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Articolo 2916 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Ipoteche e privilegi

Dispositivo dell'art. 2916 Codice Civile

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto:

  1. 1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento(1);
  2. 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento;
  3. 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Note

(1) Rispetto alla gestione dell'ipoteca giudiziale nel corso della procedura esecutiva, il precedente codice del 1865 non esprimeva alcuna disposizione, invece il codice attuale, proprio nell'ambito della presente norma, ne sancisce l'esplicita equiparazione alla forma ipotecaria volontaria, prevedendone pertanto, se iscritta dopo il momento del pignoramento, l'inopponibilità.

Ratio Legis

La disposizione in commento è sempre ispirata al principio della certezza del diritto e stabilisce che, qualora sui beni esecutati gravino garanzie ipotecarie, forme di privilegio od altre legittime cause di prelazione ex art. 2741, queste possano essere fatte valere nei confronti del creditore pignorato soltanto se corredate da data certa anteriore al pignoramento.

Spiegazione dell'art. 2916 Codice Civile

Inefficacia delle ipoteche e dei privilegi sui beni pignorati

In applicazione del principio secondo il quale il vincolo del pignoramento non impedisce al debitore di disporre del bene pignorato ma rende solo inefficaci i relativi atti di disposizione nei confronti dei creditori, l’articolo in esame risolve alcune questioni, un tempo assai controverse, sotto il regime del codice del 1865.

a) Innanzitutto si chiarisce che il divieto di alienare, come si dice correntemente, contenuto nell’ art. 2913 del c.c., comprende altresì quello di disporre degli immobili pignorati in modo pregiudizievole alla conservazione della garanzia patrimoniale a favore dei creditori. Sotto il codice del 1865, se era pacifico che tale divieto comprendesse anche quello di costituire diritti di usufrutto o di servitù sulla cosa pignorata, al contrario era assai controverso se comprendesse servitù sulla cosa pignorata, di iscrivere ipoteche. L'opinione affermativa che da ultimo poteva dirsi dominante, limitava in genere tale divieto alle sole ipoteche convenzionali, escludendo quindi le giudiziali, in quanto esse non dipendono dalla volontà del debitore.

Il nuovo codice ha preferito invece dichiarare l'inefficacia anche delle ipoteche giudiziali, dato che attraverso il processo il debitore potrebbe eludere all'impedimento di porre in essere zione dell'immobile pignorato. Sono da ritenersi invalide, pertanto, le ipoteche volontarie e quelle legali, le quali ripetono la loro fonte, mediatamente o immediatamente, in una manifestazione di volontà negoziale del debitore.

b) Sono pure inefficaci, se iscritti dopo il pignoramento, quei pri­vilegi che debbono essere trascritti per produrre i propri effetti :così è, ad esempio, per il privilegio del venditore di macchine (art. 2762). Si noti che l'inefficacia sussiste anche se il credito relativo è sorto prima del pignoramento.

c) A maggiore ragione deve essere inefficace il privilegio per crediti sorti successivamente al pignoramento, dato che il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745).

È da osservare piuttosto, in linea generale, che rispetto all'ipoteca ed ai privilegi costituiti dopo il pignoramento, l'articolo in esame non parla di inefficacia nei confronti del creditore procedente o degli inter­venienti ma di irrilevanza delle garanzie stesse nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione. Non è il caso di indagare qui la portata di questa formulazione, che pare del resto giustificata di ciò che l’efficacia dell’ipoteca come del privilegio si manifesta quale causa di prelazione, e quindi in sede di distribuzione del ricavo della vendita forzata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1189 Con il pignoramento le cose che ne sono oggetto vengono sottratte al potere di disposizione del debitore, nei imiti in cui mediante questo potere gli sarebbe altrimenti lecito influire sulla loro destinazione all'esecuzione. Nessun dubbio pertanto poteva sussistere circa la necessità della disposizione dell'art. 2913 del c.c., che corrisponde, del resto, a principi già affermati dalla dottrina, in correlazione ai quali si presenta come un miglioramento della formula dell'art. 2085 del codice civile del 1865. E' noto che questo aveva fatto sorgere questioni, variamente risolte, specie intorno a due punti: se gli atti vietati, posteriori al pignoramento, fossero nulli, annullabili o semplicemente inefficaci e nei confronti di quali creditori; se, infine, atti compiuti prima del pignoramento, ma resi pubblici dopo questo, fossero o no opponibili al creditore pignorante. Sul primo punto aveva finito col prevalere l'opinione che gli atti fossero inefficaci soltanto, perché non opponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nell'esecuzione: e ciò è ora chiarito dall'art. 2913. Sul secondo punto l'opinione dominante riconosceva piena efficacia agli atti di disposizione trascritti posteriormente alla trascrizione del precetto, per la ragione che, non avendo il creditore procedente acquistato, con la trascrizione del precetto, diritti sull'immobile, e non essendo perciò terzo ai sensi dell'art. 1942 del codice precedente, la trascrizione si riteneva non necessaria nei suoi confronti. Ma se a questa conclusione si era portati sulla base del sistema del 1865, è però certo che così si ammetteva la possibilità di sorprese a danno del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione. Ho ritenuto opportuno di accogliere i voti espressi da una parte della dottrina, risolvendo la questione nell'unico senso compatibile con la tutela delle espropriazioni. Gli art. 2914 del c.c. e art. 2915 del c.c. dispongono pertanto che le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché gli atti che importano vincoli d'indisponibilità, come il vincolo dotale, quello derivante dalla comunione dei beni tra coniugi o dalla costituzione del patrimonio familiare, e le domande in genere per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione non sono opponibili al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono stati trascritti anteriormente al pignoramento. Per gli atti non soggetti a speciali forme di pubblicità, la loro efficacia nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione è dall'art. 2914 condizionata alla certezza dell'anteriorità della loro data rispetto al pignoramento, salvo, quanto alle alienazioni di beni mobili non iscritti in pubblici registri, che anteriormente al pignoramento sia stato trasferito il possesso del bene alienato. A risolvere un'altra antica controversia, se, cioè, il divieto di alienazione dei beni immobili successivamente alla trascrizione del precetto, posto dall'art. 2085 del codice civile del 1865, comprendesse anche l'iscrizione dì ipoteche (come dai più giustamente si è sostenuto, ma di solito soltanto per le ipoteche convenzionali) provvede l'art. 2916 del c.c., secondo cui nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, non si tiene conto delle ipoteche, anche giudiziali, iscritte posteriormente al pignoramento. Disposizione analoga è dettata circa quei privilegi per la cui efficacia si esige l'iscrizione. Del pari non si tiene conto dei privilegi per crediti sorti dopo che il pignoramento sia stato eseguito. Quanto alle cessioni e alle liberazioni di pigioni e di fitti consentite dall'espropriato, l'opponibilità di esse al creditore pignorante e ai creditori che intervengono nell'esecuzione è regolata dall'art. 2918 del c.c. in armonia con le disposizioni dell'art. 2812 del c.c., quarto e quinto comma, che ne disciplinano l'opponibilità nei confronti dei creditori ipotecari. Ulteriore conseguenza dell'indisponibilità del bene pignorato è la disposizione dell'art. 2917 del c.c., che toglie efficacia alle cause di estinzione del credito pignorato, se posteriori al pignoramento.

Massime relative all'art. 2916 Codice Civile

Cass. civ. n. 5508/2021

Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell'esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessitą di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalitą non assume funzione costitutiva, bensģ latamente dichiarativa.

Cass. civ. n. 23667/2017

Ai sensi dell'art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall'esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.

Cass. civ. n. 5511/2000

Nel concordato preventivo, sia esso remissorio-solutorio che con cessione dei beni, i limiti alla generale opponibilitą ai creditori degli atti compiuti dal debitore sul proprio patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168 della legge fallimentare (che riguardano solo gli atti successivi all'apertura della procedura). Pertanto deve escludersi che, dopo la ammissione del debitore al concordato preventivo e la conseguente temporanea improseguibilitą della esecuzione individuale ai sensi del primo comma dell'art. 168 della legge fallimentare, permangano ancora a vantaggio di tutti i creditori gli effetti conservativi del pignoramento singolare e che, quindi, l'ipoteca iscritta dopo il pignoramento, ma prima dell'ammissione del debitore al concordato preventivo, non sia opponibile alla massa di creditori, non potendo trovare applicazione, con riferimento a tale procedura concorsuale, l'art. 2916 n. 1) c.c., che stabilisce la inefficacia (relativa) delle ipoteche sorte dopo il pignoramento.

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