- crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo;
- cose mobili di proprietà del debitore che il creditore procedente ritiene si trovino in possesso di un terzo.
La normativa di riferimento in materia di pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del codice di procedura civile, agli artt. 543 - 554.
Sul meccanismo procedurale di tale istituto il legislatore, con il D.L. 19/2024 dello scorso 2 marzo (decreto PNRR bis), ha ritenuto necessario intervenire introducendo, con la formulazione del nuovo art. 551-bis, un meccanismo di inefficacia del tutto analogo a quello già previsto per la trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, dagli articoli 2668 bis e art 2668 ter.
Quali i motivi dell'intervento riformatore?
Come si evince dalla Relazione illustrativa del decreto, diverse e ambiziose sono le finalità cui l'intervento è volto:
- scardinare l'instaurazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito,
- ridurre il numero dei procedimenti pendenti attraverso la definizione di quelli più risalenti;
- liberare risorse rimaste vincolate da lungo tempo pur in caso di soddisfacimento del credito, con vantaggi immediati per i debitori (soprattutto nel caso in cui questi ultimi siano pubbliche amministrazioni) e per i terzi pignorati (in particolare nel caso di istituti di credito).
In buona sostanza si è cercato di porre una battuta di arresto alla persistenza di procedure principalmente destinate a chiudersi in maniera infruttuosa, ovvero evitare che vengano strumentalmente e inutilmente dilatati i tempi di durata delle stesse.
Si prevede, infatti, ora che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perda efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento stesso o della "dichiarazione di interesse" al mantenimento del vincolo pignoratizio, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo.
La dichiarazione d'interesse al pignoramento deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:
- data di notifica del pignoramento;
- ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva;
- identità delle parti;
- identificazione del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura;
- attestazione che il credito persiste.
Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In mancanza della notifica della predetta dichiarazione di interesse, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia decennale del pignoramento, mentre il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
Tali nuove disposizioni si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.