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Articolo 492 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma del pignoramento

Dispositivo dell'art. 492 Codice di procedura civile

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti (1), il pignoramento consiste in una ingiunzione (2) che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi [c.c. 820, 821, 984] (3).

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice(4).

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile(5).

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti (6).

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

[omissis] (7)

Nell'ipotesi di sospensione ai sensi dell'articolo 492 bis, terzo comma, il pignoramento deve contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del presidente del tribunale quando è prevista, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis, ovvero della data di comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma dello stesso articolo, o del provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza(10).

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo [513], il presidente del tribunale competente per l'esecuzione [26] può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma(9).

Note

(1) Quando la norma si riferisce alle ipotesi particolari intende l'espropriazione presso terzi (v. 543 ss.), dell'espropriazione immobiliare (v. 555 ss.), l'espropriazione di beni indivisi (v. 599 ss.) e l'espropriazione contro il terzo proprietario (v. 602 ss.).
(2) Si tratta dell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di esso. Invero, il pignoramento realizza sul patrimonio del debitore la generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., sottoponendolo ad un vincolo che ne assicuri la destinazione alla soddisfazione del credito e che renda inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al pignoramento rivolti a sottrarre i suoi beni alla soddisfazione del creditore procedente.
(3) Tutti gli atti di disposizione giuridica dei beni pignorati che possano arrecare pregiudizio al creditore procedente e agli altri creditori eventualmente intervenuti sono inefficaci ai sensi dell'art. 2913 ss. c.c.. Pertanto, la procedura esecutiva prosegue come se tali atti non fossero mai stati compiuti ed i beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio. Per garantire la soddisfazione del creditore e contrastare il compimento degli atti di disposizione da parte del debitore assoggettato alla procedura esecutiva la legge prevede l'istituto della custodia dei beni pignorati e sanzioni penali previste dagli artt. 388 e art. 388 bis del c.p. c.p..
(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 03 maggio 2016, n. 59 con decorrenza dal 04 maggio 2016 ed applicazione ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 30 giugno 2016. n. 119 con decorrenza dal 03 luglio 2016.
Al secondo comma la norma richiede un ulteriore requisito che l'atto di pignoramento deve soddisfare, ovvero l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, avvisandolo che, in caso di mancata dichiarazione o elezione o di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
(5) Nell'ottica del favor debitoris, il comma in esame prevede che l'atto di pignoramento debba contenere l'avvertimento che il debitore può chiedere la conversione di cui all'art. 495 del c.p.c., che consiste nella sostituzione, ai beni o ai crediti pignorati, di una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione. L'istanza di conversione deve essere depositata prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione, insieme al versamento di una somma pari ad almeno 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati, a pena di inammissibilità.
(6) Tale comma è stato inserito al fine di rafforzare la tutela del creditore, poiché prevede che nel caso in cui i beni pignorati non siano sufficienti a soddisfare il credito del creditore procedente e quando non vi siano ulteriori beni utilmente pignorabili, o ancora quando la liquidazione possa apparire di lunga durata, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui questi si trovano o le generalità dei terzi debitori, avvisandolo della sanzione penale di cui all'art. 388 del c.p. alla quale andrà incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione. Infatti, il debitore risponde di tale sanzione nel caso in cui ometta di rispondere o risponda in maniera mendace.
Se il debitore indica ulteriori beni mobili di cui il debitore ha diretta disponibilità questi sono considerati pignorati dal momento in cui viene effettuata la dichiarazione, nel luogo in cui si trovano. Se il debitore indica crediti o cose mobili in possesso di terzi, il pignoramento si perfeziona nei confronti del debitore sempre dal momento della dichiarazione, ma lui è nominato custode dei beni.
Infine, se dichiara di essere titolare di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari il creditore procede ai sensi degli artt. art. 555 del c.p.c. c.p.c. e ss..
(7) Comma abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Esso recitava: "In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario".
(8) Il testo attuale della norma in analisi è il frutto di diverse riforme, dal d.l. n.35/2005 fino alla l. n. 52/2006 alla quale si deve l'odierna formulazione.
(9) Il vincolo del pignoramento consente l'ingresso nel procedimento esecutivo anche ai creditori intervenuti successivamente, i quali beneficiano dell'attività compiuta del creditore pignorante. Si tratta di un vincolo definito "a porta aperta". Diversamente, si parla di vincolo "a porta chiusa" nel caso del dal sequestro conservativo (v. c.c. 2905 e 2906), in quanto gli atti di esecuzione giovano solo al creditore sequestrante e ciò spiega perché il sequestro sia strumento assai diffuso.
(10) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La ratio della norma in commento viene riscontrata nella necessità di dettare la disciplina generale del pignoramento, senza considerare che essa si struttura diversamente a seconda che abbia ad oggetto beni immobili, mobili, crediti. Invero, l'ingiunzione fatta dall'ufficiale giudiziario al debitore è un elemento costante del pignoramento: a tale elemento se ne affianca un altro, variabile, il quale muta a seconda delle singole forme di esecuzione (ad es. redazione del verbale nel pignoramento mobiliare, v. 518; notifica dell'atto di pignoramento al terzo ed al debitore e dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi, v. 543). Pertanto, sorge un problema di coordinamento tra gli elementi del pignoramento descritti dall'articolo in esame e quelli di cui lo stesso si arricchisce nelle diverse modalità dell'espropriazione al fine, soprattutto, di stabilire quali tra essi siano essenziali alla validità del pignoramento. Di conseguenza, secondo parte della dottrina, l'ingiunzione viene considerata elemento essenziale, la cui mancanza determina la nullità del pignoramento; secondo altra parte viene configurata come "mera solennità", mentre essenziali sarebbero le forme particolari.

Spiegazione dell'art. 492 Codice di procedura civile

L'art. 492 è norma di carattere generale, che si riferisce a tutti i tipi di pignoramento, qualunque ne sia l'oggetto.
Dalla sua lettura emerge che il pignoramento è costituito, in ogni caso, dalla “ingiunzione” che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati ed i loro frutti, nonché, nelle diverse forme di espropriazione, dalle singole forme particolari, individuate per il pignoramento mobiliare presso il debitore dall'art. 518 del c.p.c., per il pignoramento presso terzi dall'art. 543 del c.p.c., per il pignoramento immobiliare dall'art. 555 del c.p.c..

Il pignoramento realizza sostanzialmente sul patrimonio del debitore la generica garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 del c.c., in quanto sottopone lo stesso ad un vincolo che ne assicuri la destinazione alla soddisfazione del credito, rendendo inefficaci gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al pignoramento e per mezzo dei quali potrebbe sottrarre i suoi beni alla soddisfazione del creditore procedente (il bene pignorato non è in un regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore).

Infatti, qualunque atto di disposizione giuridica dei beni pignorati che possano essere di pregiudizio per il creditore procedente e per i creditori eventualmente intervenuti, è da considerare inefficace ex artt. 2913 e ss c.c.
Da ciò ne consegue che la procedura esecutiva prosegue come se tali atti non fossero mai stati compiuti ed i beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio.
Proprio per contrastare il compimento di eventuali atti di disposizione da parte del debitore esecutato, è previsto l'istituto della custodia dei beni pignorati e sanzioni penali correlate al ruolo di custode, di cui all’art. 388 del c.p. ed all’art. 388 bis del c.p..

Dal punto di vista strutturale, secondo la tesi tradizionale il pignoramento deve qualificarsi come atto proprio e necessario del processo esecutivo; tuttavia, in considerazione del fatto che la struttura del pignoramento cambia molto a seconda del bene che ne sia oggetto nonché del fatto che normalmente ricorrono in esso diversi atti, parte della dottrina lo considera come un vero e proprio procedimento, nel quale è possibile distinguere una fase preparatoria, una fase costitutiva, una fase integrativa dell'efficacia.
Tale tesi conduce a ritenere il pignoramento come un sub procedimento autonomo rispetto alla espropriazione.

A differenza di quanto previsto dal primo comma dell’art. 480 del c.p.c. con riferimento all’atto di precetto, il codice non individua le ipotesi d'invalidità del pignoramento.
Si ritiene pertanto che possano trovare applicazione i principi generali validi in tema di processo di esecuzione e ricavabili dal sistema delle opposizioni, in forza dei quali l'atto di pignoramento può essere affetto da:
a) vizi sostanziali o di merito, deducibili senza termini di decadenza con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del c.p.c.;
b) vizi derivanti dall'inosservanza di requisiti formali, deducibili mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua effettiva conoscenza e comunque non oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita, secondo il disposto dell’art. 530 del c.p.c. e dell’art. 569 del c.p.c.;
c) vizi costituenti casi di nullità assoluta-inesistenza del pignoramento, rilevabili in ogni momento anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e deducibili dalla parte anche oltre i termini suddetti.

Il secondo comma, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 03 maggio 2016, n. 59, convertito in legge dalla L. 30 giugno 2016. n. 119, richiede un ulteriore requisito che l'atto di pignoramento deve soddisfare, disponendo che lo stesso deve adesso contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, nonché l’avviso, rivolto allo stesso debitore che, in caso di mancata dichiarazione o elezione o di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

La previsione risponde ad una duplice finalità, e cioè:
a) impedire che il creditore procedente e il cancelliere debbano essere costretti ad inseguire il debitore in continui cambi di residenza volti a precostituirsi motivi di opposizione agli atti esecutivi;
b) coinvolgere il debitore stimolandolo alla partecipazione al processo di liquidazione del bene.

Tale disposizione si ritiene che debba valere per qualunque forma di pignoramento, sia su beni mobili che su crediti o beni immobili, coerentemente con il suo inserimento in un articolo sul pignoramento in generale.
Poiché il pignoramento è atto dell'ufficio, il suddetto invito deve provenire dall'ufficiale giudiziario, anche se deve ritenersi validamente formulato nel caso in cui venga effettuato direttamente dal creditore.

Non essendo previsto un termine in capo al debitore per l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, nulla impedisce al creditore, nel caso in cui l'atto di pignoramento non contenga detto invito, di provvedere all'integrazione con atto successivo o eventualmente anche in udienza, facendosi decorrere da tale momento gli effetti della norma.

Non viene espressamente regolato il modo con cui l'elezione di domicilio deve essere compiuta, limitandosi la norma a precisare che essa deve avvenire presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione; tuttavia può affermarsi che, non essendo previsto alcun onere di difesa tecnica, l'atto possa essere compiuto anche dal debitore di persona, in ossequio al principio generale della libertà delle forme di cui all'art. 121 del c.p.c..

Il terzo comma si pone in un’ottica volta a favorire il debitore, prevedendo che l'atto di pignoramento deve anche contenere l'avvertimento, rivolto al debitore, che lo stesso ha facoltà di chiedere la conversione di cui all’art. 495 del c.p.c..
Si tratta del diritto di chiedere che venga sostituita, ai beni o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione.
Detta istanza di conversione deve essere depositata prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione, insieme al versamento di una somma pari ad almeno 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati, a pena di inammissibilità.

Come nel caso dell'invito di cui al 2° co. anche questo avvertimento è atto dell'ufficiale giudiziario, ma nulla vieta che, in caso di omissione, vi possa provvedere direttamente il creditore.

La mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al 2° e 3° co. dell’art. 492 del c.p.c. determinano mere irregolarità, non essendo espressamente prevista alcuna nullità dell'atto o della procedura.

La norma prosegue prevedendo il caso in cui per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento risultino insufficienti ovvero il caso in cui si manifesti una lunga durata della loro liquidazione; in tale ipotesi l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore l’invito ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori.
Tale invito deve anche essere accompagnato dall’avvertimento della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

La dichiarazione che il debitore rende a seguito del suddetto invito deve essere raccolta in un processo verbale che lo stesso debitore sottoscrive e che va allegata al verbale di pignoramento.
Qualora a seguito d tale dichiarazione siano indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, si considerano sottoposte a vincolo pignoratizio anche per gli effetti di cui al terzo comma dell’art. 388 del c.p..
Se le cose indicate si trovano in un luogo compreso nel circondario di competenza dell’ufficiale giudiziario procedente, lo stesso provvede ad accedere al luogo in cui si trovano, per gli adempimenti di cui all'art. 520 del c.p.c. (ossia la loro descrizione e valutazione), mentre se il luogo è compreso in altro circondario, copia del verbale va trasmessa all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Se, invece, sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione; il debitore diviene ex lege custode della somma o della cosa anche agli effetti di cui al quarto comma dell'art. 388 del c.p., e questo nel caso in cui il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 del c.p.c., effettui il pagamento o restituisca il bene.

Se, infine, sono indicati beni immobili, il creditore dovrà procedere alla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 e ss. c.p.c. e alla sola dichiarazione del debitore non consegue alcuna anticipazione degli effetti del pignoramento.

La previsione della dichiarazione che deve rendere il debitore è stata inserita al fine di rafforzare la tutela del creditore, essendo questa richiesta nel caso in cui i beni pignorati non siano sufficienti a soddisfare il credito del creditore procedente e quando non vi siano ulteriori beni utilmente pignorabili, o ancora quando la liquidazione possa apparire di lunga durata.
Il debitore è responsabile penalmente nel caso in cui ometta di rispondere o risponda in maniera mendace.

E’ stato evidenziato che l'attività di invito e verbalizzazione sia possibile soltanto nel pignoramento mobiliare presso il debitore; in tal senso depongono le circostanze che solo nell'espropriazione mobiliare l'ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale possa raccogliere la dichiarazione del debitore e acceda concretamente ai luoghi in cui si trovano i beni, potendo procedere ad una loro stima e, quindi, apprezzare l'insufficienza dei medesimi o le difficoltà della loro liquidazione.

Inoltre, solo nell'espropriazione mobiliare presso il debitore il creditore non ha alcun potere di individuazione del bene da pignorare, essendo la scelta rimessa all'ufficiale giudiziario (anche secondo la nuova formulazione dell'art. 517 del c.p.c.), sicché sarebbe naturale il potere riconosciuto al medesimo di attivarsi per trovare altri beni; nelle altre forme di pignoramento, invece, la scelta del bene da pignorare è effettuata a monte dal creditore, ed è pertanto difficile ipotizzare che l'ufficiale giudiziario possa andare oltre la volontà espressa dal medesimo.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al quarto comma dell’ art. 499 del c.p.c..

Una disciplina specifica è dettata per il caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale.
In questo caso l'ufficiale giudiziario, se il creditore procedente ne fa richiesta e assume su di sé l’onere delle spese, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. per il loro esame al fine di riuscire ad individuare cose e crediti pignorabili.
Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e può accedere in qualunque luogo si trovino, richiedendo quando occorre di essere assistito dall'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Completato il suo esame, il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, il quale provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.

Se dalla relazione dovessero risultare cose o crediti che il debitore non aveva dichiarato all’ufficiale giudiziario, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate dal giudice con provvedimento che assume natura di titolo esecutivo contro il debitore.

La Riforma Cartabia ha modificato anche questa norma inserendovi un ultimo ottavo comma.
Tale modifica si pone in linea con la novella del successivo art. 492 bis del c.p.c., relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da espropriare.
La ratio della sospensione di cui al terzo comma dell’art. 492 bis c.p.c. si ritiene finalizzata a garantire la tutela dell’interesse del debitore, volendosi così porre l’esecutato al riparo dal rischio di dover intraprendere un giudizio di opposizione a precetto ex [[615cpc], volto a farne valere l’intervenuta perenzione, per non essere stato messo a conoscenza della sospensione del termine di cui all’art. 481 del c.p.c..
Ovviamente, si ritiene il caso di precisare che la presentazione dell’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare non impedisce al debitore di proporre opposizione preventiva ex art. 615 del c.p.c. né tantomeno di avvalersi del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c.

Tutte le volte in cui la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento debba essere munito del titolo esecutivo (è questo il caso del pignoramento mobiliare presso il debitore), il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
La proposizione dell’istanza sospende il termine di efficacia del precetto fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale in cui l’ufficiale dà conto delle banche dati interrogate.
Da un punto di vista procedimentale va osservato che l’istanza di cui all’art. 492 bis c.p.c. non può essere presentata prima della notifica del precetto o prima del decorso di dieci giorni dalla notifica dello stesso, fatto salvo il caso in cui il creditore ottenga un’autorizzazione in tal senso dal presidente del tribunale

Eseguito il pignoramento, è consentito l'ingresso nel procedimento esecutivo anche ai creditori intervenuti successivamente, i quali beneficiano dell'attività compiuta del creditore pignorante.
Il vincolo conseguente al pignoramento viene per questo definito "a porta aperta", e si distingue da quello c.d. "a porta chiusa" proprio del sequestro conservativo (si vedano gli artt. 2905 e 2906 c.c.), in quanto gli atti di esecuzione giovano solo al creditore sequestrante.

Massime relative all'art. 492 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7403/2017

In tema di esecuzione forzata, l’atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, è nullo, ma tale nullità – qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore, legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza di processo esecutivo – è destinata a sanarsi con efficacia “ex tunc”, ciò che vale ad escludere l’invalidità dell’atto di pignoramento, ma non anche degli atti del processo esecutivo svolto in violazione del principio del contraddittorio, che va fatta valere con opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine di venti giorni dalla data di cessazione dello stato di incapacità processuale.

Cass. civ. n. 6833/2015

Il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria.

In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore.

Cass. civ. n. 2110/2014

L'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso.

Cass. civ. n. 6662/2011

In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato, previsto dall'art. 492, comma 3, c.p.c., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 c.p.c.. L'omissione di tale avvertimento non costituisce causa di nullità, in difetto di siffatta espressa sanzione, e, tuttavia, trattandosi di elemento previsto nell'interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento, produce la diversa conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., che, se egualmente disposta, é opponibile ex art. 617 cod. proc., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore - come nella specie - o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa.

Cass. civ. n. 1638/1999

Il creditore — che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore — non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.

Cass. civ. n. 3684/1977

Qualora il pignoramento mobiliare abbia raggiunto gli scopi essenziali cui è destinato, con la scelta e l'apprensione del bene da parte dell'ufficiale giudiziario, e la formazione del relativo processo verbale, il debitore esecutato che abbia avuto conoscenza dell'atto, non è legittimato a dolersi, con opposizione agli atti esecutivi, dell'omissione dell'intimazione di cui all'art. 492 c.p.c. (ingiunzione di astenersi da atti rivolti a sottrarre alla garanzia del credito il bene staggito), né dell'eventuale erronea adozione della forma del pignoramento diretto, anziché di quello presso il terzo possessore, in quanto gli indicati vizi procedurali non incidono sulla validità del pignoramento, e non sono tali da ledere specifici interessi del debitore medesimo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 492 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
venerdì 23/06/2017 - Puglia
“Procedura esecutiva immobiliare chiusa con un provvedimento del giudice inserito all'interno del "verbale di approvazione piano di riparto" che così conclude: "Autorizzo gli avvocati costituiti al ritiro immediato dei titoli e dispone l'archiviazione della procedura".
Orbene il debitore vuole richiedere l'indennizzo ex Legge Pinto ma, tra notifiche inviate e non inviate presenze in udienza e non, non comprende come poter calcolare il dies a quo ed il dies a quem per calcolare correttamente l'irragionevole durata della procedura esecutiva.”
Consulenza legale i 28/06/2017
La cosiddetta "Legge Pinto" (legge 24 marzo 2001, n. 89) riconosce il diritto ad un'equa riparazione in caso di "irragionevole durata" del processo.
La legge precisa, all'art. 2, quando possa considerarsi rispettato il termine di ragionevole durata del processo, chiarendo che, a tal fine, il processo non debba eccedere la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

Per quanto concerne, poi, i procedimenti di esecuzione forzata, il comma 2 bis dell'art. 2 sopra citato stabilisce che gli stessi devono considerarsi conclusi in un termine ragionevole se la loro durata non ha ecceduto i tre anni.

Si osservi, infine, che il comma 2 ter del medesimo articolo contiene una disposizione di chiusura, ai sensi della quale "si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni".

Quanto al computo dei termini di durata dei processi, debbono farsi le seguenti precisazioni:
- ai sensi dell'art., comma 2 bis, legge Pinto, il processo si considera iniziato con il deposito dell'atto introduttivo (per i procedimenti civili che si instaurano con ricorso) o con la notifica dell'atto di citazione. Per il procedimento di esecuzione forzata, in particolare, il termine decorre dalla data di notifica dell'atto di pignoramento.
- ai sensi dell'art. 2, comma 2 ter, legge Pinto, ai fini del computo non deve calcolarsi nè il periodo in cui il processo è rimasto sospeso, nè quello intercorso tra il giorno in cui poteva essere proposta l'impugnazione e la proposizione effettiva dell'impugnazione stessa.

Quanto, invece, alla riconoscibilità dell'indennizzo, l'art. 2 bis, comma 2, della legge in esame, precisa che il Giudice terrà conto, tra le altre cose:
- del comportamento del giudice e delle parti;
- della natura degli interessi coinvolti;
- del valore e della rilevanza della causa.

Ciò significa, dunque, che il Giudice, dopo aver accertato l'effettivo superamento dei termini di durata del procedimento, riconoscerà l'indennizzo anche il base al comportamento processuale delle parti, con la conseguenza che l'indennizzo potrà essere ridotto o escluso laddove il Giudice riscontri una condotta processuale delle parti avente palese intento dilatorio.

Venendo, nello specifico, al suo quesito, è opportuno precisare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18065 del 2005, ha chiarito che, nel computo della durata complessiva dei procedimenti di esecuzione forzata, devono includersi anche i tempi necessari per la risoluzione di questioni parallele o incidentali (come, ad esempio, i tempi necessari per la definizione del giudizio di opposizione avverso il piano di riparto), in quanto anche tali fasi riguardano il processo esecutivo principale.
Ai fini del computo della durata del processo esecutivo oggetto del quesito, dunque, dovrà calcolare la durata del procedimento esecutivo partendo dalla data di notifica dell'atto di pignoramento e considerando il tempo intercorso fino all'intervenuta definitività del provvedimento finale (vale a dire, fino a quando quest'ultimo non risulterà più impugnabile).
Laddove, nell'ambito di tale procedimento, sia stata disposta una sospensione, tale periodo dovrà essere scomputato dalla durata complessiva del procedimento.
Laddove, invece, siano stati disposti dei meri rinvii d'udienza o vi siano stati altri eventi che hanno ritardato la definizione della procedura, il Giudice potrà tenerne conto in sede di quantificazione dell'indennizzo, soprattutto laddove rilevi l'intento delle parti di ritardare la definizione del processo stesso.

Luigi D. P. chiede
sabato 04/03/2017 - Lombardia
“Avete risolto diversi quesiti con provata professionalità soprattutto in materia di notifica da avvocato con pec.
Sottopongo il seguente quesito legato per materia.:
Un " creditore" che sappia crearsi il credito e con un abile e avvocato a mezzo PEC "notifica" decreto ingiuntivo e pignoramento presso terzi che per vari motivi il destinatario "" presunto debitore" dei provvedimenti non ne viene a conoscenza se non al momento del pignoramento del/ dei Cc: in tale fattispecie decisamente truffaldina quali sono gli strumenti legali che il possibile destinatario possa mettere a difesa ed a barriera degli eventuali e strumentali provvedimenti di pignoramento e blocco ???
In parole povere il destinatario è praticamemente indifeso davanti ad una azione truffaldina ben architettata perchè se ne accorge solo al momento in cui cerca di utilizzare la propria liquidità. ( soprattuto se il sistema PEC non manda la comunicazione al destinatario della giacenza di una pec nella "casella"
Intendo con questo di sapere come l'aggredito possa tutelare i propri risparmi e la propria liquidità in via decisamente preventiva e con provvedimenti più agili del fondo patrimoniale e o del Trust ecct.
Spero di aver posto chiaramente il tema sulla difesa della propria liquidità da attacchi spregiudicati anche se apparentemente legali”
Consulenza legale i 10/03/2017
Il quesito che si pone sembra più descrivere un caso di scuola che una fattispecie che possa realmente verificarsi nella pratica.
Si afferma ciò in quanto sembra impossibile che autore di un'intera procedura esecutiva, ovviamente di pignoramento presso terzi, possa essere stato un avvocato, “seppur ritenuto abile”, in rappresentanza del creditore suo cliente.

L’atto così posto in essere si pone in palese violazione di quanto chiaramente e limpidamente disposto dagli artt. 491 e 492 c.p.c. i quali prevedono che l’espropriazione forzata si inizia con il pignoramento e che il pignoramento consiste in una ingiunzione che “l'ufficiale giudiziario fa” al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.

Il problema che si pone, dunque, è quello non tanto della nullità, bensì della inesistenza della notifica perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge.
Come ben noto, infatti, l’art. 160 c.p.c. prescrive la diversa e meno grave sanzione della nullità della notificazione tassativamente nei casi di inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o di incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, facendo salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c.; come si può facilmente evincere dalla sua lettura, la norma appena riportata non annovera tra le cause di nullità della notifica l’esecuzione della stessa da parte di soggetto a ciò non abilitato.
A ciò si aggiunga che lo stesso art. 156 cpc, al suo primo comma, stabilisce che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”.

L’interpretazione di tale norma risulta utile non solo dal punto di vista della tassatività delle cause di nullità, ma anche al fine di comprendere la volontà del legislatore di riferire tale disciplina delle nullità, come anche della sanatoria prevista dal secondo comma dello stesso articolo, ai soli atti del processo.
Al contrario, la presente problematica si riferisce alla notifica mediante PEC di un atto sostanziale (tale è senza dubbio l’atto di pignoramento, nella sua natura di atto complesso) e non riguarda assolutamente un atto del processo, per il quale, invece, la notificazione, oltre ad ammettere spesso l’utilizzo di forme semplificate, se viziata da nullità, comporta appunto l’operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c., con effetto retroattivo, per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione.
La notifica dell’atto di pignoramento non ha infatti unicamente la finalità di far conoscere l’atto al debitore, ma trattandosi di un atto unilaterale recettizio, ha anche la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica (si capisce pertanto come la sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. non possa in questo caso trovare applicazione).

L’interpretazione letterale dell’art.492 c.p.c. porta allora a ritenere che il legislatore abbia voluto stabilire una garanzia maggiore per le notificazioni di atti sostanziali che incidono sulla sfera patrimoniale del destinatario; pertanto, è più che coerente che la notifica di tale atto debba essere posta in essere mediante procedure ben definite e da soggetto abilitato, così da poter garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del soggetto destinatario (a maggior ragione, poi, se la notifica di tale atto, per la sua natura complessa, abbia altresì la finalità di rendere l’atto perfetto in senso giuridico).

Consolidata dottrina e ricorrente giurisprudenza, nell’affermare che “l’inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura”, non dicono che si tratti di un istituto giuridicamente impossibile, ma anzi ne affermano la ricorrenza, quand’anche eccezionale, tutte le volte in cui la notificazione si discosti dal modello legale previsto dalla legge.

Dato dunque per pacifico che l’atto così posto in essere sia da ritenere inesistente nel mondo giuridico, l’unico strumento di cui a questo punto ci si può avvalere è quello della opposizione agli atti esecutivi, regolata dall’articolo617 del codice di procedura civile, e definita anche opposizione formale, perchè è lo strumento attraverso il quale si contestano i vizi formali di ogni singolo atto del processo di esecuzione (si ritiene opportuno ricordare che i difetti di notifica vanno sempre ricondotti a tale tipo di opposizione e non a quella ex art. 615).

Con tale strumento oppositivo si va a contestare dunque la legittimità delle modalità con cui l’azione esecutiva si svolge e quindi la regolarità formale di ogni atto del processo esecutivo.
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi è sempre di 20 giorni dal compimento del singolo atto o dal momento in cui il soggetto ne ha avuto conoscenza (nel caso di specie una conoscenza sembra proprio difettare).
Si tratta di un vero e proprio mezzo omnicomprensivo di chiusura del sistema che può essere utilizzato ogniqualvolta, nell’ambito del processo esecutivo, si voglia contestare un atto per il quale non sia previsto uno specifico strumento di opposizione.
Dall’opposizione agli atti esecutivi nasce un vero e proprio processo di cognizione, che come ogni processo di questo tipo si concluderà con sentenza e che può avere o meno l’effetto di determinare la sospensione del processo esecutivo stesso (in questo caso sussisteranno tutti i presupposti per ottenere la sospensione).

Per quanto concerne infine il problema degli strumenti anticipatori di tutela dei propri risparmi, si crede che l’unico mezzo possa essere quello di fare ricorso alle fonti normative in materia di responsabilità delle banche, tenuto conto che la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell'attività esercitata e che può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza.
Si tenga presente che nella stessa Carta Costituzionale è rinvenibile una norma, l’art. 47, che recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme….”

La Corte di Cassazione con le sentenze n. 4571 del 15.04.1992, n. 72 del 8.01.1997 e n. 12093 del 27.09.2001, ha ritenuto di dover giudicare il comportamento della banca in modo più rigoroso e specifico, richiedendo un grado elevato di diligenza necessario per evitare il verificarsi di eventi dannosi per la clientela.
Tale principio trae la sua origine dal generale dovere a carico di ciascun consociato di attivarsi al fine di impedire eventi dannosi, dal quale la giurisprudenza ha tratto doveri e regole d’azione, la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità civile.
Nel settore bancario tale principio è connotato dal ruolo preminente che la banca assume sul piano funzionale, palesandosi, pertanto, per gli istituti di credito, la necessità di un innalzamento dell’obbligo di diligenza e buona fede dal livello medio del buon padre di famiglia a un livello "qualificato".

La giurisprudenza ha rilevato che nel sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso, e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti, in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso", la cui violazione può costituire culpa in omittendo.
La diligenza del c.d. bonus argentarius deve trovare applicazione non solo in riferimento ai contratti bancari in senso stretto, ma anche ad ogni tipo di atto o di operazione posta in essere dalla banca nell’esercizio della sua attività, la quale deve predisporre qualsiasi mezzo idoneo ad evitare il verificarsi di eventi pregiudizievoli comunque prevedibili.

Le suesposte considerazioni potranno ritenersi più che sufficienti per legittimare una formale comunicazione indirizzata agli istituti di credito presso cui si intrattengono rapporti, la quale diffidi dal porre in essere o dar seguito ad atti che, in assenza della dovuta diligenza professionale, potrebbero rivelarsi fonte di danno per il cliente stesso; del resto, non è richiesta la conoscenza ed il possesso di particolari cognizioni tecniche per rendersi conto della circostanza che un atto di pignoramento o di sequestro possa provenire soltanto da un soggetto a ciò legittimato dall’ordinamento (quale appunto l’ufficiale giudiziario) e non dalla parte personalmente, seppur a mezzo del suo procuratore (che sempre parte processuale, comunque, deve qualificarsi).

Emanuela P. chiede
venerdì 21/10/2016 - Lombardia
“Buongiorno,sono creditrice nei confronti del mio ex marito per circa 30000 di assegni di mantenimento non versati.Egli e' titolare di quote di una società (S.a.s) per il 90% (socio accomandatario) mentre il restante 10% appartengono a me( socio accomandante). Il quesito che pongo è il seguente: è possibile effettuare il pignoramento delle sue quote (secondo l'art. 2471 del c.c.), anche se nell'atto costitutivo è prevista la non-trasferibilità, ?
Ringraziando anticipatamente”
Consulenza legale i 26/10/2016
Il pignoramento è possibile solo nelle forme previste dal codice di procedura civile e solo successivamente alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
In altre parole: il credito che Lei vanta nei confronti del suo ex marito deriva o da un decreto di omologa di una separazione consensuale, o da una sentenza dichiarativa della separazione giudiziale o, infine, da una sentenza di divorzio. Tale sentenza, una volta munita di formula esecutiva (artt. 474 e 475 c.p.c.), deve essere notificata al debitore (il suo ex marito) ai sensi dell’art. 479 c.p.c. unitamente ad un atto di precetto, che è l’atto prodromico ad ogni tipo di esecuzione (come previsto dall’art. 480 c.p.c.).
Nel caso in cui il suo ex marito non adempia spontaneamente (non paghi il suo debito), dopo dieci giorni dalla notificazione del precetto (art. 482 c.p.c.) è ben possibile intraprendere l’esecuzione forzata anche nei confronti delle quote della società.
Si badi però che i beni da pignorare nella c.d. esecuzione mobiliare (avente ad oggetto i soli beni mobili del debitori, ivi compreso il denaro) vengono scelti dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 517 c.p.c., e tale scelta deve senz’altro ricadere sui beni “di più facile e pronta liquidazione”.

Infine, è ben possibile pignorare le quote del socio accomandatario: la non trasferibilità delle quote è un limite contrattuale alla cessione delle quote stesse, che nulla ha a che vedere con la fase esecutiva di recupero forzato del credito. In altre parole, il pignoramento così intrapreso prescinde in modo assoluto dal limite di non trasferibilità delle quote sociali.

Giovanni chiede
martedì 02/11/2010

“Buongiorno, vorrei sapere se è lecito presumere che un pignoramento emesso a fronte di una cartella esattoriale non pagata realtiva a delle infrazioni del codice della strada (multe) venga applicato all'oggetto causa del provvedimento sanzionatorio (automobile) o meno.
Nello specifico, si rischia il pignoramento dell'auto o anche di altri beni personali che non siano l'automobile?
Grazie.”

Consulenza legale i 23/11/2010

Il c.d. pignoramente “esattoriale”, che consegue al mancato pagamento di una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica, segue le regole generiche previste dal codice di procedura civile e quelle più specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r. 602/73.
L'agente della riscossione attua la procedura che ritiene più opportuna, anche in base alla consistenza patrimoniale del debitore: è quindi possibile sia il fermo amministrativo dell'auto che l'espropriazione forzata di essa (pignoramento e successiva vendita), nonché dei beni mobili e immobili del debitore.
Le uniche differenze consistono nella procedura: si rileva principalmente che il pignoramento può essere messo in atto sui beni immobili solo per debiti superiori ad € 8.000 e che, nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale, occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro cinque giorni. L'avviso perde di efficacia se non seguito, entro 180 giorni dalla sua notifica, dal pignoramento.


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