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Articolo 501 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine dilatorio del pignoramento

Dispositivo dell'art. 501 Codice di procedura civile

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (1) non può essere proposta se non decorsi dieci giorni (2) dal pignoramento (3), tranne che per le cose deteriorabili(4), delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].

Note

(1) L'istanza di vendita o di assegnazione viene proposta con ricorso trascorsi necessariamente dieci giorni dal pignoramento. Può essere presentata oltre che dal creditore procedente, anche dai creditori intervenuti, purché essi siano muniti di titolo esecutivo e siano intervenuti tempestivamente.
(2) Nelle ipotesi in cui il bene del debitore sia soggetto a pegno o ad ipoteca e non sia necessario il pignoramento, il termine di dieci giorni, prima del quale non è possibile proporre istanza di vendita, decorre dalla notificazione del precetto (v. 502).
(3) La presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione prima del termine di dieci giorni dal pignoramento comporta l'invalidità della vendita o dell'assegnazione. Tale termine è dilatorio e non perentorio e ad esso non si applica la sospensione del decorso dei termini prevista dalla l. 7-10-1969, n. 742.
Inoltre, tale termine decorre da momenti diversi a seconda del tipo di espropriazione; ad esempio, decorre dalla notifica dell'atto al debitore nell'espropriazione immobiliare, dalla notifica dell'atto al debitore e al terzo pignorato nell'espropriazione mobiliare presso terzi e dall'esaurimento delle operazioni di ricerca nell'espropriazione mobiliare presso il debitore.
(4) La natura deteriorabile del bene mobile pignorato rende ammissibile l'istanza di vendita senza l'osservanza del termine dilatorio di dieci giorni. L'individuazione di tale natura non può essere fissata per categorie di beni astrattamente considerati, bensì tramite un'indagine concreta che tenga conto delle naturali qualità delle cose pignorate e di tutti gli elementi di fatto che possono incidere sulla relativa conservazione.

Brocardi

Bonorum venditio

Spiegazione dell'art. 501 Codice di procedura civile

Trascorsi dieci giorni dal pignoramento, è possibile proporre l’istanza di vendita o di assegnazione.
La forma da utilizzare è il ricorso, il quale può essere presentato oltre che dal creditore procedente, anche dai creditori intervenuti, purché muniti di titolo esecutivo ed intervenuti tempestivamente (va depositata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione).
Occorre precisare che soltanto la formulazione della prima istanza di assegnazione richiede il possesso del titolo esecutivo, mentre una volta che la stessa sia stata proposta, ogni creditore può chiedere l'assegnazione.
Dal momento in cui vengono presentati, sia l'istanza di vendita che quella di assegnazione non possono essere revocate, ma il creditore potrà soltanto rinunciare agli atti del processo esecutivo ex art. 629 del c.p.c..

Se si tratta di beni del debitore già soggetti a pegno o ipoteca e per i quali, dunque, non è necessario procedere a pignoramento, il termine di dieci giorni si fa decorrere dalla notificazione del precetto.

Tale termine ha natura dilatoria e non perentoria ed il suo mancato rispetto comporta l’invalidità della vendita o dell’assegnazione.

La seconda parte della norma prende in considerazione il caso in cui il pignoramento abbia colpito beni deteriorabili, consentendo l'istanza di vendita senza l'osservanza del termine dilatorio di dieci giorni.
Affinché un bene possa essere considerato deteriorabile occorre effettuare un'indagine concreta, la quale deve tener conto delle naturali qualità delle cose pignorate e di tutti gli elementi di fatto che possono incidere sulla relativa conservazione.

In dottrina è stato posto in evidenza che oggi la questione della deteriorabilità dei beni è assai meno importante di quanto non lo fosse nella vigenza del codice di rito del 1865, in quanto i moderni sistemi di conservazione delle merci consentono la loro conservazione per tempi che in passato erano impensabili.
In ordine all'istanza di immediata liquidazione forzata, è stato precisato che la stessa, pur potendo avvenire anche subito dopo il perfezionamento del pignoramento, deve essere proposta con separato ricorso, non potendo essere formulata nello stesso verbale di pignoramento.

Occorre evidenziare che non sempre è necessario proporre un'istanza di avvio della fase di liquidazione; infatti, tutte le volte in cui il pignoramento colpisca una somma di denaro o nel caso in cui il debitore abbia versato nelle mani dell'ufficiale giudiziario come oggetto di pignoramento una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese aumentato di 2/10 (così art. 494 del c.p.c. comma 3), o ancora nel caso di conversione del pignoramento, ex art. 495 del c.p.c., non sarà necessario presentare un'istanza di vendita forzata, in quanto si potrà procedere direttamente alla distribuzione della somma ricavata, ai sensi degli artt. 509 e ss. c.p.c.

Per effetto del combinato disposto della norma in commento e dell’art. 497 del c.p.c., il deposito dell'istanza di liquidazione forzata deve avvenire nel rispetto sia del termine acceleratorio di 90 giorni sia di quello dilatorio di almeno 10 giorni dall'avvenuto pignoramento, a pena di nullità dell'atto di trasferimento forzato, vendita o assegnazione.

Massime relative all'art. 501 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 682/2012

Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 564/2003

In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'art. 501, c.p.c., disponendo che l'istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento — eccetto che per le cose deteriorabili — fissa un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, nè può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.

Cass. civ. n. 15630/2002

La nullità dell'istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 501 c.p.c., non rientra nell'ambito delle nullità — inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, primo e secondo comma e 617 c.p.c., rilevabili d'ufficio, come tali, dal giudice dell'esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l'interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.

Cass. civ. n. 133/1984

In relazione alle finalità satisfattive del processo esecutivo, la deteriorabilità delle cose pignorate, che consente, ai sensi dell'art. 501 c.p.c., la loro assegnazione o vendita immediata — con eccezione al criterio, stabilito in via generale che la relativa istanza non può essere proposta se non siano decorsi dieci giorni dal pignoramento — non va fissata per categorie di beni astrattamente considerati, in via generale, come potenzialmente alterabili, ma deve essere concretamente accertata e, quindi, riconosciuta tenendo conto, oltre che delle naturali qualità delle cose pignorate, di tutti gli elementi che, nella specifica situazione, possono di fatto incidere sulla relativa conservazione e far perdere alle stesse il loro valore di scambio. (Nella specie, il giudice del merito aveva reputato che il vino, in via di principio, costituisce un bene deteriorabile; la S.C., sulla scorta del principio che precede, ha cassato la relativa pronuncia, rilevando che occorreva valutare le concrete modalità di conservazione, le cure enologiche già praticate al momento del pignoramento, la sistemazione del prodotto in luogo idoneo).

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