Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 567 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di vendita

Dispositivo dell'art. 567 Codice di procedura civile

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato [569; c.c. 2919 ss.](1).

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari(2)(7).

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati(7).

Note

(1) Il creditore pignorante o gli intervenuti devono rispettare il termine di 10 giorni (v. 501) dal pignoramento per proporre l'istanza di vendita. Si tratta di un termine dilatorio che, nel caso in cui non venga rispettato non determina la nullità dell'istanza proposta, ma soltanto la fissazione dell'udienza per la vendita successivamente a tale termine.
(2) L'istanza di vendita deve essere corredata da numerosi documenti. Sono richiesti:
-estratto del catasto e delle mappe censuarie al fine di identificare il bene da vendere;
-il certificato delle iscrizioni al fine di individuare i creditori che hanno un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri ed ai quali bisogna notificare l'avviso dell'espropriazione (v. 498);
-il certificato delle trascrizioni serve per individuare il proprietario del bene da espropriare.
Se i documenti sopra elencati non vengono depositati unitamente al ricorso, la conseguenza è l'improseguibilità della procedura espropriativa che potrà riprendere solo quando avverrà il deposito degli atti richiesti.
(3) E' bene precisare che il presente articolo è stato modificato dalla l. 3-8-1998, n. 302, prevedendo la sostituibilità dei documenti con un unico certificato in cui il notaio attesta le risultanze delle visure catastali. L'originario secondo comma è stato sostituito dagli attuali 2°, 3° e 4° co., ex art. 1, l. 3-8-1998, n. 302, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai.
(5) Se la proroga non è richiesta o non è concessa, o se il creditore non provvede ad integrare la documentazione nel termine assegnato, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza, previa audizione delle parti, l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione, disponendo la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dichiarando l'estinzione del processo esecutivo.
(6) Il precedente termine "centoventi" è stato sostituito da "sessanta" dall'art. 13 del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.
(7) Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 567 Codice di procedura civile

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 501 del c.p.c., ed in conformità al principio generale di cui all’art. 486 del c.p.c., occorre presentare l’istanza di vendita, mediante ricorso sottoscritto da difensore munito di procura.
Poiché si tratta di un atto di impulso della procedura, la legittimazione a presentare tale istanza va riconosciuta ai soli creditori muniti di titolo esecutivo, i quali, ex art. 500 del c.p.c., hanno il potere di provocare gli atti dell’espropriazione.
Il momento iniziale di decorrenza del termine si fa coincidere con quello di perfezionamento del pignoramento, che secondo una prima tesi viene individuato nella notificazione dell’atto, mentre secondo altra tesi al momento della trascrizione del pignoramento, considerata quale elemento essenziale rispetto alla produzione degli effetti ad esso collegati.

Al fine di individuare esattamente gli immobili da porre in vendita e verificare la titolarità degli stessi in capo al debitore, nonché l'esistenza di eventuali ipoteche o altre formalità pregiudizievoli (garantendo così la posizione dell'aggiudicatario e dei terzi estranei alla procedura), l'istanza di vendita deve essere accompagnata dal deposito dei documenti analiticamente elencati nel 2° co. della norma in esame (non è più richiesta l'indicazione dell'estratto delle mappe censuarie e del certificato di destinazione urbanistica, la cui funzione era stata già ritenuta non essenziale in questa fase attesa l'irrilevanza delle loro risultanze ai fini dell'autorizzazione della vendita).

Inoltre, viene adesso previsto che le ricerche delle trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili pignorati devono estendersi al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento; scopo di tale previsione è da un lato quello di individuare eventuali creditori garantiti da iscrizioni ipotecarie ancora efficaci ex art. 2847 del c.c. (ai quali va rivolto l'avviso di cui all' art. 498 del c.p.c., essendo il loro privilegio destinato ad essere travolto dal c.d. "effetto purgativo" della vendita forzata) e dall’altro quello di verificare, col maggior grado di certezza possibile, la proprietà dell'immobile in capo al debitore esecutato.

La predetta documentazione può essere sostituita da un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; si tratta di un atto rientrante nella categoria delle certificazioni in senso proprio, non dotato dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, in quanto attestante fatti o atti dei quali il notaio ha acquisito conoscenza indiretta attraverso la consultazione dei registri immobiliari e catastali.

Nuovo è il regime sanzionatorio collegato al mancato rispetto del termine, originario, prorogato o assegnato dal giudice per l'integrazione; viene infatti previsto che se la documentazione è carente rispetto ad alcuni soltanto dei beni pignorati, il giudice dovrà dichiarare l'inefficacia del pignoramento limitatamente a tali beni, ordinando, altresì, la cancellazione della trascrizione.
L'estinzione dell'intera procedura, che il testo anteriormente in vigore prevedeva quale unica sanzione per il mancato rispetto del termine, è invece dichiarata nei soli casi in cui non vi siano altri beni pignorati.

In ordine ai “giusti motivi” che devono essere posti a fondamento della richiesta di proroga, va detto che la prova della loro esistenza può essere fornita presuntivamente sulla base dei tempi ordinari occorrenti, a seguito della richiesta del creditore, per il rilascio dei certificati di cui prima si è detto.

Il diniego della proroga del termine deve equipararsi, quanto al rimedio applicabile, alla dichiarazione di estinzione della procedura o di inefficacia parziale del pignoramento, risolvendosi in uno di questi provvedimenti.
Malgrado il tenore letterale della disposizione, si ritiene che il deposito della documentazione possa essere effettuato non solo dal creditore che richiede la vendita, ma anche da uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; ovvero, secondo alcuni, da ogni creditore, munito o non munito di titolo.
Qualora il giudice ritenga che la documentazione depositata nei termini (originari o prorogati) sia incompleta, dovrà assegnare al creditore un ulteriore termine di centoventi giorni per integrarla.

L'inefficacia del pignoramento è dichiarata dal giudice dell'esecuzione dopo aver sentito le parti e, quindi, dopo aver disposto la convocazione delle stesse a un'udienza; trattasi di previsione già contenuta nell’1art. 172 delle disp. att. c.p.c., la quale denota la volontà del legislatore di smentire l'uso degli uffici giudiziari di provvedere in merito senza audizione delle parti.

Resta immutata l'affermazione del potere del giudice di dichiarare anche d’ufficio l'inefficacia del pignoramento o l'estinzione della procedura, così confermando la diversa regola rispetto alla generale disciplina dell'estinzione di cui all' art. 630 del c.p.c., che richiede l'eccezione della parte interessata.

La relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio, e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato che dal debitore esecutato.
E’ stato di recente chiarito che tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall' art. 630 del c.p.c. (ossia il reclamo al collegio), il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione, a nulla rilevando la causa dell'estinzione.
Legittimato alla proposizione del reclamo è anche l'esecutato, come testualmente dispone il novellato terzo comma dell’art. 630 del c.p.c..

L'art. 1, 5° co., lett. d), L. 28.12.2005, n. 263 ha abrogato l'art. 173 delle disp. att. c.p.c., che imponeva la pubblicità dell'istanza di vendita a cura del cancelliere, a norma dell'art. 490 del c.p.c., almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza ex art. 569 del c.p.c..


La Riforma Cartabia ha modificato questa norma nell’intendo di incidere sul “fattore tempo” del processo di espropriazione forzata.
Infatti, sono stati ridotti a quarantacinque giorni (non più sessanta) i termini per il deposito della documentazione di cui a secondo comma nonchè per l’eventuale proroga.

Massime relative all'art. 567 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30110/2019

In tema di esecuzione forzata immobiliare, la rilevabilità d'ufficio dell'estinzione del processo esecutivo per il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c. (sia nel testo anteriore che successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005), fa sì che ad essa non possano applicarsi le preclusioni relative all'eccezione di estinzione riservata alla parte ex art. 630 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il rilievo d'ufficio è consentito sino alla data di aggiudicazione dell'immobile pignorato.

Cass. civ. n. 15597/2019

In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.

Cass. civ. n. 11638/2014

Nell'espropriazione immobiliare, spetta al giudice dell'esecuzione verificare d'ufficio la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente, ovvero integrata per ordine dello stesso giudice ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in suo favore.

Cass. civ. n. 10009/2014

In tema di espropriazione immobiliare, l'assegnazione di un termine al creditore per integrare la documentazione ipocatastale, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, non è subordinata al preventivo vaglio di sussistenza dei "giusti motivi" da parte del giudice, non rilevando che il termine originario fosse decorso nella vigenza della disciplina preesistente (la quale non distingueva l'ipotesi dell'incompletezza della documentazione da quella dell'omesso deposito), in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 sexies, del d.l. n. 35 cit., le norme precedentemente in vigore continuano ad applicarsi soltanto con riferimento alla fase della vendita regolata dall'ordinanza emessa prima del 1 marzo 2006.

Cass. civ. n. 5539/2012

Poiché l'estinzione del processo esecutivo per omesso deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma secondo, c.p.c. (ovvero del certificato notarile sostitutivo) può essere dichiarata anche d'ufficio, la relativa statuizione può essere sollecitata non solo dalle parti in senso stretto del giudizio, ma anche da chiunque possa trarne un vantaggio: e quindi sia dal terzo acquirente del bene pignorato, sia dal debitore esecutato, a nulla rilevando né che sia quest'ultimo stato dichiarato fallito, né che vi sia l'opposizione del curatore.

Cass. civ. n. 18366/2010

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'istanza di vendita venga depositata fuori termine, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, il debitore non ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di fissazione di udienza, ex art. 569, primo comma, c.p.c., ma deve proporre istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovvero nell'udienza per la fissazione della vendita.

Cass. civ. n. 12429/2008

In tema di espropriazione immobiliare, il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di vendita proposta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., a causa dell'erroneità dei dati contenuti nella trascrizione del pignoramento relativamente al soggetto contro il quale la formalità risulta eseguita, tale da ingenerare una reale ed insuperabile incertezza sulla sua individuazione, non costituisce il rilievo di una nullità d'ufficio, ma attiene all'esercizio del potere di valutare la fondatezza e la ritualità delle istanze e degli adempimenti previsti nella procedura esecutiva, ed integra una forma di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura. (Fattispecie in cui l'esecuzione risultava diretta nei confronti di una persona fisica, mentre la nota di trascrizione del pignoramento recava l'indicazione «Hotel di » priva delle generalità dell'esecutato e, inoltre, dagli atti emergeva che era stata depositata da quest'ultimo una certificazione negativa sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a suo carico ).

Cass. civ. n. 16053/2003

Ai fini del riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'inosservanza del conservatore dei registri immobiliari al compito, affidatogli dall'art. 567 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche recate dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, di rilasciare, ad istanza del creditore procedente, il certificato delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato — documento di esclusiva pertinenza del conservatore, la mancanza del quale preclude l'ordinanza di vendita —, ancorché imputabile ad oggettive ed insormontabili difficoltà, e non a dolo o colpa, determina un ritardo riferibile ad «autorità chiamata a contribuire alla definizione del processo» alla stregua dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89. Ciò in quanto, pur non potendo essere assimilata alla «chiamata» effettuata dal giudice quella operata direttamente dalla legge processuale, le ampie previsioni del detto art. 2 abbracciano, oltre alle vicende interne all'ufficio giudiziario ed alla sua organizzazione, gli atti e comportamenti degli organi amministrativi, il cui apporto condizioni la proseguibilità del procedimento, atteso che, in tal caso, le loro eventuali inefficienze e disfunzioni si traducono necessariamente in inefficienze e disfunzioni del complessivo sistema approntato dall'ordinamento per offrire risposta alla domanda di giustizia.

Cass. civ. n. 6067/1978

Il deposito dei documenti che, a norma del capoverso dell'art. 567 c.p.c., debbono accompagnare l'istanza di vendita, costituisce un onere del creditore per l'ulteriore svolgimento del processo esecutivo, e, pertanto, la mancanza di tale adempimento non comporta l'improcedibilità dell'istanza di vendita, ma produce soltanto la quiescenza della procedura d'espropriazione, che riprende il suo corso, non appena avvenga il suddetto deposito; tuttavia il debitore può proporre istanza al giudice dell'esecuzione, perché, dopo avere concesso al creditore un termine per il deposito, pronunci il rigetto dell'istanza di vendita nella perdurante inattività del creditore stesso.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!