Cass. pen. n. 25918/2024
In tema di sequestro conservativo, l'automatica conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., del vincolo reale disposto a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario, opera nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia determinato l'importo del credito, rendendolo certo, liquido ed esigibile. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/01/2024)
Cass. pen. n. 5451/2019
La conversione ope legis del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p. non opera nel caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, non essendo la sanzione eseguibile.
Cass. pen. n. 17060/2019
È illegittima la confisca dei beni sottoposti a sequestro conservativo, in quanto l'art. 320 c.p.p. prevede per tali beni, quando diventi irrevocabile la sentenza di condanna, soltanto la conversione del sequestro in pignoramento, secondo il rito civile, a garanzia del diritto al risarcimento del danno della parte civile o del pagamento della pena pecuniaria. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 19/10/2017)
Cass. pen. n. 9851/2015
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro). (Annulla con rinvio, App. Milano, 29/03/13)
Cass. pen. n. 30308/2011
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento non consegue "ex lege" alla sentenza di condanna, essendo necessaria la condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero al risarcimento del danno in favore della parte civile, e ciò anche quando la sentenza sia di patteggiamento che è equiparata alla sentenza di condanna. (Annulla in parte senza rinvio, G.i.p. Trib. Torino, 16/07/2010)
Cass. pen. n. 10057/2010
Spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta) la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo.
Cass. pen. n. 10983/2008
È legittimo il provvedimento del tribunale che trasmette gli atti al pubblico ministero perché - dopo la irrevocabilità della condanna al pagamento di pena pecuniaria e la conversione del sequestro conservativo di una somma di denaro, disposto ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. - provveda all'esecuzione forzata secondo le norme del codice di procedura civile. (Nella specie, il P.M. ricorrente aveva sostenuto che, trattandosi di sequestro di danaro, la procedura applicabile era quella del recupero delle somme, di competenza del Tribunale). (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 17 dicembre 2007).
Cass. pen. n. 42698/2008
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento non si verifica se la sentenza di condanna divenuta irrevocabile non contiene la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno da reato, rinviando per l'indicazione del "quantum" al giudice civile. (La Corte ha quindi concluso che in tal caso non può porsi questione di perdita di efficacia del pignoramento per inutile decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 497 cod. proc. civ. per la richiesta di assegnazione o di vendita del bene). (Rigetta, Trib. lib. Rimini, 13 Novembre 2007).
Cass. pen. n. 25950/2008
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 cod. proc. pen. ha luogo anche al passaggio in giudicato di sentenza di patteggiamento, dopo il quale ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo rientra nella competenza del giudice civile. Ne consegue che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara la perdita di efficacia del sequestro in conseguenza di sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti. (Annulla senza rinvio, Trib. Ortona, 10 maggio 2007).
Cass. pen. n. 22468/2007
In materia di misure cautelari reali, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, spetta al giudice civile dato che il sequestro conservativo, al momento del passaggio in giudicato delle indicate sentenze, si converte "ope legis" in pignoramento. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Aosta, 26 Ottobre 2006).
Cass. pen. n. 5101/2005
Le spese concernenti la custodia del bene sequestrato vanno poste a carico dell'imputato anche quando il relativo procedimento sia stato definito mediante sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ove detta sentenza sia divenuta irrevocabile (anche in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 204, comma terzo, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), è legittimo il provvedimento che, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, ne disponga l'integrazione con la condanna dell'interessato al pagamento delle spese in questione. (Nella specie, è stato anche emendato, con decisione ritenuta parimenti legittima dalla Corte, un successivo provvedimento che, in fase esecutiva, aveva posto a carico dell'erario il pagamento in luogo della mera anticipazione delle spese).
Cass. pen. n. 37579/2001
Il giudice dell'esecuzione penale è funzionalmente incompetente a deliberare in tema di cose soggette a sequetro conservativo disposto a norma dell'art. 316 c.p.p., in quanto, a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convertire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento.
Cass. pen. n. 5406/1995
In tema di sequestro conservativo, il passaggio in giudicato della sentenza di merito che abbia condannato l'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile cui abbia anche assegnato una provvisionale, non esclude, in thesi l'interesse della parte civile alla restaurazione del vincolo cautelare ove venga accolto il richiesto provvedimento demolitorio da parte della Corte Suprema, realizzandosi, proprio in forza del giudicato, la conversione del sequestro in pignoramento; così da far conseguire, senza la necessità di utilizzare ulteriori strumenti prodromici all'esecuzione, il soddisfacimento della pretesa, e da pervenire alla realizzazione pratica del diritto cautelato attraverso la trasformazione di esso in una più stabile posizione giuridica per effetto dell'automatismo che contrassegna la caducazione del sequestro ed il suo saldarsi al processo esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito, non carente di interesse alla restaurazione del sequestro conservativo la parte civile che aveva impugnato il provvedimento di annullamento del vincolo adottato dal giudice del riesame).