La norma in esame disciplina due distinte ipotesi, entrambe relative al concorso di pignoramenti.
In particolare, il primo comma concerne il caso in cui più creditori procedano con un unico atto a pignorare il medesimo bene, configurando un caso di concorso originario di creditori.
Tale ipotesi può aver luogo sia quando i creditori agiscano in forza di un unico
titolo esecutivo sia quando agiscano in forza di titoli esecutivi diversi.
In dottrina prevale la tesi secondo cui tale disposizione troverebbe applicazione solo nel caso previsto dall'
art. 523 del c.p.c., norma che disciplina la c.d. unione di pignoramenti, prevedendo l’ipotesi in cui l'
ufficiale giudiziario, nel procedere a pignoramento ad istanza di un creditore, trovi un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario.
In tal caso l’ufficiale giudiziario successivamente intervenuto, continua le operazioni con lui, ed entrambi redigono un unico verbale.
Secondo altra tesi, invece, la disposizione farebbe riferimento ad un pignoramento unico fin dall'origine o c.d. pignoramento cumulativo, ipotesi che si verifica quando il pignoramento venga eseguito ad istanza di più creditori, i quali possono anche essere muniti di titoli esecutivi diversi.
E’ bene precisare che tale regola trova applicazione in ogni tipo di espropriazione, mentre l’
art. 523 del c.p.c. ha valore solo per l'espropriazione di tipo mobiliare.
Sotto il profilo strettamente formale, il pignoramento cumulativo è da considerarsi unico, con la conseguenza che eventuali vizi del pignoramento (quale può essere l’
incompetenza dell'ufficiale giudiziario che lo esegue) lo rendono invalido nei confronti di tutti i creditori.
Sotto il profilo sostanziale, invece, le varie azioni esecutive rimangono distinte (ad es. la sospensione concessa nel giudizio di opposizione promosso contro uno dei pignoramenti non sospende l'esecuzione anche per gli altri).
Dal pignoramento cumulativo va poi distinto il pignoramento successivo, fattispecie prevista dal secondo comma della norma e che ricorre nel caso in cui un bene, già pignorato, venga successivamente pignorato su istanza di uno o più creditori.
Al pari dell'
intervento, il pignoramento successivo configura un caso di concorso successivo nell'esecuzione dei creditori.
La differenza con il semplice intervento, invece, si rinviene nell'autonomia della situazione del creditore successivo pignorante rispetto all'eventuale invalidità del primo pignoramento.
In questo caso si rende necessario coordinare la norma in esame con le disposizioni, contenute nello stesso codice di procedura civile e che sono volte a consentire la riunione di un pignoramento con quelli successivi, e ciò al fine di garantire l'unicità dell'espropriazione.
In particolare, ci si intende riferire:
-
all’art. 524 del c.p.c., relativo all'espropriazione mobiliare;
-
all'art. 550 del c.p.c. relativo all'espropriazione presso terzi;
-
all'art. 561 del c.p.c. relativo all'espropriazione immobiliare.
Dall’analisi di tali disposizioni emerge che la riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti si configura come un effetto direttamente disposto dalla legge; sarà, dunque, compito del
cancelliere procedere materialmente all'unione, inserendo il pignoramento successivo nel
fascicolo del primo.
Qualora ciò non dovesse accadere, si ritiene che debba essere il giudice dell'esecuzione a procedervi, di ufficio o su istanza di parte, anche revocando l'ordinanza di assegnazione emessa in uno di essi e non ancora eseguita.
In caso di mancata riunione, gli atti del processo esecutivo devono ritenersi nulli (trattasi di
nullità che può essere fatta valere attraverso lo strumento dell’
opposizione agli atti esecutivi di cui all’
art. 617 del c.p.c..
Dispone l’ultimo comma della norma che anche se riuniti, ogni pignoramento ha effetto indipendente dagli altri.
Ciò comporta che il venir meno di un pignoramento non può intaccare l'efficacia degli altri, così come la rinunzia al primo pignoramento non può valere come rinunzia a quelli successivamente eseguiti.
Qualora, ovviamente, il motivo dell’inefficacia dovesse essere comune, allora tale inefficacia colpirebbe tutti i pignoramenti.
Inoltre, conseguenza di tale ultima disposizione sarà che qualora il debitore abbia interesse a bloccare l'intera procedura, avrà l'onere di proporre le opposizioni contro tutti i creditori pignoranti, in quanto tutti hanno facoltà di provocare i singoli atti esecutivi.
Gli effetti sostanziali del pignoramento previsti dall’
art. 2913 del c.c., ed in particolare quello della inopponibilità ai creditori degli atti di disposizione successivi al pignoramento, devono farsi decorrere dal compimento del primo atto di pignoramento, nel rispetto del principio secondo cui l'unità processuale deve giovare e non nuocere ai singoli pignoramenti.