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Articolo 2917 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Estinzione del credito pignorato

Dispositivo dell'art. 2917 Codice Civile

Se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento(1) non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione(2).

Note

(1) Si sottolinea che il presente articolo non differenzia i modi di estinzione del credito volontari (come ad esempio, l'adempimento ai sensi del Libro IV, Titolo I, Capo II, la remissione ex art. 1236, la novazione ex art. 1230) da quelli invece non collegabili in maniera diretta alla volontà di una delle parti del rapporto obbligatorio (in primis, la confusione ex art. 1253), purché, in ogni caso, siano avvenuti successivamente rispetto al momento del pignoramento.
(2) Risulta fondamentale definire il momento iniziale del pignoramento, per poter individuare con certezza se vi possa essere o meno l'efficacia dell'estinzione del credito verso il creditore procedente e quelli intervenienti.
Da quel momento si dispiegano gli effetti della cosiddetta efficacia relativa, quindi è come se il credito non si fosse estinto.

Ratio Legis

La norma in commento è ancora una volta posta per garantire la certezza del diritto e soprattutto al fine di evitare che, una volta effettuata la trascrizione del pignoramento ex art. 2643, il debitore operi degli atti di trasferimento o di disposizione del bene soggetto ad esecuzione, rendendola inutile.

Spiegazione dell'art. 2917 Codice Civile

Effetti dell'estinzione del credito pignorato

Dovendo realizzarsi il diritto del creditore così come se il processo non si fosse verificato, è stato disposto che le cause di estinzione del credito pignorato non possano agire in pregiudizio del creditore proce­dente e dei creditori intervenienti. Così, il pagamento, la novazione, la confusione, la compensazione, la remissione del debito, la dazione in pagamento sono tutti atti che il debitore non può opporre con ef­ficacia nei confronti degli anzidetti creditori. Si ricordi, poi, che dal momento del pignoramento il terzo ha gli obblighi del custode, e pertanto non può compiere che gli atti che attengono alla conservazione del credito (art. 546 del c.p.c.).

Trova qui piena applicazione il principio secondo il quale il tempo necessario per lo svolgimento del processo non deve tornare a danno li chi ha ragione, in questo caso del creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1189 Con il pignoramento le cose che ne sono oggetto vengono sottratte al potere di disposizione del debitore, nei imiti in cui mediante questo potere gli sarebbe altrimenti lecito influire sulla loro destinazione all'esecuzione. Nessun dubbio pertanto poteva sussistere circa la necessità della disposizione dell'art. 2913 del c.c., che corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina, in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula dell'art. 2085 del codice civile del 1865. E' noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due punti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci e nei confronti di quali creditori; se, infine, atti compiuti prima del pignoramento, ma resi pubblici dopo questo, fossero o no opponibili al creditore pignorante. Sul primo punto aveva finito col prevalere l'opinione che gli atti fossero inefficaci soltanto, perché non opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione: e ciò è ora chiarito dall'art. 2913. Sul secondo punto l'opinione dominante riconosceva piena efficacia agli atti di disposizione trascritti posteriormente alla trascrizione del precetto, per la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull'immobile, e non essendo perciò terzo ai sensi dell'art. 1942 del codice precedente, la trascrizione si riteneva non necessaria nei suoi confronti. Ma se a questa conclusione si era portati sulla base del sistema del 1865, è però certo che così si ammetteva la possibilità di sorprese a danno del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione. Ho ritenuto opportuno di accogliere i voti espressi da una parte della dottrina, risolvendo la questione nell'unico senso compatibile con la tutela delle espropriazioni. Gli art. 2914 del c.c. e art. 2915 del c.c. dispongono pertanto che le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché gli atti che importano vincoli d'indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni tra coniugi o dalla costituzione del patrimonio familiare, e le domande in genere per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono stati trascritti anteriormente al pignoramento. Per gli atti non soggetti a speciali forme di pubblicità, la loro efficacia nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione è dall'art. 2914 condizionata alla certezza dell'anteriorità della loro data rispetto al pignoramento, salvo, quanto alle alienazioni di beni mobili non iscritti in pubblici registri, che anteriormente al pignoramento sia stato trasferito il possesso del bene alienato. A risolvere un'altra antica controversia, se, cioè, il divieto di alienazione dei beni immobili successivamente alla trascrizione del precetto, posto dall'art. 2085 del codice civile del 1865, comprendesse anche l'iscrizione dì ipoteche (come dai più giustamente si è sostenuto, ma di solito soltanto per le ipoteche convenzionali) provvede l'art. 2916 del c.c., secondo cui nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, non si tiene conto delle ipoteche, anche giudiziali, iscritte posteriormente al pignoramento. Disposizione analoga è dettata circa quei privilegi per la cui efficacia si esige l'iscrizione. Del pari non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo che il pignoramento sia stato eseguito. Quanto alle cessioni e alle liberazioni di pigioni e di fitti consentite dall'espropriato, l'opponibilità di esse al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione è regolata dall'art. 2918 del c.c. in armonia con le disposizioni dell'art. 2812 del c.c., quarto e quinto comma, che ne disciplinano l'opponibilità nei confronti dei creditori ipotecari. Ulteriore conseguenza dell'indisponibilità del bene pignorato è la disposizione dell'art. 2917 del c.c., che toglie efficacia alle cause di estinzione del credito pignorato, se posteriori al pignoramento.

Massime relative all'art. 2917 Codice Civile

Cass. civ. n. 13647/2019

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 2917 c.c. - il quale prevede che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione - ciò che rileva è la posteriorità del fatto genetico del credito opposto in compensazione, per cui, se questo è anteriore al pignoramento, la compensazione può essere utilmente eccepita ed è opponibile al creditore pignorante, non rilevando, invece, il fatto che esso si sia estinto per compensazione giudiziale soltanto dopo il pignoramento.

Cass. civ. n. 19485/2017

In tema di espropriazione presso terzi, ove il “debitor debitoris”, destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, emetta in pagamento di essa un assegno (bancario o circolare), ciò impedisce, ove in seguito il terzo debitore riceva la notifica di un pignoramento del credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare esistente, agli effetti dell'art. 2917 c.c. ed ai fini dell'esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorché l'assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova, in quanto l’emissione di un assegno e l'incorporazione del credito nel titolo comportano, ai sensi dell'art. 1997 c.c., che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l'emissione dell'assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all'incorporazione è, agli effetti dell'art. 2917 c.c., precedente al pignoramento.

Cass. civ. n. 10683/2014

L'art. 2917 cod. civ., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva, in quanto il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento.

Cass. civ. n. 6265/2012

L'incasso dell'assegno post-datato, in quanto successivo alla notificazione del pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex art. 2917 c.c. anche se, in ipotesi, la dazione dell'assegno al creditore, debitore esecutato, abbia preceduto il pignoramento.

Cass. civ. n. 11690/1998

Fino al momento della dichiarazione dell'estinzione per compensazione legale di due crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili, pur se riferiti allo stesso rapporto, gli opposti crediti restano separatamente esposti ai relativi eventi estintivi, quale la prescrizione, o afferenti alla loro disponibilità. Sicché — per effetto del disposto dell'art. 2917 c.c. — l'estinzione per compensazione, sia tecnica che atecnica, del credito pignorato successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, ove siano identificabili due distinte situazioni giuridiche, di credito e di debito, ancorché nascenti da un unico rapporto.

Cass. civ. n. 1108/1997

In tema di pignoramento di crediti, qualora prima dell'intimazione il terzo pignorato abbia girato al debitore diretto un assegno bancario in adempimento dell'obbligazione corrispondente al credito poi pignorato, l'estinzione dell'obbligazione del terzo pignorato è opponibile al creditore pignorante solo se anche il pagamento dell'assegno sia eseguito prima dell'intimazione.

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