La norma in esame riconosce al
debitore il diritto di chiedere al
giudice dell’esecuzione che venga disposta la riduzione del pignoramento nel caso in cui l'entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del
creditore (si tratta del c.d. diritto del debitore di subire una giusta esecuzione, ossia di vedersi espropriata una quantità di beni proporzionata al soddisfacimento del creditore).
Affinché si possa disporre la riduzione è necessario non soltanto, come stabilisce la norma, che il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti del creditore procedente e di quelli eventualmente
intervenuti, ma anche che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile (nell'ipotesi in cui vi sia un solo bene indivisibile la riduzione non è possibile).
Nel caso dell'espropriazione mobiliare, il valore dei beni si desume dalla stima effettuata dall'
ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento o dalla stima di un esperto che lo stesso debitore avrà cura di far nominare a sue spese; nel caso dell'espropriazione immobiliare, invece, è sempre necessario ricorrere all'intervento di un esperto.
Ci si è posti il dubbio se l'istituto della riduzione sia applicabile all'espropriazione mobiliare presso il terzo; tale dubbio, comunque, è stato in parte risolto a seguito dalla nuova previsione di cui al secondo comma dell’
art. 546 del c.p.c. (introdotto dalla L. 14.5.2005, n. 80), secondo cui, nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi.
Per ciò che concerne il momento temporale, la riduzione non può essere disposta prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto.
Secondo parte della giurisprudenza, invece, in assenza di espressa previsione di un momento iniziale per la presentazione dell'istanza, non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell'istanza di riduzione, dovendosi ritenere prevalente l'interesse del debitore alla libera disponibilità dei beni pignorati rispetto al rischio di future incapienze (pertanto, il provvedimento dovrà essere assunto con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o della decisione di ufficio del giudice dell'esecuzione).
Oltre che dal debitore, la riduzione del pignoramento può essere chiesta anche dal terzo datore di
pegno o
ipoteca nei procedimenti di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.
L’istanza si propone o mediante richiesta formulata direttamente in udienza ovvero a mezzo di
ricorso scritto indirizzato al giudice dell’esecuzione, il quale fissa un'
udienza per l'audizione delle parti.
Inoltre, la riduzione può essere disposta anche d'ufficio dallo stesso giudice dell'esecuzione.
Tale istanza postula la non contestazione dell'
an o del
quomodo dell'esecuzione, situazioni per le quali occorre fare ricorso alle opposizioni di cui all’
art. 615 del c.p.c. ed all’
art. 617 del c.p.c..
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la riduzione assume la forma dell’
ordinanza, la quale può formare oggetto di
impugnazione ex art. 617cpc, e può anche essere revocata o modificata finché non sia stata eseguita (non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex
art. 111 Cost.).
In essa il giudice deve individuare i beni da liberare, fornire eventuali disposizioni al
custode e dare l'ordine della cancellazione della
trascrizione.
L’istituto disciplinato da questa norma si differenzia dal rimedio di cui all'
art. 483 del c.p.c. in quanto mentre il cumulo riguarda il concorso di più espropriazioni, la riduzione opera all'interno di una singola espropriazione.