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Articolo 561 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pignoramento successivo

Dispositivo dell'art. 561 Codice di procedura civile

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (1), se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo (2).

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma (3).

Note

(1) Sia con l'intervento del conservatore dei registri immobiliari, il quale fa menzione dell'esistenza di un pignoramento precedente nella nota di trascrizione, sia con l'attività del cancelliere, che inserisce il pignoramento successivo nel fascicolo formato per quello precedente, si determina in via automatica la riunione di più pignoramenti.
(2) Nel caso in cui la riunione dei pignoramenti non avvenga in via automatica, è compito del giudice dell'esecuzione disporre, con provvedimenti ordinatori, la riunione dei due pignoramenti.
(3) Se il pignoramento successivo, che ha ad oggetto gli stessi beni, viene effettuato successivamente alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (si cfr.563 2), la riunione dei due pignoramenti in un unico processo si determina in ogni caso, ma il secondo pignoramento ha solamente l'effetto di un intervento tardivo (si veda 524).

Spiegazione dell'art. 561 Codice di procedura civile

La disposizione in esame affida al conservatore dei registri immobiliari che, nel trascrivere un atto di pignoramento trovi che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, il compito di farne menzione nella nota di trascrizione che restituisce all'ufficiale giudiziario o al creditore pignorante; non è invece richiesto all'ufficiale giudiziario, che eventualmente sia a conoscenza della preesistenza di un pignoramento, di farne menzione nel c.d. libello.
All'atto del deposito in cancelleria del pignoramento successivo, il cancelliere lo inserisce, unitamente agli altri documenti di cui all' art. 557 del c.p.c., nel fascicolo formato in base al primo pignoramento: pertanto, il fascicolo dell'esecuzione, in quanto riferito al medesimo bene immobile, è unico, ancorché riguardante distinti pignoramenti.

Si tratta di norma con evidente natura processuale, la quale risponde a finalità di economia processuale, in quanto il suo scopo è quello di evitare che ad una pluralità di pignoramenti corrisponda una pluralità di procedimenti espropriativi.

Il pignoramento successivo trova fondamento nella responsabilità patrimoniale del debitore, tenuto a rispondere dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (cfr. art. 2740 del c.c.), oltre che nel principio della par condicio creditorum di cui è espressione l'art. 2741 del c.c.; a differenza dell'intervento il pignoramento successivo mantiene autonoma e indipendente efficacia, come peraltro viene sancito dal terzo comma dell' art. 493 del c.p.c..

Il pignoramento successivo potrebbe aver luogo anche su impulso dello stesso creditore primo pignorante, ipotesi che ricorre quando il creditore, dubitando che il primo pignoramento sia affetto da un vizio che ne possa comportare l'invalidazione, voglia porsi a riparo da ogni rischio, facendo eseguire un altro pignoramento con effetto indipendente sullo stesso bene.

La disciplina in esame non trova applicazione quando il pignoramento concorra con un sequestro conservativo eseguito in epoca anteriore, essendo la fattispecie espressamente regolata dall'art. 158 delle disp. att. c.p.c., a norma del quale, ove dai pubblici registri risulti l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il conservatore è tenuto a farlo risultare dalla nota di trascrizione, così da consentire al creditore pignorante di far notificare al sequestrante l’avviso di pignoramento ex art. 498 del c.p.c..

A seconda della fase della procedura esecutiva in cui esso è compiuto, si distingue:
  1. il c.d. pignoramento successivo tempestivo, ove questo sia trascritto anteriormente alla prima udienza di autorizzazione alla vendita. In questo caso il pignoramento ha i medesimi effetti di un intervento tempestivo nell'esecuzione da altri promossa, con le implicazioni che tale qualificazione comporta sia in ordine al potere di provocare atti processuali che alla collocazione nel progetto di distribuzione del ricavato.
  2. il pignoramento successivo tardivo, ove si svolga dopo la suddetta udienza. In considerazione del rinvio che il terzo comma di questa norma fa all'ultimo comma dell’art. 524 del c.p.c., il pignoramento successivo compiuto dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, ma sino all'udienza per la distribuzione del ricavato, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento.

Anche nell'ipotesi in cui il pignoramento successivo avvenga tardivamente, il relativo atto è depositato nel fascicolo della prima esecuzione, e l'esecuzione si svolge in un unico processo, in quanto la circostanza che il pignoramento successivo abbia luogo primo o dopo l'udienza di autorizzazione alla vendita rileva solo ai fini del concorso dei creditori sul ricavato, e non anche della riunione dei processi (per prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita si intende quella in cui giudice concretamente autorizza, per la prima volta, la vendita medesima).

L'esistenza di un precedente pignoramento potrebbe constare anche dopo la formazione del fascicolo, potendo essere le note di trascrizione restituite dopo la notifica e il deposito del pignoramento, a norma dell' art. 557 del c.p.c..
In questo caso, si è osservato, occorrerà riunire il secondo pignoramento al primo, cioè chiedere la riunione dei fascicoli e l'unificazione del giudice, se quest’ultimo fosse già stato nominato in seguito al primo pignoramento.

Massime relative all'art. 561 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23847/2008

Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.

Cass. civ. n. 4213/2007

In riferimento all'esecuzione forzata ricadente su una pluralità di beni immobili di uno stesso debitore sito in diverse circoscrizioni giudiziarie, laddove la competenza territoriale appartiene, per il combinato disposto degli artt. 21 e 26 c.p.c., ad ogni tribunale in cui si trova una parte dei beni pignorati, qualora alcuni di questi beni siano stati già pignorati, e al primo segua un successivo pignoramento, la competenza spetta, ex art. 561 c.p.c., al tribunale dove già pende il precedente processo esecutivo; qualora il secondo pignoramento sia iniziato dopo che per i beni pignorati con il precedente pignoramento si è già tenuta la prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita, per gli altri beni si procede presso lo stesso tribunale ad un processo separato.

Cass. civ. n. 6549/1985

La riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell'art. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l'intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l'indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell'esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione. Da ciò consegue che detta riunione non compete soltanto al giudice dell'esecuzione, e che, in difetto di un suo intervento, può provvedervi anche il tribunale, adito con opposizione proposta a norma dell'art. 617 c.p.c. contro un atto esecutivo, ove sia rilevante, al fine della decisione, dare attuazione a quella situazione processuale imposta dalla legge.

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