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Articolo 494 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

Dispositivo dell'art. 494 Codice di procedura civile

Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore (1).

All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata [art. 157 delle disp. att. c.p.c.] (2).

Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (3).

Note

(1) In seguito alla notifica del titolo e del precetto, il debitore può evitare il pignoramento effettuando il pagamento del dovuto nelle mani dell'ufficiale giudiziario, adempiendo così, seppur tardivamente, alla obbligazione in forza della quale il creditore si stava attivando coattivamente. Si precisa che il pagamento deve avvenire in denaro contante a garanzia del buon fine e, una volta effettuato il pagamento, si avranno effetti liberatori immediati.
Tale forma di pagamento è prevista per qualsiasi tipo di esecuzione, tuttavia può attuarsi concretamente solo nell'espropriazione mobiliare. Invero, visto che è necessario che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell'inizio del pignoramento, solo in tale tipo di espropriazione può effettuarsi tempestivamente. Non risulta, altresì, possibile, nei casi in cui la notifica non avviene di persona, ma tramite servizio postale, come può verificarsi nell'espropriazione immobiliare o presso terzi.
(2) Se il pagamento viene effettuato con riserva di restituzione delle somma non si produrrà l'effetto liberatorio di cui alla nota 1, poiché in tal caso non vi è in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione dello stesso. Invero, in dottrina risulta assai dibattuta la qualificazione dello scopo di tale riserva. Secondo parte della dottrina, la disposizione in esame sarebbe superflua, in quanto la riserva di ripetere le somme è già prevista dall'art. 2033 c.c.. Diversamente, secondo altra parte della dottrina, la riserva è stata prevista al fine di evitare l'acquiescenza alla sentenza e la conseguente perdita del diritto all'impugnazione.
(3) Nel caso contemplato al terzo comma è bene precisare che l'intento del debitore non è quello di evitare il pagamento ma, ad esempio, quello di sollevare opposizione. In questo caso, la norma in esame gli dà la possibilità di evitare il pignoramento dei suoi beni versando una somma di denaro nella misura prevista. La somma in tal caso versata, non ha lo scopo di evitare il pignoramento ed estinguere il proprio debito, bensì costituisce l'oggetto del pignoramento in sostituzione dei beni del debitore. In tal caso, infatti, si viene a creare un pignoramento vero e proprio con la sola particolarità che diventa superflua la fase della vendita.

Ratio Legis

La ratio dell'articolo in commento si riscontra nell'esigenza di evitare il prodursi degli effetti negativi del pignoramento nei confronti del debitore esecutato. Infatti, al primo comma viene prevista, in favore del debitore, l'ultima possibilità di pagare i propri debiti ed evitare in extremis il pignoramento. Diversamente, il disposto del terzo comma non evita il pignoramento, bensì solo che esso ricada sulle cose del debitore, dando a quest'ultimo la possibilità, mediante il deposito di una somma di denaro, di farlo ricadere sulla somma versata.

Spiegazione dell'art. 494 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina, come può desumersi dalla sua stessa rubrica, il caso in cui, recatosi l’ufficiale giudiziario presso il luogo di residenza, dimora o domicilio o presso la sede del debitore, quest’ultimo gli dichiari di essere pronto a pagare, versando immediatamente “nelle mani” dello stesso ufficiale giudiziario procedente, per farne successiva consegna al creditore, la somma per cui si procede oltre quella ulteriore dovuta per le spese.
In tal modo si consente al debitore, dopo la notifica del titolo e del precetto, di adempiere, seppure tardivamente, all’obbligazione in forza della quale il creditore si stava attivando coattivamente.

Si precisa che il pagamento deve avvenire in denaro contante (a seguito della normativa antiriciclaggio per importi fino ad euro 2000,00, mentre con assegno circolare per importi superiori), e ciò al fine di garantire il buon fine del pagamento, al quale conseguono, una volta effettuato, effetti liberatori immediati.

Secondo la tesi prevalente in dottrina, il versamento della somma nelle mani dell'ufficiale giudiziario costituisce un vero e proprio atto sostanziale di pagamento, per mezzo del quale si estingue l'obbligazione (l'ufficiale giudiziario assume il ruolo di un adiectus solutionis causa, individuato come tale dalla legge a ricevere il pagamento).
Per quanto concerne la disciplina del pagamento, questa è desumibile non dalle norme processuali, ma dalle regole sostanziali; si ritiene ammissibile anche il pagamento fatto da un terzo ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1180 del c.c., purché ovviamente il creditore non abbia un interesse all'esecuzione personale della prestazione da parte del debitore.

Anche se tale forma di pagamento è in linea puramente teorica prevista per qualunque tipo di esecuzione, in realtà essa può attuarsi concretamente solo nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, e ciò per le seguenti ragioni:
  1. è necessario che il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell'inizio del pignoramento, il che può avvenire solo con l’accesso sul luogo dello stesso ufficiale giudiziario;
  2. non sarebbe materialmente possibile nei casi in cui la notifica non avvenga di persona, ma a mezzo del servizio postale, come può accadere nel caso dell'espropriazione immobiliare o presso terzi.

Il secondo comma consente al debitore, nel momento stesso in cui effettua il versamento, di fare riserva di ripetere la somma versata (c.d. riserva di restituzione).
In questo caso, però, non si produrrà l'immediato effetto liberatorio, poiché la riserva impedisce che vi sia il riconoscimento del debito e la rinunzia alla contestazione dello stesso.

Parte della dottrina fa rilevare la superfluità di questa disposizione, in quanto la riserva di ripetere le somme può considerarsi come un effetto legale della previsione di cui all’art. 2033 del c.c..

Secondo altra parte della dottrina, invece, la riserva è stata qui prevista al solo fine di evitare l'acquiescenza del debitore alla sentenza, con conseguente perdita del diritto all'impugnazione.

Secondo il disposto dell'art. 157 delle disp. att. c.p.c., in ogni caso l'ufficiale giudiziario deve redigere processo verbale del versamento eseguito dal debitore e, nel caso di riserva di cui al secondo comma, ne fa menzione nello stesso processo verbale.
Il verbale andrà depositato in cancelleria con la prova del versamento ed è annotato nel ruolo generale dell'esecuzione.

L’ultimo comma, infine, consente al debitore di evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro pari all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato del c.d. doppio decimo (ossia del 20%).

In questa seconda ipotesi l'intento del debitore non è quello di evitare il pagamento ma, ad esempio, quello di sollevare opposizione.
A tal fine la norma gli dà la possibilità di evitare di subire il pignoramento di altri suoi beni e di far sottoporre a pegno la somma di denaro nella misura prevista.
La somma versata, dunque, non ha lo scopo di evitare il pignoramento ed estinguere il proprio debito, ma costituisce essa stessa oggetto del pignoramento in sostituzione dei beni del debitore.

Detta somma verrà depositata in cancelleria per essere convertita in un deposito giudiziario; della stessa se ne potrà successivamente chiedere l’assegnazione, divenendo superflua la fase della vendita.

Il vantaggio per il creditore, infatti, consiste proprio nell'evitare i rischi della fase di liquidazione del bene aggredito, mentre per il debitore i vantaggi sono individuati nell'evitare il rischio di una vendita ad un prezzo molto più basso rispetto al reale valore di mercato, nell'evitare l'alienazione di cose che possano avere un valore affettivo ed infine nella possibilità di attutire il discredito dell'espropriazione.

Massime relative all'art. 494 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4099/1984

Il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, legittimato ex lege a riceverla, della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, effettuato dal debitore ai sensi dell'art. 494 c.p.c., al fine di evitare il pignoramento, ha contenuto e valore di pagamento e produce, perciò, effetti liberatori immediati, mentre questi non si verificano soltanto se il versamento sia fatto con riserva di ripetizione e non implichi quindi in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione di esso. Tale principio trova applicazione anche nei rapporti riguardanti la riscossione dei tributi mediante procedura esecutiva in cui interviene l'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, in materia d'imposta di registro, è dal momento in cui il debitore effettua il pagamento dell'imposta principale a mani dell'ufficiale giudiziario, e non da quello successivo in cui quest'ultimo versa la somma ricevuta all'amministrazione procedente, che decorre il termine annuale di decadenza stabilito dall'art. 21 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 per la notificazione dell'accertamento dell'imposta complementare.

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Alberto S. chiede
giovedì 14/04/2011 - Lombardia
“Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento.
Se io eseguo un pignoramento ed il debitore si avvale dell'art. 494 comma III cpc (versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario) dell'importo maggiorato di 1/5, tutta la somma (compresa la maggiorazione di 1/5) diventa oggetto di pignoramento e spetta al creditore in sede di distribuzione?
Non riesco a trovare riscontri su questo punto.”
Consulenza legale i 15/04/2011

Se il debitore si avvale della facoltà prevista dall'art. 494 del c.p.c., cioè il versamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, legittimato ex lege a riceverla, della somma per cui si procede e dell'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore, il pignoramento viene evitato. A norma dell'art. 530 del c.p.c., ultimo comma, il giudice dell'esecuzione, se non ci sono creditori intervenuti, provvederà con decreto per l'assegnazione.Tale versamento ha valore di pagamento e produce, perciò, effetti liberatori immediati, mentre questi non si verificano soltanto se il versamento sia fatto con riserva di ripetizione e non implichi quindi in alcun modo riconoscimento del debito e rinunzia alla contestazione di esso. L’art. 157 disp. att. detta le regole per la redazione del processo verbale da parte dell’Ufficiale giudiziario.

Ai sensi dell’art. 687 del c.p.c. il giudice dell’esecuzione nel corso del giudizio potrebbe disporre la misura del sequestro liberatorio delle somme o delle cose offerte dal debitore al creditore per la sua liberazione, sussistendo dubbi sull'obbligo o sul modo del pagamento o della consegna, o sull'idoneità della cosa offerta.