Dal momento in cui l’
ufficiale giudiziario procede alla notifica dell’atto di
pignoramento, il
debitore viene costituito
custode dei beni pignorati, unitamente agli
accessori ed alle
pertinenze (c.d. custodia legale).
Poichè il custode è un ausiliario del giudice, lo stesso non può in alcun modo disporre dei suoi beni né tanto meno goderne, ma li deve conservare e curare in funzione della vendita o dell'assegnazione.
La disciplina della custodia dell'immobile pignorato si rinviene, oltre che nella disposizione in commento, nel successivo
art. 560 del c.p.c., richiamato dall'[[170disp attcpc]] e, in generale, negli artt.
65-
67 c.p.c.
La
funzione pubblica del custode è apprezzabile sia dal punto di vista processuale (per un'esigenza di
ordine pubblico del processo), sia dal punto di vista sostanziale; il custode deve provvedere ai propri compiti di conservazione e amministrazione con la diligenza del
bonus pater familias e, all'occorrenza, secondo le direttive del giudice.
Anche questa norma è stata incisivamente modificata a seguito della Riforma Cartabia.
In particolare, è stata prevista l’anticipazione della nomina del custode del compendio immobiliare pignorato quale strumento attraverso cui incentivare il funzionamento e l’efficienza della procedura di espropriazione.
L’attuale secondo comma dispone che, salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o dell’amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale ex
art. 567 del c.p.c. e contestualmente alla nomina dell’esperto, nomina custode giudiziario dei beni pignorati, con provvedimento non impugnabile, una persona inserita nell’elenco di cui all’
art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. ovvero lo stesso istituto vendite giudiziarie.
Tale disposizione si pone in linea con la delibera del CSM del 7 dicembre 2021.12.2021, con la quale lo stesso CSM aveva espresso parere favorevole per la prassi, già seguita in molti Tribunali, di nomina anticipata del custode giudiziario al momento e contestualmente alla nomina dell’esperto
stimatore.
Tale sistema, infatti, consentiva di realizzare un operato sinergico tra professionalità distinte, e precisamente, da un lato lo stimatore (soggetto in possesso di conoscenze e competenze specialistiche in ordine agli aspetti catastali, planimetrici, urbanistico-edilizi e di estimo) e dall’altro, appunto, il custode (soggetto più adatto a cogliere le implicazioni legali specifiche della connotazione urbanistica e dello stato di occupazione del cespite, soprattutto nella prospettiva di individuare eventuali situazioni opponibili alla procedura e, quindi, da prendere in considerazione a fini decrementativi del valore di collocazione del bene sul mercato).
In tale prospettiva, l’anticipazione della nomina del custode e l’automatica sostituzione del debitore nelle mansioni di custode dalla notifica del pignoramento, costituiscono misure idonee a consentire, da un lato, la riscossione di frutti e rendite cui il pignoramento si estende ex
art. 2912 del c.c., e dall’altro permettono al custode di assolvere anche ad una funzione informativa – transattiva, prospettando soluzioni alternative per la definizione della procedura, rispetto alla liquidazione dell’immobile (quali possono essere, ad esempio, la conversione del pignoramento ovvero il pagamento di una somma a “saldo e stralcio”).
Come si è prima accennato, il ruolo di custode potrà essere assunto soltanto da uno dei soggetti indicati nell’elenco di cui all’
art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. ovvero dall’istituto vendite giudiziarie ex
art. 534 del c.p.c.; la norma, tuttavia, prevede una clausola di salvezza in forza della quale, in situazioni eccezionali e comunque ristrette, il giudice dell’esecuzione potrà non provvedere alla sostituzione del debitore con un custode giudiziario.
Il terzo comma recepisce i nuovi compiti del custode giudiziario, consistenti nel dovere di controllo, di ausilio all’esperto stimatore, di deposito della documentazione di cui all’
art. 567 del c.p.c., a cui si aggiunge la previsione di una relazione informativa sull’esito di tale attività, da redigere entro il termine fissato dal giudice.
L’eventuale inosservanza di tali obblighi attribuisce al giudice il potere di procedere alla sostituzione del custode nominato, come risulta espressamente previsto dall’ultimo comma della disposizione in commento.
Tutti i provvedimenti previsti dalla presente norma, anche quelli con i quali viene disposta l’eventuale sostituzione del custode per inosservanza degli obblighi su di lui incombenti, devono essere pronunciati con ordinanza non impugnabile.
Va precisato che il provvedimento in forza del quale il giudice dell'esecuzione nomina custode una persona diversa dallo stesso debitore, avendo natura di provvedimento meramente conservativo, a contenuto ordinatorio e non decisorio, non è impugnabile per cassazione ex
art. 111 Cost..
Per l'assunzione della qualità di custode è necessaria la
capacità di agire e sono inapplicabili nei suoi confronti gli istituti dell'astensione e della
ricusazione.