Trascorsi dieci giorni dal
pignoramento, è possibile proporre l’istanza di
vendita o di
assegnazione.
La forma da utilizzare è il
ricorso, il quale può essere presentato oltre che dal
creditore procedente, anche dai
creditori intervenuti, purché muniti di
titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente (va depositata presso la
cancelleria del
giudice dell’esecuzione).
Occorre precisare che soltanto la formulazione della prima istanza di assegnazione richiede il possesso del titolo esecutivo, mentre una volta che la stessa sia stata proposta, ogni creditore può chiedere l'assegnazione.
Dal momento in cui vengono presentati, sia l'istanza di vendita che quella di assegnazione non possono essere revocate, ma il creditore potrà soltanto
rinunciare agli atti del processo esecutivo ex
art. 629 del c.p.c..
Se si tratta di beni del debitore già soggetti a
pegno o
ipoteca e per i quali, dunque, non è necessario procedere a pignoramento, il termine di dieci giorni si fa decorrere dalla
notificazione del
precetto.
Tale termine ha natura dilatoria e non
perentoria ed il suo mancato rispetto comporta l’invalidità della vendita o dell’assegnazione.
La seconda parte della norma prende in considerazione il caso in cui il pignoramento abbia colpito beni deteriorabili, consentendo l'istanza di vendita senza l'osservanza del termine dilatorio di dieci giorni.
Affinché un bene possa essere considerato deteriorabile occorre effettuare un'indagine concreta, la quale deve tener conto delle naturali qualità delle cose pignorate e di tutti gli elementi di fatto che possono incidere sulla relativa conservazione.
In dottrina è stato posto in evidenza che oggi la questione della deteriorabilità dei beni è assai meno importante di quanto non lo fosse nella vigenza del codice di rito del 1865, in quanto i moderni sistemi di conservazione delle merci consentono la loro conservazione per tempi che in passato erano impensabili.
In ordine all'istanza di immediata liquidazione forzata, è stato precisato che la stessa, pur potendo avvenire anche subito dopo il perfezionamento del pignoramento, deve essere proposta con separato ricorso, non potendo essere formulata nello stesso verbale di pignoramento.
Occorre evidenziare che non sempre è necessario proporre un'istanza di avvio della fase di liquidazione; infatti, tutte le volte in cui il pignoramento colpisca una somma di denaro o nel caso in cui il debitore abbia versato nelle mani dell'
ufficiale giudiziario come oggetto di pignoramento una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese aumentato di 2/10 (così
art. 494 del c.p.c. comma 3), o ancora nel caso di conversione del pignoramento, ex
art. 495 del c.p.c., non sarà necessario presentare un'istanza di vendita forzata, in quanto si potrà procedere direttamente alla
distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 509 e ss. c.p.c.
Per effetto del combinato disposto della norma in commento e dell’
art. 497 del c.p.c., il deposito dell'istanza di liquidazione forzata deve avvenire nel rispetto sia del termine acceleratorio di 90 giorni sia di quello dilatorio di almeno 10 giorni dall'avvenuto pignoramento, a pena di
nullità dell'atto di trasferimento forzato, vendita o assegnazione.