Nei confronti del terzo gli effetti sostanziali del
pignoramento si producono fin dal giorno della notifica, nonostante lo stesso pignoramento si perfezioni con la dichiarazione positiva di cui all'
art. 547 del c.p.c. o con la
sentenza che definisce il giudizio di accertamento di cui all'
art. 549 del c.p.c..
Da tale giorno, infatti, il terzo viene ad assumere la posizione di
custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del
credito precettato aumentato della metà.
Proprio per la distinzione tra effetti preliminari ed effetti definitivi del pignoramento di crediti, lo stesso viene qualificato come una fattispecie complessa, destinata a perfezionarsi via via, in diversi momenti successivi.
Pertanto, nel momento in cui il pignoramento giunge a perfezione, diviene operante il precetto generale di cui all'
art. 2917 del c.c., con la conseguenza che, in pregiudizio del
creditore pignorante e di quelli intervenuti non ha effetto l'estinzione del credito per cause successive alla perfezione del pignoramento stesso; al contrario, finchè il pignoramento non è perfetto, l'
inefficacia opera con riferimento ai soli atti di disposizione del
debitore esecutato titolare del credito o all'attività posta in essere dal terzo debitore dopo la notifica dell'atto contenente l'
intimazione di non disporre.
Da tale momento, infatti, il terzo deve astenersi dall'adempiere o dal riconsegnare il bene al proprio creditore diretto nonché debitore esecutato, mentre in caso di riconsegna o di sottrazione delle cose detenute si applicheranno nei suoi confronti le sanzioni di cui agli artt.
328 e
334 c.p., salva naturalmente la responsabilità per danni nei confronti degli stessi creditori.
Non sussiste, invece, alcun divieto nei confronti del terzo di usare delle cose pignorate, né grava sullo stesso l'obbligo di
rendiconto di cui all'
art. 521 del c.p.c..
Qualora il pignoramento abbia colpito un conto bancario o postale intestato al debitore ove vengono accreditate somme a titolo di
stipendio,
salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di
pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, occorre distinguere a seconda che l’accredito abbia luogo in data anteriore al pignoramento ovvero alla data del pignoramento o successivamente.
Così, si avrà che:
-
se l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo pari al triplo dell'assegno sociale;
-
se l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'art. 545 del c.p.c. e dalle speciali disposizioni di legge.
Se il pignoramento viene eseguito contestualmente presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti ex
496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi.
A seguito della richiesta del debitore, il giudice dell'esecuzione è tenuto a convocare le parti, e provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.
Scopo di quest’ultima parte della norma è quello di commisurare gli effetti del pignoramento presso terzi all'entità del credito del creditore pignorante.
E’ stato al riguardo evidenziato che presupposti di tale disposizione sono non soltanto che siano notificati una pluralità di atti di pignoramento presso terzi, ma anche che tutti i pignoramenti si siano perfezionati e che il debitore abbia avanzato apposita e specifica istanza al giudice dell'esecuzione, il quale, dopo aver convocato le parti provvede con
ordinanza, e soltanto dalla pronuncia di questo
provvedimento si verifica l'effetto della riduzione proporzionale dei pignoramenti o dell'inefficacia di taluno di essi.
Ci si è chiesti, poi, se l'istituto della riduzione possa essere impiegato anche quando via sia un unico pignoramento e non solo qualora ve ne siano vari; a tal proposito è stato osservato che la norma in esame non ha previsto l'ipotesi della riduzione nel caso di una sola procedura esecutiva perché non ve n'era bisogno, essendo sufficiente per tale ipotesi fare ricorso all’
art. 496 del c.p.c..