La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento [492, 513, 518 c.p.c.] o, in mancanza di questo [502 c.p.c.], alla data della notificazione del precetto [479 c.p.c.]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [1470; 54 l. fall.](1).
Note
(1)
E' doveroso citare un orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ipotesi che il privilegio non possa essere esteso agli interessi maturati anteriormente all'anno in corso. Tuttavia, la maggior parte della giurisprudenza afferma che la prelazione si allarghi su tutti gli interessi, in virtù di un'interpretazione differente della congiunzione "
anche" indicata al comma 1 del presente articolo, con la conseguenza che secondo tale teoria non dovrebbe considerarsi nemmeno la limitazione posta di due annualità anteriori
ex art.
2855, in relazione all'ipoteca (v.
2808).