cause di contestazione circa la proprietà degli stessi.
Inoltre, un segnale d’allarme può essere rappresentato anche dal fatto che il soggetto “controllato”, in base alla visura, non disponga di alcun bene immobile, quando invece è noto che egli in concreto ne disponga.
Diversa invece è la finalità delle visure ipotecarie. Attraverso le stesse, il soggetto richiedente può avere contezza dell’eventuale iscrizione di ipoteche sui beni immobili della controparte. Invero, l’eventuale presenza di un’ipoteca può costituire un elemento da cui desumere, con quasi certezza, la sussistenza di un debito in capo al soggetto. Il rischio in questi casi discende dall’eventuale inadempimento del debitore, cui potrebbe seguire il pignoramento del bene immobile ad opera del creditore rimasto insoddisfatto.
Quanto ai modi per ottenere tali visure, sia catastali che ipotecarie, le stesse devono essere richieste alla Conservatoria dei registri immobiliari del territorio di riferimento. Il rilascio di tali visure è soggetto ad alcuni costi. Infatti, quanto alla visura ipotecaria, la stessa ha un costo di 20 € per ogni soggetto verso cui è rivolta. Quanto invece alla visura catastale, la stessa ha un costo di 1,35 € per ogni 10 unità immobiliari.
Al fine di agevolare lo svolgimento della procedura, la stessa può essere svolta anche telematicamente attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.
Un altro metodo per venire a conoscenza dell’eventuale presenza di pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi consiste nella presentazione di un’istanza al tribunale competente per territorio. Più nel dettaglio, l’istanza dovrà essere depositata presso la cancelleria deputata ai procedimenti di esecuzione forzata.
Un’ultima opzione poi concerne la consultazione del registro fallimentare, istituito presso il tribunale competente per territorio. In questi casi, il richiedente che voglia intrattenere dei rapporti con una società potrebbe avere interesse a scoprire se sussistono eventuali sentenze dichiarative di fallimento della stessa.
Unica pecca di tale soluzione risiede nel fatto che non è previsto un aggiornamento in tempo reale del registro. Lo stesso infatti si aggiorna solo all’esito della procedura fallimentare.