Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti secondo il codice del 1865
Il disposto annotato intende troncare i lunghi dibattiti, relativi alla interpretazione dell'art. 687, ult. cpv., cod. proc. civ. 1865, secondo il vale non erano opponibili all'acquirente le anticipazioni ed i fitti di pigioni fatte non in conformità alle consuetudini locali. In particolare si discusse come l'art. 1932, n. 7 (che prevedeva la trascrizione degli atti importanti cessioni o liberazioni per oltre il triennio) potesse accordarsi con l'art. 687 cit. L'opinione prevalente era nel senso che le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti per un periodo superiore ai tre anni fossero opponibili all'acquirente quando fossero conformi alle consuetudini locali, oltre che regolarmente trascritte.
Sistema dell'art. 2924
Il nuovo legislatore ha ritenuto poco soddisfacente codesta tendenza (v. Rel. min , n. 129) ed ha stabilito che tanto le cessioni quanto le liberazioni superiori ai tre anni sono opponibili all'acquirente, in quanto vengano trascritte anteriormente al pignoramento. La trascrizione, infatti, costituisce una formalità sufficiente per porre il compratore in grado di conoscere atti, come le cessioni e le liberazioni, che possono menomare l'utilità dell'immobile venduto.
Esegesi
Malgrado la lodevole intenzione del legislatore, il testo del presente articolo non si può dire tuttavia troppo perspicuo dalla lettera di esso parrebbe che le sole cessioni e le liberazioni per oltre un triennio siano opponibili all'acquirente, in quanto trascritte regolarmente prima del pignoramento. Dalla Relazione, tuttavia, si trae che la norma in questione voleva risolvere soprattutto il dubbio insorto nell'interpretazione dell'art. 687, ult. cpv., cod. proc. civ. vecchio, relativo alle cessioni e le liberazioni ultratriennali, chiarendo che, rispetto a esse, non è necessario, oltre alla tempestiva iscrizione, anche il requisito della conformità agli usi locali.
È certo, però, che il dettato dell' articolo non è affatto felice, anche perché nell’ultima fase sbucano improvvisamente le anticipazioni, fatte in conformità degli usi predetti che, almeno ad una prima lettura, non si sa in quale rapporto siano con le liberazioni ultratriennali. Per fortuna, un'interpretazione sistematica dell'art. 2924 non è difficile, specie tenendo conto dei resultati, cui è pervenuta parte della dottrina, rispetto al vecchio codice. È pacifico, infatti, che le cessioni e le liberazioni di pigioni o di fitti per oltre un triennio debbono essere trascritte per venire opposte all'acquirente; le anticipazioni di fitti o pigioni per un termine inferiore ai tre anni sono opponibili a quest'ultimo solamente se fatte in conformità degli usi locali, a differenza, pertanto, di quanto avviene rispetto alla vendita volontaria.Quid juris, allora, delle cessioni inferiori ai tre anni ? È dubbio se rispetto ad esse si possa invocare il principio della conformità agli usi locali, e se in mancanza di norma espressa sia da ritenere applicabile il principio generale, secondo il quale le cessioni di pigioni o di fitti per un periodo inferiore ai tre anni è opponibile, indipendentemente dalla trascrizione, in quanto hanno data certa anteriore al pignoramento oppure, in mancanza di questa, per un periodo non superiore ad un anno dalla data del pignoramento, dato che l'articolo in esame sembra abbia voluto appunto derogare parzialmente agli artt. 2812 e 2918.