L'art. 492 è norma di carattere generale, che si riferisce a tutti i tipi di
pignoramento, qualunque ne sia l'oggetto.
Dalla sua lettura emerge che il pignoramento è costituito, in ogni caso, dalla “
ingiunzione” che l'
ufficiale giudiziario rivolge al
debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del
credito i beni pignorati ed i loro
frutti, nonché, nelle diverse forme di espropriazione, dalle singole forme particolari, individuate per il pignoramento mobiliare presso il debitore dall'
art. 518 del c.p.c., per il pignoramento presso terzi dall'
art. 543 del c.p.c., per il
pignoramento immobiliare dall'
art. 555 del c.p.c..
Il pignoramento realizza sostanzialmente sul patrimonio del debitore la generica garanzia patrimoniale prevista dall’
art. 2740 del c.c., in quanto sottopone lo stesso ad un vincolo che ne assicuri la destinazione alla soddisfazione del credito, rendendo inefficaci gli
atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al pignoramento e per mezzo dei quali potrebbe sottrarre i suoi beni alla soddisfazione del
creditore procedente (il bene pignorato non è in un regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore).
Infatti, qualunque atto di disposizione giuridica dei beni pignorati che possano essere di pregiudizio per il creditore procedente e per i creditori eventualmente intervenuti, è da considerare inefficace ex artt.
2913 e ss c.c.
Da ciò ne consegue che la procedura esecutiva prosegue come se tali atti non fossero mai stati compiuti ed i beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio.
Proprio per contrastare il compimento di eventuali atti di disposizione da parte del debitore esecutato, è previsto l'istituto della custodia dei beni pignorati e sanzioni penali correlate al ruolo di
custode, di cui all’
art. 388 del c.p. ed all’
art. 388 bis del c.p..
Dal punto di vista strutturale, secondo la tesi tradizionale il pignoramento deve qualificarsi come atto proprio e necessario del processo esecutivo; tuttavia, in considerazione del fatto che la struttura del pignoramento cambia molto a seconda del bene che ne sia oggetto nonché del fatto che normalmente ricorrono in esso diversi atti, parte della dottrina lo considera come un vero e proprio procedimento, nel quale è possibile distinguere una fase preparatoria, una fase costitutiva, una fase integrativa dell'efficacia.
Tale tesi conduce a ritenere il pignoramento come un sub procedimento autonomo rispetto alla espropriazione.
A differenza di quanto previsto dal primo comma dell’
art. 480 del c.p.c. con riferimento all’atto di precetto, il codice non individua le ipotesi d'invalidità del pignoramento.
Si ritiene pertanto che possano trovare applicazione i principi generali validi in tema di processo di esecuzione e ricavabili dal sistema delle opposizioni, in forza dei quali l'atto di pignoramento può essere affetto da:
a) vizi sostanziali o di merito, deducibili senza termini di decadenza con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'
art. 615 del c.p.c.;
b) vizi derivanti dall'inosservanza di requisiti formali, deducibili mediante l'
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c. entro il
termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua effettiva conoscenza e comunque non oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita, secondo il disposto dell’
art. 530 del c.p.c. e dell’
art. 569 del c.p.c.;
c) vizi costituenti casi di nullità assoluta-inesistenza del pignoramento, rilevabili in ogni momento anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e deducibili dalla parte anche oltre i termini suddetti.
Il secondo comma, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 03 maggio 2016, n. 59, convertito in legge dalla L. 30 giugno 2016. n. 119, richiede un ulteriore requisito che l'atto di pignoramento deve soddisfare, disponendo che lo stesso deve adesso contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la
cancelleria del giudice dell'esecuzione, l'
elezione di domicilio o la dichiarazione di
residenza in uno dei comuni del
circondario in cui ha sede il
giudice competente per l'esecuzione, nonché l’avviso, rivolto allo stesso debitore che, in caso di mancata dichiarazione o elezione o di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
La previsione risponde ad una duplice finalità, e cioè:
a) impedire che il creditore procedente e il cancelliere debbano essere costretti ad inseguire il debitore in continui cambi di residenza volti a precostituirsi motivi di
opposizione agli atti esecutivi;
b) coinvolgere il debitore stimolandolo alla partecipazione al processo di liquidazione del bene.
Tale disposizione si ritiene che debba valere per qualunque forma di pignoramento, sia su beni mobili che su crediti o beni immobili, coerentemente con il suo inserimento in un articolo sul pignoramento in generale.
Poiché il pignoramento è atto dell'ufficio, il suddetto invito deve provenire dall'ufficiale giudiziario, anche se deve ritenersi validamente formulato nel caso in cui venga effettuato direttamente dal creditore.
Non essendo previsto un termine in capo al debitore per l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, nulla impedisce al creditore, nel caso in cui l'atto di pignoramento non contenga detto invito, di provvedere all'integrazione con atto successivo o eventualmente anche in udienza, facendosi decorrere da tale momento gli effetti della norma.
Non viene espressamente regolato il modo con cui l'elezione di domicilio deve essere compiuta, limitandosi la norma a precisare che essa deve avvenire presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione; tuttavia può affermarsi che, non essendo previsto alcun onere di difesa tecnica, l'atto possa essere compiuto anche dal debitore di persona, in ossequio al principio generale della libertà delle forme di cui all'
art. 121 del c.p.c..
Il terzo comma si pone in un’ottica volta a favorire il debitore, prevedendo che l'atto di pignoramento deve anche contenere l'avvertimento, rivolto al debitore, che lo stesso ha facoltà di chiedere la conversione di cui all’
art. 495 del c.p.c..
Si tratta del diritto di chiedere che venga sostituita, ai beni o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione.
Detta istanza di conversione deve essere depositata prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione, insieme al versamento di una somma pari ad almeno 1/5 dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati, a pena di inammissibilità.
Come nel caso dell'invito di cui al 2° co. anche questo avvertimento è atto dell'ufficiale giudiziario, ma nulla vieta che, in caso di omissione, vi possa provvedere direttamente il creditore.
La mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al 2° e 3° co. dell’
art. 492 del c.p.c. determinano mere
irregolarità, non essendo espressamente prevista alcuna nullità dell'atto o della procedura.
La norma prosegue prevedendo il caso in cui per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento risultino insufficienti ovvero il caso in cui si manifesti una lunga durata della loro liquidazione; in tale ipotesi l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore l’invito ad indicare ulteriori
beni utilmente pignorabili, precisando i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori.
Tale invito deve anche essere accompagnato dall’avvertimento della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
La dichiarazione che il debitore rende a seguito del suddetto invito deve essere raccolta in un
processo verbale che lo stesso debitore sottoscrive e che va allegata al verbale di pignoramento.
Qualora a seguito d tale dichiarazione siano indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, si considerano sottoposte a vincolo pignoratizio anche per gli effetti di cui al terzo comma dell’
art. 388 del c.p..
Se le cose indicate si trovano in un luogo compreso nel circondario di competenza dell’ufficiale giudiziario procedente, lo stesso provvede ad accedere al luogo in cui si trovano, per gli adempimenti di cui all'
art. 520 del c.p.c. (ossia la loro descrizione e valutazione), mentre se il luogo è compreso in altro circondario, copia del verbale va trasmessa all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Se, invece, sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione; il debitore diviene
ex lege custode della somma o della cosa anche agli effetti di cui al quarto comma dell'
art. 388 del c.p., e questo nel caso in cui il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di pignoramento presso terzi di cui all'
art. 543 del c.p.c., effettui il pagamento o restituisca il bene.
Se, infine, sono indicati beni immobili, il creditore dovrà procedere alla notifica dell’atto di pignoramento immobiliare ex art.
555 e ss. c.p.c. e alla sola dichiarazione del debitore non consegue alcuna anticipazione degli effetti del pignoramento.
La previsione della dichiarazione che deve rendere il debitore è stata inserita al fine di rafforzare la tutela del creditore, essendo questa richiesta nel caso in cui i beni pignorati non siano sufficienti a soddisfare il credito del creditore procedente e quando non vi siano ulteriori beni utilmente pignorabili, o ancora quando la liquidazione possa apparire di lunga durata.
Il debitore è responsabile penalmente nel caso in cui ometta di rispondere o risponda in maniera mendace.
E’ stato evidenziato che l'attività di invito e verbalizzazione sia possibile soltanto nel pignoramento mobiliare presso il debitore; in tal senso depongono le circostanze che solo nell'espropriazione mobiliare l'ufficiale giudiziario redige un verbale nel quale possa raccogliere la dichiarazione del debitore e acceda concretamente ai luoghi in cui si trovano i beni, potendo procedere ad una loro stima e, quindi, apprezzare l'insufficienza dei medesimi o le difficoltà della loro liquidazione.
Inoltre, solo nell'espropriazione mobiliare presso il debitore il creditore non ha alcun potere di individuazione del bene da pignorare, essendo la scelta rimessa all'ufficiale giudiziario (anche secondo la nuova formulazione dell'
art. 517 del c.p.c.), sicché sarebbe naturale il potere riconosciuto al medesimo di attivarsi per trovare altri beni; nelle altre forme di pignoramento, invece, la scelta del bene da pignorare è effettuata a monte dal creditore, ed è pertanto difficile ipotizzare che l'ufficiale giudiziario possa andare oltre la volontà espressa dal medesimo.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al quarto comma dell’
art. 499 del c.p.c..
Una disciplina specifica è dettata per il caso in cui il debitore sia un
imprenditore commerciale.
In questo caso l'ufficiale giudiziario, se il creditore procedente ne fa richiesta e assume su di sé l’onere delle spese, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le
scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un
notaio iscritto nell'elenco di cui all'
art. 179 ter delle disp. att. c.p.c. per il loro esame al fine di riuscire ad individuare cose e crediti pignorabili.
Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e può accedere in qualunque luogo si trovino, richiedendo quando occorre di essere assistito dall'ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Completato il suo esame, il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, il quale provvede alla liquidazione delle spese e del compenso.
Se dalla relazione dovessero risultare cose o crediti che il debitore non aveva dichiarato all’ufficiale giudiziario, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate dal giudice con provvedimento che assume natura di
titolo esecutivo contro il debitore.
La Riforma Cartabia ha modificato anche questa norma inserendovi un ultimo ottavo comma.
Tale modifica si pone in linea con la novella del successivo
art. 492 bis del c.p.c., relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da espropriare.
La
ratio della sospensione di cui al terzo comma dell’art. 492 bis c.p.c. si ritiene finalizzata a garantire la tutela dell’interesse del debitore, volendosi così porre l’esecutato al riparo dal rischio di dover intraprendere un giudizio di opposizione a precetto ex [[615cpc], volto a farne valere l’intervenuta perenzione, per non essere stato messo a conoscenza della
sospensione del termine di cui all’
art. 481 del c.p.c..
Ovviamente, si ritiene il caso di precisare che la presentazione dell’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare non impedisce al debitore di proporre opposizione preventiva ex
art. 615 del c.p.c. né tantomeno di avvalersi del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’
art. 617 del c.p.c.
Tutte le volte in cui la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento debba essere munito del titolo esecutivo (è questo il caso del pignoramento mobiliare presso il debitore), il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.
La proposizione dell’istanza sospende il termine di efficacia del precetto fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti, o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale in cui l’ufficiale dà conto delle banche dati interrogate.
Da un punto di vista procedimentale va osservato che l’istanza di cui all’art. 492 bis c.p.c. non può essere presentata prima della notifica del precetto o prima del decorso di dieci giorni dalla notifica dello stesso, fatto salvo il caso in cui il creditore ottenga un’autorizzazione in tal senso dal presidente del tribunale
Eseguito il pignoramento, è consentito l'ingresso nel procedimento esecutivo anche ai
creditori intervenuti successivamente, i quali beneficiano dell'attività compiuta del creditore pignorante.
Il vincolo conseguente al pignoramento viene per questo definito "a porta aperta", e si distingue da quello c.d. "a porta chiusa" proprio del
sequestro conservativo (si vedano gli artt.
2905 e
2906 c.c.), in quanto gli
atti di esecuzione giovano solo al creditore sequestrante.