Il codice civile, difatti, nel Titolo IX, intitolato "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio" prevede, all'art. 316 bis, in primo luogo, che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ciò riguarda, quindi, anche le coppie non sposate.
La norma, inoltre, statuisce che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La legge, quindi, individua una responsabilità sussidiaria dei nonni, che hanno un dovere di mantenere i nipoti, ma solo nel caso di impossibilità economica dei genitori. Di conseguenza, ad esempio, se un genitore non paga il mantenimento dovuto ma ha le possibilità economiche per farlo, l'altro non potrà adire l'autorità giudiziaria per chiedere tale mantenimento ai nonni, ma dovrà agire contro l'ex-coniuge.
In particolare, dovrà notificargli l'atto di precetto e, nel caso di inadempimento, proseguire con il pignoramento. In tal modo sarà possibile, ad esempio, andare a rivalersi sullo stipendio dell'ex-coniuge, pignorabile nel limite di un quinto.
Parimenti, non è possibile richiedere l'assegno di mantenimento ai nonni qualora, nonostante l'inadempimento dell'ex-coniuge, il genitore tenuto a ricevere l'assegno abbia comunque capacità economiche adeguate a mantenere il figlio.
Ciò è stato evidenziato anche dalla Corte di Cassazione che, in particolare con l'ordinanza n. 28446/2023, ha affermato che l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi.
La Suprema Corte ha specificato che, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis, comma 1 del codice civile e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
Questi sono quindi i presupposti per richiedere il contributo ai nonni, secondo la Corte di Cassazione, che ha altresì specificato che l'obbligo gravante sugli ascendenti ex art. 316-bis c.c. investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore.
Questo significa che, nel caso si voglia richiedere il mantenimento ai nonni, si dovrà agire nei confronti di tutti quelli in vita, e non semplicemente dei genitori del padre o della madre inadempiente.
Ma in che misura i nonni sono tenuti a contribuire? Naturalmente, così come, nel determinare l'assegno di mantenimento dovuto da un genitore, si tiene conto delle sue capacità economiche, parimenti dovrà tenersi conto delle condizioni economiche dei nonni, nel caso questi siano chiamati a provvedere alle necessità dei nipoti.
Inoltre, è possibile che il contributo richiesto agli ascendenti sia solo parziale, qualora siano chiamati soltanto ad un'integrazione della somma occorrente per le necessità primarie dei nipoti.
Al riguardo, la Cassazione ha affermato, con ordinanza n. 13345/2023, che, ove le esigenze di vita della prole non possano essere soddisfatte solo dal genitore affidatario, i nonni, la cui posizione economica deve essere adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo.
Inoltre, considerando che, appunto, presupposto per l'obbligo di adempimento degli ascendenti è che i genitori non abbiano possibilità economica per provvedere al mantenimento dei figli, nel caso in cui i nonni siano tenuti a versare il mantenimento, tale dovere cessa qualora la situazione muti e i genitori siano in grado di provvedere alla prole.