La disposizione in esame affida al
conservatore dei registri immobiliari che, nel trascrivere un atto di
pignoramento trovi che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, il compito di farne menzione nella
nota di trascrizione che restituisce all'
ufficiale giudiziario o al
creditore pignorante; non è invece richiesto all'ufficiale giudiziario, che eventualmente sia a conoscenza della preesistenza di un pignoramento, di farne menzione nel c.d. libello.
All'atto del deposito in
cancelleria del pignoramento successivo, il
cancelliere lo inserisce, unitamente agli altri documenti di cui all'
art. 557 del c.p.c., nel fascicolo formato in base al primo pignoramento: pertanto, il fascicolo dell'esecuzione, in quanto riferito al medesimo bene immobile, è unico, ancorché riguardante distinti pignoramenti.
Si tratta di norma con evidente natura processuale, la quale risponde a finalità di economia processuale, in quanto il suo scopo è quello di evitare che ad una pluralità di pignoramenti corrisponda una pluralità di procedimenti espropriativi.
Il pignoramento successivo trova fondamento nella
responsabilità patrimoniale del debitore, tenuto a rispondere dell'
adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cfr.
art. 2740 del c.c.), oltre che nel principio della
par condicio creditorum di cui è espressione l'
art. 2741 del c.c.; a differenza dell'intervento il pignoramento successivo mantiene autonoma e indipendente efficacia, come peraltro viene sancito dal terzo comma dell'
art. 493 del c.p.c..
Il pignoramento successivo potrebbe aver luogo anche su impulso dello stesso creditore primo pignorante, ipotesi che ricorre quando il creditore, dubitando che il primo pignoramento sia affetto da un vizio che ne possa comportare l'invalidazione, voglia porsi a riparo da ogni rischio, facendo eseguire un altro pignoramento con effetto indipendente sullo stesso bene.
La disciplina in esame non trova applicazione quando il pignoramento concorra con un
sequestro conservativo eseguito in epoca anteriore, essendo la fattispecie espressamente regolata dall'
art. 158 delle disp. att. c.p.c., a norma del quale, ove dai pubblici registri risulti l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il conservatore è tenuto a farlo risultare dalla nota di trascrizione, così da consentire al
creditore pignorante di far notificare al sequestrante l’avviso di pignoramento ex
art. 498 del c.p.c..
A seconda della fase della procedura esecutiva in cui esso è compiuto, si distingue:
-
il c.d. pignoramento successivo tempestivo, ove questo sia trascritto anteriormente alla prima udienza di autorizzazione alla vendita. In questo caso il pignoramento ha i medesimi effetti di un intervento tempestivo nell'esecuzione da altri promossa, con le implicazioni che tale qualificazione comporta sia in ordine al potere di provocare atti processuali che alla collocazione nel progetto di distribuzione del ricavato.
-
il pignoramento successivo tardivo, ove si svolga dopo la suddetta udienza. In considerazione del rinvio che il terzo comma di questa norma fa all'ultimo comma dell’art. 524 del c.p.c., il pignoramento successivo compiuto dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, ma sino all'udienza per la distribuzione del ricavato, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento.
Anche nell'ipotesi in cui il pignoramento successivo avvenga tardivamente, il relativo atto è depositato nel fascicolo della prima esecuzione, e l'esecuzione si svolge in un unico processo, in quanto la circostanza che il pignoramento successivo abbia luogo primo o dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita rileva solo ai fini del
concorso dei creditori sul ricavato, e non anche della riunione dei processi (per prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita si intende quella in cui giudice concretamente autorizza, per la prima volta, la vendita medesima).
L'esistenza di un precedente pignoramento potrebbe constare anche dopo la formazione del fascicolo, potendo essere le note di trascrizione restituite dopo la notifica e il deposito del pignoramento, a norma dell'
art. 557 del c.p.c..
In questo caso, si è osservato, occorrerà riunire il secondo pignoramento al primo, cioè chiedere la riunione dei fascicoli e l'unificazione del giudice, se quest’ultimo fosse già stato nominato in seguito al primo pignoramento.