Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309(1).
Note
(1)
La norma è stata introdotta dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, che ne ha comportato lo scorporo dall'art.335, in materia di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un provvedimento penale o dall'autorità amministrativa, con cui condivide la struttura. Si differenzia da questa disposizione, oltre che per la procedibilità a querela di parte, dal presupposto qui considerato nel pignoramento o nel sequestro conservativo/giudiziario.