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Articolo 496 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riduzione del pignoramento

Dispositivo dell'art. 496 Codice di procedura civile

Su istanza del debitore o anche di ufficio (1), quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente (2), il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento [558] (3).

Note

(1) La riduzione può essere disposta nel caso in cui l'entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore, pertanto, è espressione del diritto del debitore di subire una giusta esecuzione, senza che i suoi beni siano vincolati in misura non proporzionata al soddisfacimento del creditore. Per ciò che concerne il momento temporale, la riduzione non può essere disposta prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto. Affinché si possa disporre la riduzione è necessario che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile. Invero, nell'ipotesi in cui vi sia un solo bene indivisibile la riduzione non è possibile.
(2) Nel caso dell'espropriazione mobiliare, il valore dei beni si desume o dalla stima effettuata dall'ufficiale giudiziario nell'atto di pignoramento o mediante la stima di un esperto a spese del debitore. Nel caso dell'espropriazione immobiliare è necessario ricorrere all'intervento di un esperto.


(3) La riduzione del pignoramento può essere chiesta dal debitore o del terzo datore di pegno o ipoteca nei procedimenti di cui agli artt. 602 c.p.c. e ss.., mediante ricorso scritto al giudice dell'esecuzione, il quale fissa un'udienza per l'audizione delle parti, oppure con una richiesta formulata direttamente in udienza. Inoltre, la riduzione può essere disposta anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. In ogni caso, la riduzione deve essere disposta tenendo conto dell'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e di quelli intervenuti al momento della formulazione della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, nonché del probabile esito della vendita forzata. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la riduzione è un'ordinanza, che può essere impugnata ex art. 617, revocata o modificata fino a quando non sia stata eseguita.

Ratio Legis

La norma in esame prende in considerazione l'istituto della riduzione del pignoramento, che consiste in uno strumento di salvaguardia per il debitore esecutato, volta ad evitare eccessi nell'uso dell'espropriazione forzata. E' bene precisare che la riduzione non trova applicazione nel caso in cui il debitore contesti l'entità della pretesa creditoria poiché, in tal caso, questi dovrà far valere le proprie ragioni con l'opposizione all'esecuzione.

Spiegazione dell'art. 496 Codice di procedura civile

La norma in esame riconosce al debitore il diritto di chiedere al giudice dell’esecuzione che venga disposta la riduzione del pignoramento nel caso in cui l'entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore (si tratta del c.d. diritto del debitore di subire una giusta esecuzione, ossia di vedersi espropriata una quantità di beni proporzionata al soddisfacimento del creditore).

Affinché si possa disporre la riduzione è necessario non soltanto, come stabilisce la norma, che il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti del creditore procedente e di quelli eventualmente intervenuti, ma anche che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile (nell'ipotesi in cui vi sia un solo bene indivisibile la riduzione non è possibile).

Nel caso dell'espropriazione mobiliare, il valore dei beni si desume dalla stima effettuata dall'ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento o dalla stima di un esperto che lo stesso debitore avrà cura di far nominare a sue spese; nel caso dell'espropriazione immobiliare, invece, è sempre necessario ricorrere all'intervento di un esperto.

Ci si è posti il dubbio se l'istituto della riduzione sia applicabile all'espropriazione mobiliare presso il terzo; tale dubbio, comunque, è stato in parte risolto a seguito dalla nuova previsione di cui al secondo comma dell’art. 546 del c.p.c. (introdotto dalla L. 14.5.2005, n. 80), secondo cui, nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'art. 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi.

Per ciò che concerne il momento temporale, la riduzione non può essere disposta prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto.
Secondo parte della giurisprudenza, invece, in assenza di espressa previsione di un momento iniziale per la presentazione dell'istanza, non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell'istanza di riduzione, dovendosi ritenere prevalente l'interesse del debitore alla libera disponibilità dei beni pignorati rispetto al rischio di future incapienze (pertanto, il provvedimento dovrà essere assunto con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o della decisione di ufficio del giudice dell'esecuzione).

Oltre che dal debitore, la riduzione del pignoramento può essere chiesta anche dal terzo datore di pegno o ipoteca nei procedimenti di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c.
L’istanza si propone o mediante richiesta formulata direttamente in udienza ovvero a mezzo di ricorso scritto indirizzato al giudice dell’esecuzione, il quale fissa un'udienza per l'audizione delle parti.
Inoltre, la riduzione può essere disposta anche d'ufficio dallo stesso giudice dell'esecuzione.

Tale istanza postula la non contestazione dell'an o del quomodo dell'esecuzione, situazioni per le quali occorre fare ricorso alle opposizioni di cui all’art. 615 del c.p.c. ed all’art. 617 del c.p.c..

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la riduzione assume la forma dell’ordinanza, la quale può formare oggetto di impugnazione ex art. 617cpc, e può anche essere revocata o modificata finché non sia stata eseguita (non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.).

In essa il giudice deve individuare i beni da liberare, fornire eventuali disposizioni al custode e dare l'ordine della cancellazione della trascrizione.

L’istituto disciplinato da questa norma si differenzia dal rimedio di cui all' art. 483 del c.p.c. in quanto mentre il cumulo riguarda il concorso di più espropriazioni, la riduzione opera all'interno di una singola espropriazione.

Massime relative all'art. 496 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21325/2010

L'ordinanza di riduzione del pignoramento, sebbene per legge modificabile e revocabile finché non abbia avuto esecuzione, ha effetto immediato ed il rimedio esperibile avverso la medesima è quello dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 3952/2006

. . . il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c., senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso. . . .

Cass. civ. n. 702/2006

In virtù dell'espressa previsione desumibile dall'art. 496 c.p.c., il giudice dell'esecuzione può procedere alla riduzione del pignoramento anche d'ufficio, sicché, trattandosi di materia sottratta alla esclusiva disponibilità delle parti interessate, non è configurabile il vizio di ultrapetizione nel caso in cui tale riduzione disposta, nell'ambito di procedura esecutiva con più debitori assoggettati all'espropriazione, su istanza non formulata da tutti i soggetti legittimati a richiederla.

La riduzione del pignoramento, purché restino assoggettati ad esecuzione solo immobili ipotecati, può essere disposta in base all'art. 496 c.p.c., sebbene ciò comporti che ad essere liberati siano altri beni ipotecati, senza che ciò significhi sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione (che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto). Difatti, gli artt. 2911 c.c. e 558 c.p.c. perseguono lo scopo che, ad essere pignorati, siano prima gli immobili ipotecati e poi gli altri immobili ma, purché d'espropriazione restino assoggettati immobili ipotecati, non escludono che altri immobili, ipotecati o meno, vi siano sottratti, se si delinea una situazione di eccesso nel ricorso all'espropriazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi del creditore procedente avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, con riguardo ad un procedimento di espropriazione relativo ad immobili ipotecati, aveva disposto la riduzione del pignoramento, rilevando l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio anche quando i beni assoggettati all'esecuzione risultino tutti ipotecati a garanzia del credito azionato e ciò, a maggior ragione. quando, come nel caso di specie, non si trattava di ipoteca volontaria, bensì di ipoteca iscritta in virtù del medesimo titolo giudiziale con il quale si era proceduto al pignoramento).

Cass. civ. n. 563/2003

In tema di esecuzione forzata, la sentenza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel decidere l'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi proposta dal debitore il quale eccepisca, tra l'altro, che l'importo dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese dell'esecuzione e del credito, ometta di pronunciare su siffatto motivo non può ritenersi viziata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la riduzione del pignoramento deve costituire oggetto di specifica e separata istanza (art. 496, c.p.c.) ed il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che, eventualmente, non soddisfi il suo interesse.

Cass. civ. n. 12618/1999

La norma di cui all'art. 496 c.p.c., integra gli estremi di una «misura speciale di salvaguardia» a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e non presuppone, pertanto, neppure implicitamente, l'esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilità di richiedere (da parte del debitore) e di disporre (da parte del giudice dell'esecuzione) la riduzione del pignoramento. Ne consegue che il provvedimento de quo ben può essere emesso anche prima del termine fissato per l'intervento dei creditore, senza che a ciò osti il (diverso) dettato del precedente art. 495 stesso codice — a mente del quale, in tema di conversione del pignoramento, il legislatore ha operato un esplicito riferimento al «momento anteriore alla vendita» —, attesa la evidente eterogeneità degli istituti processuali della conversione e della riduzione del pignoramento.

Cass. civ. n. 8221/1999

La riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.

Cass. civ. n. 2604/1995

L'istanza con cui il debitore esecutato, senza contestare il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata né dedurre vizi formali della procedura, lamenti che il creditore abbia proceduto (nella specie sulla base di un titolo esecutivo fino ad allora non azionato, di cui peraltro era dedotta la connessione con titolo già fatto valere) al pignoramento di un ulteriore bene immobile, quando invece il credito avrebbe dovuto ritenersi sufficientemente garantito da un precedente pignoramento immobiliare, integrando una richiesta di limitare i beni sottoposti a pignoramento va inquadrata tra quelle misure speciali che sono previste dagli artt. 483, 496, 504 e 508 c.p.c., nonché dall'art. 2911 c.c., per evitare eccessi nell'uso del procedimento di espropriazione forzata, e appartengono alla competenza del giudice dell'esecuzione. Il provvedimento, negativo o positivo, al riguardo emanato dal giudice dell'esecuzione, in quanto atto esecutivo, è impugnabile con l'opposizione ex artt. 617 c.p.c. con riferimento sia ad irregolarità formali che alla sua inopportunità. Più specificamente l'istanza suindicata va ricondotta non alla previsione di cui all'art. 483 c.p.c., volta a disciplinare il cumulo di «diversi» mezzi di espropriazione (come, ad esempio, il cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare), ma alla previsione di cui all'art. 496, la quale sotto la rubrica «riduzione del pignoramento» disciplina la limitazione dell'espropriazione nell'ambito di uno stesso mezzo di espropriazione, senza che rilevi la circostanza che i beni siano colpiti con un solo atto di pignoramento o con più successivi pignoramenti.

Cass. civ. n. 8464/1994

Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere, poiché in presenza di discrezionalità del giudice, quale prevista dall'art. 496 c.p.c., in materia di riduzione, anche d'ufficio, del pignoramento, è da escludere qualsiasi forma di illegittimità o invalidità del pignoramento.

Cass. civ. n. 1305/1986

La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido. E, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. La sentenza di appello che in sede di convalida abbia disposto la riduzione del sequestro conservativo concesso sui beni di più condebitori solidali, è impugnabile, da parte del debitore proprietario dei beni per cui il vincolo è stato mantenuto, con il ricorso ordinario per cassazione in relazione alla disposta riduzione, avendo anche la relativa statuizione forma e sostanza di sentenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 496 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Enrico F. chiede
venerdì 10/01/2020 - Sicilia
“Buonasera ho bisogno di un ulteriore approfondimento alla consulenza 24557.
1. Con la richiesta di restrizione del pignoramento sono state liberate delle particelle a servizio di un impianto fotovoltaico.
In particolare dall'iniziale procedura esecutiva che riguardava un compendio unico pignorato, costituito da un'opificio e da due terreni, sono stati liberati, creando delle nuove particelle, il lastrico solare (accatastato come fabbricato in corso di costruzione), 1 terreno e delle particelle di servizio all'impianto.
Si è giunti a mettere in vendita quindi la porzione di opificio (mura perimetrali senza tetto perché escluso dalla procedura) e il restante terreno.
E' palese l'errore in cui è incappato il C.T.U nella perizia di stima dei beni "liberandi" in sede di restrizione del pignoramento.
In particolare, a modesto parere, non è possibile considerare il lastrico come unità immobiliare che presente autonomia funzionale rispetto al restante opificio, non v'è dubbio che le mure dell'opificio e il lastrico costituiscono la medesima unità immobiliare.
In soccorso viene il DM Finanze 28/1998 che riporta: " Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:
  1. fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
  2. costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
  3. lastrici solari;
  4. aree urbane. [...]
Dalla lettura del DM appare chiaro che possono essere censiti, “ai soli fini della identificazione” i fabbricati incompleti o ancora indefiniti, i lastrici solari e le aree urbane
Ogni cosa ha una sua individualità e va rispettata perciò l'individualità fisica ed economica del bene.
A modesto parere dello scrivente il pignoramento che violasse tale regola, e perciò facesse riferimento solo ad una porzione del bene, avrebbe un oggetto inammissibile, e non potrebbe portare alla vendita
Ad ogni modo si chiede se è possibile, anche se tutto ciò è nato su impulso del debitore con la richiesta di restrizione dei beni pignorati, mettere in vendita un bene, che nella sua natura nasce come unico, così come descritto. In più si potrebbe al paradosso che per le mura dell'opificio ci sia un proprietario e per il lastrico (unità immobiliare senza rendita) un'altro.

In tema di titolo edilizio: L'ente locale competente ha rilasciato un'autorizzazione edilizia per la costruzione dell'opificio vincolando tutto il terreno (le 2 particelle in origine) all'inedificabilità assoluta. Oggi il bene che in vendita (mura opificio e solamente 1 terreno di quello in origine) si può affermare che è in regola alla disciplina urbanistica? Vi è una violazione del titolo edilizio?
In base al disposto dell' art. 577 c.p.c non pare legittimamente frazionabile dal G.E. quanto oggetto di vincolo urbanistico di indivisibilità per il rilievo pubblicistico degli interessi connessi alla programmazione urbanistica:
Cass. pen., III Sent. 16-05-2013, n. 38001, in Leggi d’Italia, Wolters Kluwer:
Integra il reato di lottizzazione abusiva anche il frazionamento di edifici già costruiti, quando lo stesso si pone in contrasto con le scelte programmatiche sull'uso del territorio compiute dalle competenti autorità locali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che ha ravvisato la sussistenza del reato con riguardo ad una vicenda di "conversione" di un complesso immobiliare alberghiero in una pluralità di unità immobiliari autonome, attuata mediante plurimi atti di compravendita)
Vi è una lottizzazione abusiva?
- In merito allo Smembramento compendio unico a mio parere non frazionabile chiedo vostra consulenza riportando qui sotto cosa dice il DM finanze 28/98
Art. 7, comma 4 D.Lgs. 99/2004, che ha inserito l’art. 5bis nel D.Lgs. 28/2001, il cui comma 4 stabilisce che “I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.”
In attesa resto a dispozione
Saluti

Consulenza legale i 16/01/2020
Nella risposta al precedente quesito, a cui qui si fa riferimento, si era giunti alla conclusione che il frazionamento catastale di un bene, con formazione di particelle autonome e distinte dall’originaria, non può qualificarsi come atto di disposizione giuridica di quel medesimo bene (inopponibile al creditore pignorante che abbia già trascritto l’atto di pignoramento); in quanto tale deve ritenersi perfettamente lecito ed efficace anche nei confronti della procedura esecutiva, rispondendo al dato di fatto che il bene pignorato costituisce pur sempre un bene suscettibile di modifiche materiali ed economiche e soggetto ad evoluzione giuridica (alle quali dovrà successivamente adeguarsi il dato catastale).

Ciò precisato, si cercherà adesso di comprendere per quale ragione il giudice dell’esecuzione non ha, nel caso di specie, mosso alcun rilievo al frazionamento catastale del compendio immobiliare pignorato, acconsentendo alla fuoriuscita da esso di alcune particelle e portando avanti la procedura esecutiva solo per le rimanenti.

Trattasi, come già detto nella consulenza a cui qui ci si ricollega, di una legittima facoltà concessa al debitore esecutato ed espressamente disciplinata dall’art. 496 c.p.c.
Indubbiamente, nel disporre la riduzione del pignoramento, occorre che il giudice si accerti che il bene pignorato mantenga la sua autonomia ed individualità, la cui assenza determinerebbe una incommerciabilità dello stesso, rendendo vana l’intera procedura esecutiva.
Non può dirsi che questo sia accaduto nel caso di specie, poiché i beni derivati dal frazionamento risultano tutti dotati, sia sotto il profilo giuridico che materiale, di una loro autonomia e individualità, che li rende suscettibili di utilizzazione separata.
L’individuazione del lastrico solare come particella autonoma non fa perdere all’opificio la sua autonomia, in quanto è lo stesso codice civile a disciplinare una proprietà superficiaria separata dalla proprietà del suolo.
A prevederlo è l’art. 952 del c.c., il quale consente al proprietario di costituire in favore di un terzo il diritto di fare al di sopra del suolo una costruzione in favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Si parla di c.d. proprietà superficiaria, ed è proprio questa la fattispecie che, a seguito del frazionamento e della restrizione del pignoramento, si è venuta a creare nel caso di specie.

Non può negarsi che l’effetto pratico che ne è conseguito (a seguito del frazionamento, della riduzione di pignoramento e della vendita forzata) è quello di una divisione di quel compendio immobiliare nato come unico complesso, ma è anche vero che, sussistendo i presupposti per ottenere la riduzione del pignoramento, l’unica alternativa sarebbe potuta essere quella di giungere alla vendita dell’intero complesso immobiliare, così come in origine pignorato, con attribuzione al debitore di quanto ricavato in più rispetto alla somma per la quale la procedura esecutiva era stata azionata.

Evidentemente, però, la scelta del giudice dell’esecuzione è stata dettata anche da finalità pratiche, oltre che giuridiche, risultando più difficile vendere un intero complesso immobiliare piuttosto che una sua parte.

Per quanto concerne la presunta violazione della normativa urbanistica, deve osservarsi che non appare del tutto corretto il solo richiamo alla normativa citata nel quesito, ossia il comma 4 dell’art. 5 bis del D.lgs. 18.05.2001 n. 228, il quale sanziona con la nullità gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del c.d. compendio unico (ossia l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE).

Infatti, se si legge con attenzione la norma richiamata, ci si accorge che nessuna sanzione viene prevista per il caso in cui il frazionamento sia frutto di una procedura esecutiva immobiliare, fattispecie del tutto diversa dai trasferimenti che si realizzano in forza di un atto tra vivi o di una disposizione testamentaria.
Argomenti in tal senso possono trarsi dall’art. 46 del D.P.R. 380/2001, il quale statuisce la nullità di tutti i trasferimenti aventi ad oggetto immobili abusivi costruiti dopo il 17 marzo 1985, precisando espressamente che tale nullità non opera nel caso di vendite esecutive immobiliari in quanto, in base al combinato disposto del comma 5 del medesimo articolo e dell’art. 40 comma 6 della Legge 28/02/1985 n. 47, in caso di sanabilità degli abusi, l’aggiudicatario è rimesso nei termini per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Su tale specifico tema può citarsi anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civ. n. 23140 dell’11.10.2013, nella quale la S.C., chiamata a decidere proprio sulla legittimità del trasferimento in sede esecutiva di un immobile abusivo, a seguito del ricorso avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione proposta dal debitore esecutato sul presupposto che la vendita all’asta era nulla perché, ai fini di una migliore liquidazione, il bene staggito era stato suddiviso in più unità, in contrasto con la normativa urbanistica vigente, ha respinto il ricorso statuendo che un immobile abusivo può formare oggetto di trasferimento in sede esecutiva e l’aggiudicatario ha l’onere di provvedere alla successiva sanatoria, qualora ne ricorrano i presupposti.
Se, invece, l’abuso non è sanabile, l’immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e l’aggiudicatario avrà soltanto l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Applicando i suddetti principi al caso di specie può giungersi alla conclusione che il decreto di trasferimento è da ritenere pienamente valido ed efficace (non potendosi far rientrare nella categoria degli atti negoziali sanzionati con nullità) e che l’unica conseguenza potrà essere il venir meno dei requisiti perché quel compendio unico possa beneficiare dei contributi europei.


Enrico F. chiede
giovedì 15/12/2016 - Sicilia
“Salve,
La nostra società ha subito un processo di esecuzione immobiliare dietro azione di un istituto bancario con cui avevamo contratto un mutuo chirografario e che ha iscritto IPOTECA VOLOTARIA sul bene di nostra proprietà.
Successivamente abbiamo chiesto ed ottenuto dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 496 c.p.c., la restrizione del pignoramento su una parte dei beni oggetti di esecuzione.
Ora il nostro dubbio è: la parte di bene che è stata ristretta dal pignoramento è ancora soggetta ad IPOTECA VOLONTARIA nonostante il giudice abbia accertatto con provvedimento che la restante parte del bene, ad oggi in vendita, garantisce il loro credito?
Facendo un'ISPEZIONE IPOTECA sui beni liberati da pignoramento si nota che su essi non sia citata nessuna ipoteca. Come mai? L'ispezione ipotecaria a quali ipoteche si riferisce?
Le scrivo perché non mi convince ciò che afferma il nostro legale che dice che il giudice con il provvedimento di restrizione del pignoramento su una parte dei beni pignorati abbia tolto solo l'ipoteca giudiziale. Invece noi siamo convinti che il creditore chirografario abbia potuto procedere al pignoramento perché aveva iscritto IPOTECA VOLONTARIA con il contratto di mutuo e non abbia dovuto aspettare l'iscrizione di IPOTECA GIUDIZIALE che si iscrive solo dietro sentenza.
Un creditore chirografario che abbia iscritto IPOTECA VOLONTARIA con un contratto di mutuo ha bisogno di far riscrivere da un giudice IPOTECA GIUDIZIALE?
Le ipoteche posso coesistere?
Come può esistere ancora un'ipoteca su un bene liberato da pignoramento nonostante un giudice abbia accertatto che la restante parte del bene in vendita garantisce più che notevolmente il creditore procedente?
Liberare dal pignoramento un bene non significa implicitamente che l'ipoteca iscritta sullo stesso non aveva motivo di esistere?
Attendo un vostro riscontro
Saluti”
Consulenza legale i 22/12/2016
Quando si dà vita ad un rapporto obbligatorio, le parti (creditore e debitore) confidano nell’adempimento spontaneo, in difetto del quale l’ordinamento prevede un complesso sistema esecutivo volto a realizzare coattivamente il diritto; tale sistema presuppone l’esistenza di un patrimonio da aggredire, cosicché al momento della nascita del rapporto obbligatorio sarà cura del creditore verificare che il debitore abbia beni sufficienti a garantire eventualmente la realizzazione coattiva del credito.
In tale situazione il patrimonio del debitore è solo potenzialmente a disposizione del creditore, poiché solo nel momento in cui interviene l’inadempimento e si procede a pignoramento dei singoli beni, si realizzerà un vincolo di indisponibilità, da cui conseguirà l’inopponibilità degli atti di disposizione compiuti dal debitore.
Onde evitare invece che il creditore possa trovarsi in caso di inadempimento privo della garanzia costituita dal patrimonio del debitore, l’ordinamento appresta una serie di rimedi.
Si tratta di mezzi di tutela preventiva e solo indiretta del credito, considerato che la tutela finale e diretta è sempre legata alla realizzazione coattiva e, dunque, all’esecuzione forzata.
Tali mezzi di tutela operano non solo nella fase precedente, ma anche in quella successiva all’inadempimento, quando ancora il creditore non ha conseguito un titolo esecutivo ovvero quando, risultando insufficiente il patrimonio aggredito, ha interesse a rendere inefficaci o a far dichiarare simulati gli atti di disposizione compiuti in precedenza o ad esercitare i diritti e le azioni del proprio debitore in via surrogatoria.
Ora, in materia di responsabilità patrimoniale, costituisce principio generale, fissato dallo stesso legislatore, quello della c.d. par condicio creditorum, fissato dall’art. 2741 c.c., ai sensi del quale i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.
Trattasi, tuttavia, di un principio di carattere non assoluto, in quanto lo stesso art. 2741 c.c. prevede l’esistenza delle c.d. cause legittime di prelazione, in presenza delle quali il creditore che ne sia titolare (c.d.creditore privilegiato) è preferito, nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore, rispetto agli altri creditori che non ne possono vantare (c.d. creditori chirografari).
Le cause di prelazione tipiche, previste dallo stesso art. 2741 comma secondo c.c. e costituenti uno ius singolare insuscettibile di estensione analogica, sono: il privilegio, il pegno e l’ipoteca.
Quest’ultima è quella che ci interessa nel caso di specie.
L’ipoteca immobiliare si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari e conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
Ad evitare che un creditore iscriva ipoteca per una somma di molto eccedente il proprio credito ovvero su una quantità eccessiva di beni, gli artt. 2872 e ss. c.c. stabiliscono che le ipoteche possono essere ridotte o riducendo la somma per la quale è stata presa l’iscrizione o restringendo l’iscrizione ad una parte soltanto dei beni; si tratta di una regola analoga a quella vigente in materia di riduzione del pignoramento e contenuta nell’art. 496 cpc.
Quest’ultima norma, infatti, consente che il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore o anche d’ufficio, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, disponga la riduzione del pignoramento quanto il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese di esecuzione e della somma dovuta al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese.
Tale è la fattispecie creatasi nel caso di specie, in cui il Giudice dell’esecuzione ha disposto la riduzione del pignoramento soltanto ad una parte del bene sottoposto ad espropriazione forzata immobiliare, bene peraltro già gravato da ipoteca volontaria e sul quale correttamente era stato eseguito il pegno.
Si dice "correttamente" in quanto, ai sensi dell’art. 2911 c.c., il creditore che ha ipoteca su beni del debitore non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca, disposizione confermata dall’art. 558 c.p.c. , il quale statuisce che se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati in suo favore, il giudice dell’esecuzione può disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 cpc.
La riduzione disposta nel caso di specie, tuttavia, non può in alcun modo intendersi come sottrazione, seppure parziale, del bene al vincolo della causa di prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere nell’ipotesi in cui il credito risulterà insoddisfatto (Cassazione civile sez. III 16 gennaio 2006 n. 702).
Infatti, come accennato sopra, mentre l’ipoteca ha una funzione di tutela preventiva e indiretta del credito (evitare che il bene che vi è assoggettato possa sfuggire dal patrimonio del debitore), il pignoramento consente la realizzazione coattiva dello stesso credito per il caso in cui il debitore si renda inadempiente.
Dal punto di vista strutturale, l’ipoteca si configura come una fattispecie a formazione progressiva, in quanto il titulus (che può essere volontario, legale o giudiziale) è seguito dal modus, costituito in ogni caso dall’iscrizione.
Nel caso di ipoteca volontaria, che può essere concessa per contratto (ad esempio nello stesso contratto di mutuo) o mediante dichiarazione unilaterale da parte del costituente (che può essere lo stesso debitore o un terzo), dall’atto di concessione nasce per il creditore non già il diritto (reale) di ipoteca (che si realizza con l’iscrizione), bensì il diritto potestativo di chiedere l’iscrizione ipotecaria, che presupporrà, dal punto di vista formale e quale requisito richiesto ad substantiam, un atto pubblico ovvero una scrittura privata autenticata o riconosciuta giudizialmente.
L’ipoteca giudiziale, invece, a differenza anche di quella legale (che si costituisce ex lege nei casi espressamente previsti dal legislatore), deriva da ogni sentenza o altro provvedimento giurisdizionale che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione.
Nel caso di specie, trovando il credito la propria origine in un contratto di mutuo e non esistendo un titolo di formazione giudiziale che accerti l’esistenza del credito, sembra improbabile che sia stata iscritta ipoteca giudiziale.
Si ricorda infatti che qualora a rendersi inadempiente sia la parte mutuataria, al fine di procedere al recupero coattivo del credito sarà sufficiente produrre all’ufficiale giudiziario copia del contratto di mutuo originario, munito di formula esecutiva, unitamente all’atto di precetto regolarmente notificato, per dare corso alla procedura esecutiva immobiliare.
La riduzione del pignoramento immobiliare così eseguito, inoltre, non può in alcun modo influire sull’ipoteca volontariamente costituita sull’intero bene, riguardando unicamente l’oggetto del pignoramento.
Peraltro, va al riguardo osservato che il legislatore del codice civile ha previsto la riduzione dell’ipoteca in quattro tassative ipotesi, ossia:
  1. quando il credito garantito non sia liquido e sia inferiore, nella misura stabilita (art. 2874 c.c.) a quella indicata dal creditore nella nota di iscrizione ex art. 2838 c.c.
  2. quando nel titolo non sono determinati i beni e il creditore abbia preso iscrizione per un valore di essi eccedente la cautela da somministrarsi (art. 2875 c.c.);
  3. quando si sia verificata un’estinzione parziale del credito per pagamento parziale (art. 2873 co. 2° c.c.);
  4. nel caso di ipoteca iscritta su un edificio e di successiva costruzione in sopraelevazioneq(art. 2873 comma 3 c.c.).
Va anche fatto notare che in base all’art. 2874 c.c., possono ridursi solo le ipoteche giudiziali e quelle legali di cui al n. 3 dell’art. 2817 c.c., con esclusione quindi dell’ipoteca legale dell’alienante e del condividente e delle ipoteche volontarie.
La ratio di tale scelta legislativa si fa discendere dalla volontà di porre a fondamento dell’istituto della riduzione il requisito dell’incertezza originaria circa il credito garantito o i beni colpiti dal vincolo ipotecario, ciò che può trovare appunto riscontro solo nelle ipoteche giudiziali e penali.
Oltretutto, così come per la costituzione dell’ipoteca si è visto che è richiesta la forma scritta qualificata ad substantiam, allo stesso modo la riduzione può avvenire convenzionalmente a seguito di accordo intervenuto tra debitore e creditore e sarà tale accordo a costituire il titolo da presentare al conservatore per ottenere l’annotazione relativa alla riduzione.
Non si esclude, a tal proposito, che le parti possano accordarsi per una riduzione dell’ipoteca anche al di fuori delle quattro ipotesi legali sopra viste, disciplinandone consensualmente i limiti e le conseguenze, ma in tal caso più che di riduzione volontaria è preferibile parlare di rinuncia parziale all’ipoteca.
In assenza di accordo tra le parti, il soggetto legittimato (debitore o terzo datore di ipoteca) può intentare l’apposita azione di riduzione davanti al giudice competente per le azioni personali (artt. 18 e ss. cpc), essendo previsto un apposito procedimento giurisdizionale ed una sentenza che liquidino approssimativamente la somma dovuta ai fini della riduzione; in questo caso, il titolo da presentare al conservatore sarà la sentenza passata in giudicato ottenuta contro il creditore.
Infine, poiché la legge non determina le formalità per la riduzione, si ritengono applicabili le norme relative alla cancellazione di cui agli artt. 2882 e ss. c.c.
Di tutto ciò nulla sembra essere stato fatto nel caso di specie e, pertanto, nessuna riduzione di ipoteca può dirsi integrata.

Eugenio P. chiede
domenica 09/10/2016 - Lazio
“Il Giudice dell'Esecuzione, accordata una prima parziale riduzione del pignoramento, ha rigettato la seconda ulteriore richiesta di riduzione (con l'indicazione, da parte del debitore, ai sensi dell'art. 517 c.p.c., di un altro bene immobile a favore del creditore) rimettendo le parti avanti a sè per il prosieguo della trattazione e fissando udienza nel marzo 2017.
Che valore ha l'art. 517 c.p.c. se non viene seguito dal Giudice dell'Esecuzione?
Il ritardo della procedura rischia di farci fallire per indisponibilità commerciale dei beni, come si può reclamare al GE o ad altra autorità affinchè, il più presto possibile, definisca la seconda richiesta ex art. 517 c.p.c.?

Consulenza legale i 09/10/2016
La richiesta delle cose da pignorare ai sensi dell’art. 517 c.p.c. non spetta più al debitore, bensì all’Ufficiale Giudiziario, il quale deve dare preferenza alle cose mobili che siano di immediata e pronta liquidazione.

Nel caso in cui si intenda contestare la scelta delle cose da pignorare, il rimedio è quello previsto dall’art. 617 c.p.c. (l’opposizione agli atti esecutivi), che però sottopone a termine perentorio la presentazione del ricorso al Giudice dell’Esecuzione. L’opposizione infatti è proponibile solo ove non siano trascorsi venti giorni dal “giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, ciò che non pare più possibile nel caso di specie.

Anche la scelta del Giudice dell’Esecuzione di definire la richiesta di ulteriore riduzione del pignoramento a sei mesi è del tutto discrezionale: l’art. 496 c.p.c. infatti affida alla scelta discrezionale del Giudice dell’Esecuzione la possibilità di disporre la riduzione (naturalmente nel rispetto dei requisiti stabiliti dallo stesso articolo).

Si potrebbe ipotizzare (vista la motivazione della mancata accettazione della ulteriore riduzione) la richiesta di una stima direttamente al Giudice dell’Esecuzione, per valutare il valore effettivo dell’immobile sottoposto a pignoramento con osservazioni tecniche di parte ed eventualmente con richiesta di nominare un esperto ai sensi dell’art. 568 c.p.c. Si badi però che anche questa è una mera facoltà del Giudice, che può addirittura discostarsi dalle stime del perito da lui nominato senza nemmeno fornire motivazione.

C'è poi la possibilità di richiesta di una conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., con il quale si prevede che il debitore possa chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari alle spese di esecuzione, al capitale, interessi e spese dovuti al creditore pignorante (e agli eventuali creditori intervenuti). L’istanza deve essere depositata in cancelleria unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui si sta eseguendo il pignoramento, a pena di inammissibilità. La legge prevede altresì la possibilità per il debitore di rateizzare in 18 mesi l’intero importo dovuto. Questa opportunità è concessa al debitore una sola volta nel corso dell’esecuzione.

Si potrebbe suggerire, pertanto, una conversione del pignoramento con un piano di rientro preciso, nelle forme di cui all’art. 495 c.p.c., con contestuale istanza di anticipazione dell’udienza, in modo da svincolare l’immobile dal pignoramento e salvare così l’azienda dal fallimento.
Purtroppo non è possibile, nel suo caso, utilizzare gli strumenti del c.d. piano di rientro dei debiti in quanto tale opportunità è prevista solo per i soggetti “non assoggettabili alle procedure di fallimento”.

Eugenio P. chiede
lunedì 29/08/2016 - Lazio
“Buonasera,
vorrei sapere, cortesemente, se sia possibile citare per responsabilità per danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. i creditori procedenti di un pignoramento immobiliare ai miei danni.
Più precisamente, nell'aprile del 2013 questi ultimi mi hanno notificato un pignoramento immobiliare che aveva ad oggetto vari immobili intestati alla mia società, tra i quali un magazzino concesso in locazione ad una Associazione Culturale-ricreativa. Ovviamente nell'atto c'era scritto che non potevo sottrarre alla garanzia del credito i "frutti" dei beni pignorati, quindi anche i canoni che mi derivavano dalla suddetta locazione commerciale.
Quando ho informato il conduttore del pignoramento, questi ha smesso immediatamente di pagare il canone di locazione e, qualche tempo dopo, non essendo d'accordo sul fatto che il titolare dell'immobile non fosse più la mia società ma l'Istituto Vendite Giudizarie (IVG), ha disdettato il contratto.
Nel 2016 il Giudice dell'esecuzione ha disposto la riduzione del pignoramento iniziale, liberando dal vincolo proprio l'immobile che avevo a suo tempo concesso in locazione all'Associazione.
Ora, a mio avviso:
1) la liberazione dal pignoramento ha avuto effetto dall'aprile 2013 , ripristinando il contratto di locazione e le obbligazioni tutte, compresi i canoni che non mi hanno più pagato;
2) il conduttore non ha alcuna responsabilità diretta perché, con il pignoramento, ha visto menomata la propria attività ricreativa e ha ritenuto di non dover più pagare il canone; inoltre è stato costretto ad abbandonare il locale.
Questo, come evidente, ha creato al sottoscritto locatore ingentissimi danni economici (primo tra tutti la perdita del canone di locazione di € 6.000,00 al mese da giugno 2013 alla data della disdetta).
Pertanto chiedo se sia possibile far valere una responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. nei confronti dei creditori pignoranti e quali siano le argomentazioni che mi permetterebbero di tutelarmi maggiormente.
Grazie



Consulenza legale i 31/08/2016
Le considerazioni esposte nel quesito ed il ragionamento condotto che ha portato alla formalizzazione di una richiesta di risarcimento danni ai creditori procedenti in ordine, dapprima, al mancato pagamento dei canoni locatizi dell’immobile concesso in locazione all’Associazione Culturale-ricreativa, e successivamente in ordine alle conseguenze dell’avvenuta disdetta dal contratto da parte dell’Associazione stessa, non trovano purtroppo alcun fondamento giuridico.

Il pignoramento eseguito a suo tempo ha vincolato i frutti degli immobili pignorati, e quindi – relativamente all’immobile in oggetto, che definiremo “magazzino” per maggiore comodità – ha determinato l’impossibilità per il debitore di disporre a suo piacimento degli € 6.000,00 mensili derivanti dalla locazione.

E’ forse opportuno e non scontato sottolineare come il destinatario del pignoramento sia stato solo il debitore e non il conduttore dell’immobile (che infatti con l’esecuzione non ha nulla a che vedere).

Ciò significa che l’Associazione Culturale avrebbe dovuto continuare come di consueto e come da contratto a pagare i canoni al locatore (e non certo ai creditori procedenti), il quale solo avrebbe poi avuto il vincolo, derivante dal pignoramento, di non poter disporre di tali somme come avrebbe voluto, perché – di fatto – esse erano, in quel momento, nella piena disponibilità dei creditori procedenti per soddisfare le loro pretese.

Ha errato, quindi, il conduttore nel cessare la corresponsione dei canoni, e non è corretto affermare che egli non abbia alcuna responsabilità: sotto questo profilo, a nulla rileva il fatto che non gradisse il cambiamento nella titolarità della locazione, dal momento che la sua attività sarebbe tranquillamente potuta proseguire senza alcun problema.
Non si vede, in effetti, che tipo di danno abbia provocato o avrebbe potuto provocare il pignoramento dell’immobile all’attività associativa. Si afferma nella relazione in riferimento al conduttore che sarebbe stata “menomata la sua attività ricreativa” e che sarebbe stato “costretto ad abbandonare il locale”: per quale motivo? Peraltro, se il contratto di locazione – come in questo caso – è antecedente al pignoramento, esso è opponibile al creditore procedente, per cui la locazione ha ragione di rimanere in vita.

Per quanto riguarda, invece, l’efficacia dell’atto di riduzione del pignoramento, non è corretto affermare che “la liberazione dal pignoramento … ha effetto dal mese di aprile 2013” e che questa “ha ripristinato il contratto di locazione”.

A proposito di quest’ultimo, va immediatamente chiarito che se il contratto è stato regolarmente disdettato, la riduzione del pignoramento non ha avuto (e non potrebbe averlo) l’effetto di ripristinarlo.

La riduzione operata dal Giudice ha avuto invece come solo effetto quello di liberare il magazzino dal pignoramento e quindi renderlo nuovamente disponibile per il suo proprietario ed eventualmente “aggredibile” per effetto di nuove esecuzioni. Ma non è certo la liberazione dell’immobile dal vincolo che avrebbe attribuito/attribuisce il diritto al locatore di richiedere i canoni arretrati, quanto piuttosto l’inadempimento al contratto di locazione da parte del conduttore: occorrerebbe dunque, sotto questo profilo, valutare la possibilità di azionare il diritto ai canoni non corrisposti attraverso un giudizio nei confronti dell’Associazione di tipo risarcitorio.

Per quanto riguarda, infine, le domande da ultimo formulate, la risposta si riallaccia a quanto appena illustrato: la responsabilità del mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore (con conseguente disdetta dal contratto e spese varie) non può essere addebitata ai creditori procedenti ma solo ed esclusivamente al conduttore stesso, all’epoca moroso.

Di conseguenza, non è ipotizzabile neppure una responsabilità dei creditori procedenti per danni ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..
Sotto quest’ultimo profilo, si richiama integralmente quanto già esposto nel precedente parere relativo alla vicenda del pignoramento che ha riguardato il complesso immobiliare nel quale si trova il magazzino in oggetto e l’ipotizzata responsabilità aggravata (96 c.p.c.) in capo ai creditori procedenti.

Al di fuori di questo genere di responsabilità, che altro non è che un tipo della più ampia responsabilità da fatto illecito (2043 c.c.), non si può muovere nei confronti del creditore pignorante alcun addebito.
Si riporta, a tal proposito, una pronuncia molto chiara ed esaustiva sul punto (Cass. civ., Sez. III. 1/4/2005 n. 6895): “(…) deve, in particolare, ulteriormente, ribadirsi che nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere, poiché in presenza di discrezionalità del giudice, quale prevista dall'art. 496 c.p.c., in materia di riduzione, anche d'ufficio, del pignoramento, è da escludere qualsiasi forma di illegittimità o invalidità del pignoramento (in termini, Cass. 17 ottobre 1994, n. 8464).
Come già affermato, in parte motiva dalla pronunzia da ultimo richiamata, presupposto specifico dell'azione di risarcimento di cui all'art. 2043 c.c. è la illiceità del fatto che ha causato il danno.
Nel sistema processuale vigente non esiste nessun principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque provenga e comunque sia stata posta in essere.
Tuttavia la legge prevede i casi di impignorabilità dei beni, di nullità del pignoramento come atto, di inesistenza del titolo esecutivo dal quale trae origine il pignoramento stesso.
Il rimedio contro queste evenienze è dato soltanto dal ben noto rimedio delle opposizioni esecutive.
Nei casi indicati dalla legge (art. 96 c.p.c.) è anche consentito all'opponente di fare valere le ulteriori pretese risarcitorie previste dalla legge nell'ambito del giudizio di opposizione.
Secondo la giurisprudenza e la più diffusa dottrina la previsione della speciale responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., peraltro, comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi (Cass. 1 febbraio 1993, n. 1212; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734).
Resta, perciò, preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti (Cass. 17 ottobre 2003, n. 15551. Sempre nel senso che non esiste concorso tra l'azione generale risarcitoria e quella specifica di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, Cass. 26 novembre 1992, n. 12642), essendo le due discipline in rapporto di genere e di specie, di talché la responsabilità processuale per danni ricade interamente in tutte le sue possibili ipotesi nell'ambito normativo dell'art. 96 codice di rito (Cass. 2 maggio 2003, n. 8239; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 12 gennaio 1999, n. 253).
Diverso da quello ora indicato è il profilo di eccessività della richiesta di tutela esecutiva.
Le ipotesi nelle quali il fenomeno ricorre sono indicate negli artt. 483, 496 e 558 c.p.c..
Esse incidono non sull'ammontare del credito (che non deve essere contestato), ma sulle modificazioni, qualitative o quantitative, prodotte dal pignoramento; sicché l'accoglimento delle ragioni del debitore che le faccia valere non conducono alla caducazione dell'azione esecutiva.
Si tratta di ipotesi tipiche e questa tipicità conferma che la semplice richiesta del pignoramento (qualunque sia il valore, il tipo o il numero dei beni pignorati) non è di per sé esercizio di attività illecita ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Eugenio P. chiede
mercoledì 17/08/2016 - Campania
“Buongiorno,
ho di recente subito un'esecuzione forzata che ritengo ingiusta ed illegittima sotto diversi profili.
Nel 2013 sono stati infatti richiesti nei miei confronti un pignoramento mobiliare (presso banche e poste) ed un pignoramento immobiliare rispettivamente per un valore di € 114.547,04 e € 383.549,049, per un totale (debito complessivo, comprensivo di capitale, interessi e spese) di € 504.077,36.
Il pignoramento immobiliare, tuttavia, è stato eseguito sull'intero compendio immobiliare della mia società, comprensivo di 39 immobili (tra cui negozi, magazzini, cantine, posti auto ed altro) il cui valore patrimoniale, riconosciuto anche dal Giudice dell'Esecuzione, è pari ad € 9.249.000,00 (quindi 24 volte superiore all'importo del credito da soddisfare).
Su mia istanza, il Giudice, il 30 aprile 2016, ha finalmente disposto la riduzione del pignoramento ad un solo immobile (magazzino di mq 713) di valore (valutato) pari ad € 1.182.083,00, liberando tutti i residui 38 immobili dal vincolo del pignoramento.
Il problema è che già dal 2013, prima del pignoramento, la mia società era in notevole difficoltà economiche (tali da sfiorare il fallimento), con pesanti ripercussioni anche sulla nostra situazione personale (mia e di mia moglie, che ci siamo pesantemente indebitati anche nei confronti dei terzi). Ma quel che più conta, è che a seguito della pubblicità del pignoramento, i 38 conduttori degli immobili del Centro Commerciale hanno disdettato i contratti di locazione, non volendo proseguire il rapporto con diverso soggetto (Istituto Vendite Giudiziarie), comportando questo un danno notevolissimo per la società, stimato (per tre anni) in € 609.000,00.
Vorrei sapere se ho la possibilità di chiedere al creditore procedente il risarcimento del danno da me subito ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in forza della violazione, a mio avviso, di diverse normative che impongono limiti al pignoramento (art. 77 DPR 602 del 1973, art. 2875 c.c. che limita ad un terzo l'importo da pignorare).
Inoltre c'è stata una recente sentenza della Cassazione civile, Sezione III, 13 ottobre 2015 - 5 aprile 206 n. 6533 che ha spostato il concetto di lite temeraria nel processo esecutivo.
Vorrei sapere, per cortesia, se io possa chiedere i danni non solo al creditore ma anche agli avvocati che hanno agito con imprudenza ed imperizia nel non aver esaminato attentamente le norme citate ed aver causato ingenti danni a più famiglie ed alla società pignorata.
Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 22/08/2016
Va fatta una breve premessa in ordine ai limiti di valore del pignoramento, per cui vanno distinti il pignoramento mobiliare nella forma del pignoramento presso terzi ed il pignoramento immobiliare.

Per quanto riguarda il primo, l’art. 546 c.p.c. stabilisce che: “Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
In relazione al secondo, non esiste invece alcuna norma che ponga particolari limiti.

Vanno poi, come correttamente accennato nel quesito, ricordati – nell’ambito della disciplina delle ipoteche – gli articoli 2874 cod. civ., per il quale “Le ipoteche legali (...) e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi (…)”, l’art. 2875 cod. civ., per il quale “Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'articolo 2855” ed infine l’art. 2876 per cui “La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.” Quest’ultima disposizione in particolare risponde all’esigenza che la garanzia non perda quel margine di sicurezza necessario per prevenire ii pericoli di una svalutazione dei beni o le sorprese di una liquidazione definitiva del credito maggiore di quella prevista.

Ciò premesso, nel caso di specie, dai dati forniti nel quesito, pare che il pignoramento immobiliare sia stato richiesto per un importo effettivamente sproporzionato rispetto alle esigenze del credito, che – anche sulla base di una valutazione e stima prudenziali da operarsi prima della richiesta di esecuzione e in considerazione della consistenza e del presumibile valore del compendio immobiliare di proprietà del debitore – avrebbero potuto indirizzarsi su una parte solamente di quest’ultimo senza pericolo di pregiudizio e mantenendo un certo margine di soddisfazione (come poi ha confermato il successivo provvedimento giudiziale di riduzione).

Esiste poi nell’ordinamento una norma che configura la cosiddetta responsabilità per “lite temeraria" e così recita: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
Nonostante la giurisprudenza sia sempre stata sinora orientata in senso conforme nell’escludere una responsabilità in capo al creditore che ecceda nella cautela ai sensi dell’art. 96 del c.p.c., di recente la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha riconosciuto il danno a favore del debitore in ipotesi come quella in esame, poiché ravvisa in essa un “abuso del diritto” contrastante con il sistema giustizia garantito dall’ordinamento.

Del tutto pertinente risulta, a tal proposito, la sentenza citata nel quesito (Cass. Civ., Sez. III, 05 aprile 2016, n. 6533), della quale si riportano ampi stralci per la sua chiarezza e completezza sul tema: “La questione posta all'attenzione della Corte è "se, nell'ipotesi in cui - come nella specie - risulti accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, sia o meno configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, per non aver egli usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito, con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela e abuso del diritto della garanzia patrimoniale".

Il Collegio ritiene che al quesito debba darsi risposta positiva, nonostante un consolidato orientamento della Corte di segno contrario. Tanto, in ragione delle linee di sviluppo della giurisprudenza che, alla luce di principi costituzionali, ha attribuito sempre maggior valenza al tema dell'abuso del diritto, in particolare processuale, anche in collegamento con la ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost..
Costituisce principio tradizionale e consolidato nella giurisprudenza di legittimità (...) quello secondo cui "Il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96 c.p.c., comma 1, qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave".

La ratio, ripetuta - anche rispetto a fattispecie nelle quali non si era in presenza di un accertamento di inesistenza del credito sopravvenuto alla iscrizione (…) - ha il suo epicentro negli artt. 2740 e 2828 c.c..
Si sostiene che non è ravvisabile illiceità nel comportamento del creditore che abbia iscritto ipoteca su beni di valore eccedente l'importo del credito, atteso che: - da un lato l'art. 2740 c.c., fissa il principio che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; - dall'altro l'art. 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del debitore. Si trova conferma nell'art. 2877 c.c., che, nel disciplinare le spese per eseguire la riduzione di ipoteca acconsentita dal creditore le pone a carico del richiedente, e quindi del debitore che l'abbia domandata, quando la riduzione è stata chiesta adducendo il valore eccedente dei beni compresi nella iscrizione rispetto alla cautela. Mentre, pone le stesse spese a carico del creditore solo se la richiesta di riduzione attiene all'eccesso nella determinazione del credito, con la conseguenza che non sarebbe possibile ammettere una responsabilità per danni a favore del debitore, posto che la stessa legge stabilisce espressamente (art. 2877 c.c., comma 1) che, persino, le spese sostenute nella procedura di riduzione consensuale devono essere sostenute dal debitore (…).
Il panorama della giurisprudenza è univoco, con l'esclusione di una isolata e antica decisione (…).
La tesi, riguardata alla luce della sopravvenienza dei principi costituzionali di cui al novellato art. 111 Cost., (..), non è più convincente e suggerisce una interpretazione dell'art. 96, comma 2, che tenga conto della nuova prospettiva.

Innanzitutto, non c'è una ragione stringente per la quale la funzione di generale garanzia per il creditore assolta dall'intero patrimonio, presente e futuro, del debitore, (art. 2740 c.c.) non debba incontrare il limite dell'abuso del diritto. Tanto più, nel diritto processuale dove i diritti sono conferiti in ragione della strumentalità del mezzo rispetto al fine del soddisfacimento del diritto sostanziale tutelato.
Inoltre, non si vede per quale stringente ragione si debba leggere l'art. 2828 c.c., che abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile, presente e sopravvenuto del debitore, e quindi a scegliere su quanti e quali immobili iscrivere ipoteca, come abilitazione ad iscrivere ipoteca su tutti gli immobili. Anzi, proprio la strumentalità della garanzia reale rispetto a crediti determinati autorizza a ipotizzare che, ferma la libertà di scelta tra quali immobili, il valore degli stessi non possa non rapportarsi alla cautela riconosciuta.
D'altra parte, nello stesso sistema di norme che disciplinano la materia, il profilo della sproporzione non è assente, ma regolato, nell'ambito della riduzione giudiziale, con l'individuazione della misura eccedente. Così, le ipoteche giudiziali devono ridursi se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore, che eccede la cautela, superiore ad un terzo dei crediti iscritti, accresciuto dagli accessori; se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta. (...)
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 96 c.p.c., disciplina una responsabilità per atti e comportamenti processuali. Una responsabilità in capo al soccombente che, all'interno del processo, abbia compiuto un'attività qualificabile quale "illecito processuale", quando il comportamento assume modalità illecite sostanziandosi nell'abuso del diritto di agire o resistere in giudizio. Una responsabilità speciale rispetto alla generale norma di cui all'art. 2043 c.c., e devoluta al giudice cui spetta conoscere il merito della controversia (..). Responsabilità, la cui regolamentazione si è da ultimo arricchita (art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12) con una norma generale per lite temeraria, che ha alla sua base l'abuso del processo. Responsabilità che presuppone la soccombenza totale nell'azione o nella resistenza in giudizio e la determinazione di un pregiudizio alla controparte.
Responsabilità dove l'elemento psicologico richiesto è differenziato in ragione del diverso è più pregnante impatto che l'agire processuale può determinare negli interessi della controparte. Infatti, è generalmente richiesta la mala fede o la colpa grave (primo comma) ed, invece, con regola più severa, il solo difetto della normale prudenza, e quindi, solo la presenza della colpa lieve, quando - per la tipologia delle ipotesi previste attinenti a processi esecutivi e cautelari - l'atto o il comportamento del creditore si presta ad essere potenzialmente foriero di danni, e sempre che il diritto vantato si sia rivelato inesistente.(...)

La sopravvenienza nell'ordinamento dell'art. 111 Cost., che nell'interpretazione delle norme processuali impone, insieme, la ragionevolezza della durata del processo e la giustezza del processo, quale risposta alla domanda della parte, comporta che "giusto" non può essere un processo frutto di abuso per l'esercizio in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che individua la ragione dell'attribuzione dei poteri processuali e, quindi, i limiti dell'attribuzione della potestas al titolare. Proprio la sopravvenienza di una norma costituzionale finalistica, sia rispetto alla durata del processo sia rispetto al perseguimento del bene della vita cui il processo è preposto, ha reso non più consentiti quei comportamenti che, eccedenti rispetto alla tutela accordata al diritto sostanziale perseguito, incidono sulla possibilità del contenimento della durata del processo in termini ragionevoli, per l'evidente antinomia tra la moltiplicazione dei processi e la durata degli stessi. In definitiva, il principio del giusto processo, espresso dall'art. 111 Cost., comma 1, non consente più di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia. Impedisce, perciò, di accordare protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l'uso strumentale del processo (…).
In questa prospettiva, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l'importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito. Utilizza lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore (…)”.
Concludendo, alla luce dei ragionamenti e del principio posto dalla Suprema Corte, si ritiene che esistano e siano dimostrabili, nella fattispecie, i presupposti per una richiesta di danno da “lite temeraria” ai sensi dell’art. 96 del c.p.c. a favore del debitore esecutato.

Va tuttavia precisato che il danno può essere richiesto solamente nei confronti del creditore procedente e non nei confronti degli avvocati che ne hanno ricevuto il mandato, dal momento che non si configura a loro carico nessuna negligenza professionale. Essi hanno operato, all’epoca, nel pieno rispetto delle norme processuali e sostanziali, senz’altro nel caso del pignoramento immobiliare, ma altresì nel caso del pignoramento immobiliare: si fa presente, infatti – come ricorda anche la citata sentenza – che all’epoca del richiesto pignoramento la giurisprudenza era conforme nell’escludere la responsabilità che ora invece si può configurare a carico del creditore procedente e che, in forza dell’applicazione dell’art. 2740 c.c., era possibile pignorare anche l’intero patrimonio del debitore, salvo il diritto per il debitore esecutato di chiederne la riduzione.

Anonimo chiede
martedì 07/05/2024
“Ho più immobili:
1) la casa che abito insieme a mia moglie che ne è comproprietaria al 50%; (siamo in regime di separazione dei beni),
2) altri immobili in comproprietà con mio fratello "creditore",
3) una società srl che ha alcuni immobili.
E' possibile e come ottenere che venga esclusa dal pignoramento la casa che abitiamo?
Grazie e cordiali saluti

Consulenza legale i 13/05/2024
Le soluzioni che possono essere offerte per ottenere ciò che viene chiesto sono diverse a seconda che l’esecuzione (pignoramento immobiliare) vi sia già stata o meno.
La prima ipotesi che si prende in considerazione è quella di esecuzione non ancora iniziata.
Si esclude, innanzitutto, di poter fare ricorso per la quota di comproprietà di tale immobile alla costituzione di un fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale, come ormai è ben noto, costituisce un patrimonio separato, i cui beni sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; in conseguenza di ciò, come dispone chiaramente il testo dell’art. 170 del c.c., l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e ciò a prescindere dal fatto che il vincolo sia stato contratto da entrambi i coniugi o da uno solo di essi.
La Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini dell'esecuzione, è irrilevante il momento in cui il credito è sorto (cfr. Cass., 9 aprile 1996, n. 3251), facendo tuttavia salva l'esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale intervenuto successivamente al sorgere del credito.

Costituisce, infatti, un orientamento giurisprudenziale ormai costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è revocabile con l'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 del c.c., mediante la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore istante (c.d. inefficacia relativa) dell'atto compiuto dal debitore che sia pregiudizievole alle sue ragioni (una recente giurisprudenza di legittimità ribadisce, peraltro, che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria anche in presenza di figli minori).

Esclusa, dunque, tale soluzione, per i rischi cui si può andare incontro e che vanificherebbero le spese che si dovrebbero andare ad affrontare, altro istituto giuridico offerto dal nostro ordinamento ed a cui si può pensare di fare ricorso è quello della cessione di beni al creditore (cd. cessio bonorum), contratto disciplinato dagli artt. 1977 e ss. c.c.
Si tratta di quel particolare contratto in forza del quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di alienare tutti o alcuni suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti
Trattandosi di atto scaturente dalla libera manifestazione della volontà delle parti (debitore e creditore), si può convenire espressamente, come risulta dallo stesso testo della norma, di escludere la quota di comproprietà dell’immobile che si intende salvaguardare, essendo peraltro volto a soddisfare la fondamentale esigenza di garantire alla famiglia una casa in cui poter vivere.

Tale contratto, inoltre, si intende stipulato, salvo patto contrario, pro solvendo, il che si pone a garanzia del creditore, considerato che in questo modo il debitore si intenderà liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi riceveranno la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto (così art. 1984 del c.c.).
Altro aspetto positivo di tale contratto, che lo dovrebbe far preferire all’esecuzione forzata, è che il debitore, seppure perda la disponibilità dei beni ceduti (art. 1980 del c.c.), ha pur sempre il diritto di esercitare il controllo sulla gestione (art. 1983 del c.c.) e di ottenere l’eventuale residuo della liquidazione (art. 1982 del c.c.).

Infine, se il pignoramento dovesse già essere stato eseguito su tutti i beni del debitore, compresa la quota in comproprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale della famiglia, ci si può avvalere, sempre che ne sussistano i presupposti, della riduzione del pignoramento, istituto disciplinato dall’art. 496 del c.p.c. e che costituisce espressione del diritto del debitore di subire una giusta esecuzione, senza che i suoi beni siano vincolati in misura non proporzionata al soddisfacimento del creditore.
Condizioni necessarie per consentire al giudice dell’esecuzione di disporre la riduzione sono:
  1. che i beni pignorati siano più di due, oppure, nel caso di un solo bene, che esso sia divisibile;
  2. che l’entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore.


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