Decorso il termine dilatorio di cui all’
art. 501 del c.p.c., ed in conformità al principio generale di cui all’
art. 486 del c.p.c., occorre presentare l’
istanza di vendita, mediante
ricorso sottoscritto da
difensore munito di
procura.
Poiché si tratta di un atto di impulso della procedura, la legittimazione a presentare tale istanza va riconosciuta ai soli creditori muniti di
titolo esecutivo, i quali, ex
art. 500 del c.p.c., hanno il potere di provocare gli atti dell’espropriazione.
Il momento iniziale di decorrenza del termine si fa coincidere con quello di perfezionamento del
pignoramento, che secondo una prima tesi viene individuato nella
notificazione dell’atto, mentre secondo altra tesi al momento della
trascrizione del pignoramento, considerata quale elemento essenziale rispetto alla produzione degli effetti ad esso collegati.
Al fine di individuare esattamente gli immobili da
porre in vendita e verificare la titolarità degli stessi in capo al debitore, nonché l'esistenza di eventuali ipoteche o altre formalità pregiudizievoli (garantendo così la posizione dell'
aggiudicatario e dei terzi estranei alla procedura), l'istanza di vendita deve essere accompagnata dal deposito dei documenti analiticamente elencati nel 2° co. della norma in esame (non è più richiesta l'indicazione dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica, la cui funzione era stata già ritenuta non essenziale in questa fase attesa l'irrilevanza delle loro risultanze ai fini dell'autorizzazione della vendita).
Inoltre, viene adesso previsto che le ricerche delle trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili pignorati devono estendersi al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento; scopo di tale previsione è da un lato quello di individuare eventuali creditori garantiti da iscrizioni ipotecarie ancora efficaci ex
art. 2847 del c.c. (ai quali va rivolto l'avviso di cui all'
art. 498 del c.p.c., essendo il loro privilegio destinato ad essere travolto dal c.d. "effetto purgativo" della
vendita forzata) e dall’altro quello di verificare, col maggior grado di certezza possibile, la proprietà dell'immobile in capo al debitore esecutato.
La predetta documentazione può essere sostituita da un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei
registri immobiliari; si tratta di un atto rientrante nella categoria delle certificazioni in senso proprio, non dotato dell'efficacia probatoria privilegiata dell'
atto pubblico, in quanto attestante fatti o atti dei quali il notaio ha acquisito conoscenza indiretta attraverso la consultazione dei registri immobiliari e catastali.
Nuovo è il regime sanzionatorio collegato al mancato rispetto del termine, originario, prorogato o assegnato dal giudice per l'integrazione; viene infatti previsto che se la documentazione è carente rispetto ad alcuni soltanto dei beni pignorati, il giudice dovrà dichiarare l'inefficacia del pignoramento limitatamente a tali beni, ordinando, altresì, la cancellazione della trascrizione.
L'estinzione dell'intera procedura, che il testo anteriormente in vigore prevedeva quale unica sanzione per il mancato rispetto del termine, è invece dichiarata nei soli casi in cui non vi siano altri beni pignorati.
In ordine ai “giusti motivi” che devono essere posti a fondamento della richiesta di proroga, va detto che la prova della loro esistenza può essere fornita presuntivamente sulla base dei tempi ordinari occorrenti, a seguito della richiesta del creditore, per il rilascio dei certificati di cui prima si è detto.
Il diniego della proroga del termine deve equipararsi, quanto al rimedio applicabile, alla dichiarazione di estinzione della procedura o di inefficacia parziale del pignoramento, risolvendosi in uno di questi provvedimenti.
Malgrado il tenore letterale della disposizione, si ritiene che il deposito della documentazione possa essere effettuato non solo dal creditore che richiede la vendita, ma anche da uno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; ovvero, secondo alcuni, da ogni creditore, munito o non munito di titolo.
Qualora il giudice ritenga che la documentazione depositata nei termini (originari o prorogati) sia incompleta, dovrà assegnare al creditore un ulteriore termine di centoventi giorni per integrarla.
L'
inefficacia del pignoramento è dichiarata dal giudice dell'esecuzione dopo aver sentito le parti e, quindi, dopo aver disposto la convocazione delle stesse a un'udienza; trattasi di previsione già contenuta nell’1
art. 172 delle disp. att. c.p.c., la quale denota la volontà del legislatore di smentire l'uso degli uffici giudiziari di provvedere in merito senza audizione delle parti.
Resta immutata l'affermazione del potere del giudice di dichiarare anche d’ufficio l'inefficacia del pignoramento o l'estinzione della procedura, così confermando la diversa regola rispetto alla generale disciplina dell'estinzione di cui all'
art. 630 del c.p.c., che richiede l'eccezione della parte interessata.
La relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio, e quindi sia dal
terzo acquirente del bene pignorato che dal debitore esecutato.
E’ stato di recente chiarito che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'
art. 630 del c.p.c. (ossia il
reclamo al collegio), il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione, a nulla rilevando la causa dell'estinzione.
Legittimato alla proposizione del reclamo è anche l'esecutato, come testualmente dispone il novellato terzo comma dell’
art. 630 del c.p.c..
L'art. 1, 5° co., lett. d), L. 28.12.2005, n. 263 ha abrogato l'
art. 173 delle disp. att. c.p.c., che imponeva la pubblicità dell'istanza di vendita a cura del
cancelliere, a norma dell'
art. 490 del c.p.c., almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza ex
art. 569 del c.p.c..
La Riforma Cartabia ha modificato questa norma nell’intendo di incidere sul “fattore tempo” del processo di
espropriazione forzata.
Infatti, sono stati ridotti a quarantacinque giorni (non più sessanta) i termini per il deposito della documentazione di cui a secondo comma nonchè per l’eventuale proroga.