Prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge 162/2014, la disposizione in esame demandava all’
ufficiale giudiziario che aveva eseguito il
pignoramento il compito di depositare immediatamente nella
cancelleria del
tribunale competente l'atto di pignoramento e, appena possibile, la
nota di trascrizione restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
A sua volta, il
creditore pignorante doveva provvedere al deposito del
titolo esecutivo e del
precetto entro 10 giorni dal pignoramento nonché, se aveva personalmente provveduto alla
trascrizione dell’atto presso la competente conservatoria, la nota di trascrizione appena restituitagli.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento formava il fascicolo dell'esecuzione.
Adesso, invece, la norma in esame prevede che l'ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore, ricevuti tali atti, ha un
termine perentorio di 15 giorni, pena l’inefficacia del pignoramento stesso, per depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione (la conformità degli atti depositati agli originali è attestata dall’avvocato del creditore).
Subito dopo tali adempimenti, il cancelliere formerà il fascicolo dell’esecuzione ex
art. 36 delle disp. att. c.p.c..
La cancelleria è quella nel cui foro si trova l'immobile pignorato (
art. 26 del c.p.c.); se questo è ricompreso in più circoscrizioni giudiziarie, l'atto dovrà essere depositato nella cancelleria del giudice della circoscrizione in cui è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato, ovvero, in mancanza di soggezione a tributo, di ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una parte dell'immobile.
Qualora per errore si proceda al deposito presso un tribunale diverso da quello competente per l'esecuzione, non si dà luogo ad una questione di
competenza, né s'inficia la validità del pignoramento, trattandosi di una mera
irregolarità formale.