La norma in esame disciplina, come può desumersi dalla sua stessa rubrica, il caso in cui, recatosi l’
ufficiale giudiziario presso il luogo di
residenza,
dimora o
domicilio o presso la
sede del debitore, quest’ultimo gli dichiari di essere pronto a pagare, versando immediatamente “
nelle mani” dello stesso ufficiale giudiziario procedente, per farne successiva consegna al
creditore, la somma per cui si procede oltre quella ulteriore dovuta per le spese.
In tal modo si consente al debitore, dopo la
notifica del
titolo e del
precetto, di adempiere, seppure tardivamente, all’
obbligazione in forza della quale il creditore si stava attivando coattivamente.
Si precisa che il pagamento deve avvenire in
denaro contante (a seguito della normativa antiriciclaggio per importi fino ad euro 2000,00, mentre con
assegno circolare per importi superiori), e ciò al fine di garantire il buon fine del pagamento, al quale conseguono, una volta effettuato, effetti liberatori immediati.
Secondo la tesi prevalente in dottrina, il
versamento della somma nelle mani dell'ufficiale giudiziario costituisce un vero e proprio atto sostanziale di pagamento, per mezzo del quale si estingue l'obbligazione (l'ufficiale giudiziario assume il ruolo di un
adiectus solutionis causa, individuato come tale dalla legge a ricevere il pagamento).
Per quanto concerne la disciplina del pagamento, questa è desumibile non dalle norme processuali, ma dalle regole sostanziali; si ritiene ammissibile anche il pagamento fatto da un terzo ai sensi e nei limiti di cui all'
art. 1180 del c.c., purché ovviamente il creditore non abbia un interesse all'esecuzione personale della
prestazione da parte del debitore.
Anche se tale forma di pagamento è in linea puramente teorica prevista per qualunque tipo di
esecuzione, in realtà essa può attuarsi concretamente solo nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, e ciò per le seguenti ragioni:
-
è necessario che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell'inizio del pignoramento, il che può avvenire solo con l’accesso sul luogo dello stesso ufficiale giudiziario;
-
non sarebbe materialmente possibile nei casi in cui la notifica non avvenga di persona, ma a mezzo del servizio postale, come può accadere nel caso dell'espropriazione immobiliare o presso terzi.
Il secondo comma consente al debitore, nel momento stesso in cui effettua il versamento, di fare riserva di ripetere la somma versata (c.d. riserva di restituzione).
In questo caso, però, non si produrrà l'immediato effetto liberatorio, poiché la riserva impedisce che vi sia il
riconoscimento del debito e la rinunzia alla contestazione dello stesso.
Parte della dottrina fa rilevare la superfluità di questa disposizione, in quanto la riserva di ripetere le somme può considerarsi come un effetto legale della previsione di cui all’
art. 2033 del c.c..
Secondo altra parte della dottrina, invece, la riserva è stata qui prevista al solo fine di evitare l'
acquiescenza del debitore alla
sentenza, con conseguente perdita del diritto all'
impugnazione.
Secondo il disposto dell'
art. 157 delle disp. att. c.p.c., in ogni caso l'ufficiale giudiziario deve redigere
processo verbale del versamento eseguito dal debitore e, nel caso di riserva di cui al secondo comma, ne fa menzione nello stesso processo verbale.
Il verbale andrà depositato in
cancelleria con la prova del versamento ed è annotato nel ruolo generale dell'esecuzione.
L’ultimo comma, infine, consente al debitore di evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro pari all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato del c.d. doppio decimo (ossia del 20%).
In questa seconda ipotesi l'intento del debitore non è quello di evitare il pagamento ma, ad esempio, quello di sollevare
opposizione.
A tal fine la norma gli dà la possibilità di evitare di subire il pignoramento di altri suoi beni e di far sottoporre a pegno la somma di denaro nella misura prevista.
La somma versata, dunque, non ha lo scopo di evitare il pignoramento ed estinguere il proprio debito, ma costituisce essa stessa oggetto del pignoramento in sostituzione dei beni del debitore.
Detta somma verrà depositata in cancelleria per essere convertita in un
deposito giudiziario; della stessa se ne potrà successivamente chiedere l’
assegnazione, divenendo superflua la fase della
vendita.
Il vantaggio per il creditore, infatti, consiste proprio nell'evitare i rischi della fase di liquidazione del bene aggredito, mentre per il debitore i vantaggi sono individuati nell'evitare il rischio di una vendita ad un prezzo molto più basso rispetto al reale valore di mercato, nell'evitare l'alienazione di cose che possano avere un valore affettivo ed infine nella possibilità di attutire il discredito dell'espropriazione.